IL COMITATO INTERMINISTRIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento  interno agli atti normativi
comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti
del  Comitato interministeriale  per la  programmazione economica  in
ordine all'armonizzazione  della politica economica nazionale  con le
politiche comunitarie, nonche' l'art. 5  che ha istituito il Fondo di
rotazione per l'attuazione delle stesse;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative  del   predetto  Fondo   di  rotazione   e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visti gli  articoli 74 e  75 della legge  19 febbraio 1992,  n. 142
(legge comunitaria 1991) e l'art. 56  della legge 6 febbraio 1996, n.
52 (legge comunitaria 1994);
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 24 marzo 1994, n.
284, con il  quale e' stato emanato il  regolamento recante procedure
di attuazione  della legge  n. 183/1987 e  del decreto  legislativo 3
aprile  1993,  n. 96,  in  materia  di coordinamento  della  politica
economica nazionale con quella comunitaria;
  Visto l'art.  5 del decreto  legislativo n.  143 del 4  giugno 1997
concernente "Conferimento alle  regioni delle funzioni amministrative
in   materia    di   agricoltura    e   pesca    e   riorganizzazione
dell'Amministrazione centrale", da cui  discende che il Ministero per
le politiche agricole succede nei rapporti tra il soppresso Ministero
delle risorse agricole,  alimentari e forestali di cui  alla legge n.
491 del 4 dicembre 1993 e le capitanerie di porto;
  Visto il regolamento  CEE del Consiglio delle  Comunita' europee n.
2847/93, come  modificato dal  regolamento CE n.  686/97, concernente
l'istituzione di un regime di controllo applicabile nell'ambito della
politica comune  della pesca, nonche'  il regolamento CE  n. 1489/97,
recante  modalita' di  applicazione del  suddetto regolamento  CEE n.
2847/93;
  Vista  la  decisione  del  Consiglio  delle  Comunita'  europee  n.
95/523/CE  dell'8  dicembre  1995,  relativa  ad  una  partecipazione
finanziaria della  Comunita' alle spese sostenute  dagli Stati membri
per  l'attuazione del  citato regime  di controllo  dell'attivita' di
pesca;
  Vista la  decisione della commissione  n. 98/439/CE, del  30 giugno
1998, che quantifica in 7.217.573  ecu l'importo delle spese ritenute
ammissibili,  stabilendo  altresi'  in 1.525.320  ecu  il  contributo
finanziario  comunitario per  la realizzazione  nell'anno 1998  delle
azioni previste nell'ambito del programma di controllo;
  Considerata,  pertanto, la  necessita' di  assicurare la  copertura
della corrispondente quota nazionale  del programma, pari a 1.525.320
ecu, valutati  in 2.943,181 milioni  di lire (tasso di  conversione 1
ecu = 1.929,55 lire) conformemente alla decisione comunitaria;
  Considerata  la necessita'  di  ricorrere  alle disponibilita'  del
Fondo di  rotazione per l'attuazione delle  politiche comunitarie, di
cui alla legge n. 183/1987;
  Viste le note del Ministero per  le politiche agricole - D.G. pesca
e acquacoltura  n. 6230927 del  15 gennaio 1998  e n. 62312870  del 3
agosto 1998;
  Viste  le  risultanze dei  lavori  istruttori  svolti dal  Comitato
previsto dall'art. 5  del decreto del Presidente  della Repubblica 24
marzo 1994, n. 284;
  Su  proposta  del  Ministro  del   tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica;
                              Delibera:
  1. Ai  fini della  realizzazione delle azioni  previste nell'ambito
del  programma di  controllo dell'attivita'  di pesca,  richiamato in
premessa, e'  autorizzato un cofinanziamento nazionale  pubblico, per
l'annualita' 1998, pari  a 2.943,181 milioni di lire,  a valere sulle
risorse del  Fondo di rotazione di  cui alla legge n.  183/1987, come
specificato nella tabella allegata,  che forma parte integrante della
presente delibera.
  2. La  predetta quota viene  erogata secondo le  modalita' previste
dalla  normativa vigente,  sulla base  delle richieste  inoltrate dal
Ministero per le politiche agricole - D.G. pesca e acquacoltura.
  3.  Il  Fondo di  rotazione  e'  autorizzato  ad erogare  la  quota
stabilita dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a
quando perdura l'intervento comunitario.
  4.  Il  Ministero  per  le   politiche  agricole  adotta  tutte  le
iniziative  ed  i provvedimenti  necessari  per  utilizzare entro  le
scadenze previste i finanziamenti  comunitari e nazionali relativi al
programma  ed  effettua  i  controlli  di  competenza.  Il  fondo  di
rotazione  potra'   procedere  ad  eventuali,   ulteriori  controlli,
avvalendosi  delle   strutture  del  Dipartimento   della  ragioneria
generale dello Stato.
  5.  I   dati  relativi  all'attuazione  degli   interventi  vengono
trasmessi,   a  cura   dell'amministrazione   titolare,  al   sistema
informativo del  Dipartimento della ragioneria generale  dello Stato,
secondo le modalita' vigenti.
   Roma, 11 novembre 1998
                                       Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti il 12 gennaio 1999
Registro  n. 1  Tesoro, bilancio  e programmazione  economica, foglio
  n. 39