IL COMITATO INTERMINISTRIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del Comitato interministeriale per la programmazione economica in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni; Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991) e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale e' stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria; Visto l'art. 5 del decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997 concernente "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale", da cui discende che il Ministero per le politiche agricole succede nei rapporti tra il soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali di cui alla legge n. 491 del 4 dicembre 1993 e le capitanerie di porto; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 2847/93, come modificato dal regolamento CE n. 686/97, concernente l'istituzione di un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca, nonche' il regolamento CE n. 1489/97, recante modalita' di applicazione del suddetto regolamento CEE n. 2847/93; Vista la decisione del Consiglio delle Comunita' europee n. 95/523/CE dell'8 dicembre 1995, relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunita' alle spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione del citato regime di controllo dell'attivita' di pesca; Vista la decisione della commissione n. 98/439/CE, del 30 giugno 1998, che quantifica in 7.217.573 ecu l'importo delle spese ritenute ammissibili, stabilendo altresi' in 1.525.320 ecu il contributo finanziario comunitario per la realizzazione nell'anno 1998 delle azioni previste nell'ambito del programma di controllo; Considerata, pertanto, la necessita' di assicurare la copertura della corrispondente quota nazionale del programma, pari a 1.525.320 ecu, valutati in 2.943,181 milioni di lire (tasso di conversione 1 ecu = 1.929,55 lire) conformemente alla decisione comunitaria; Considerata la necessita' di ricorrere alle disponibilita' del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987; Viste le note del Ministero per le politiche agricole - D.G. pesca e acquacoltura n. 6230927 del 15 gennaio 1998 e n. 62312870 del 3 agosto 1998; Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284; Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1. Ai fini della realizzazione delle azioni previste nell'ambito del programma di controllo dell'attivita' di pesca, richiamato in premessa, e' autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico, per l'annualita' 1998, pari a 2.943,181 milioni di lire, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, come specificato nella tabella allegata, che forma parte integrante della presente delibera. 2. La predetta quota viene erogata secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero per le politiche agricole - D.G. pesca e acquacoltura. 3. Il Fondo di rotazione e' autorizzato ad erogare la quota stabilita dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario. 4. Il Ministero per le politiche agricole adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettua i controlli di competenza. Il fondo di rotazione potra' procedere ad eventuali, ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. 5. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura dell'amministrazione titolare, al sistema informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, secondo le modalita' vigenti. Roma, 11 novembre 1998 Il Presidente delegato: Ciampi Registrata alla Corte dei conti il 12 gennaio 1999 Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 39