IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento  interno agli atti normativi
comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti
del  CIPE  in  ordine  all'armonizzazione  della  politica  economica
nazionale  con le  politiche  comunitarie, nonche'  l'art.  5 che  ha
istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative  del   predetto  Fondo   di  rotazione   e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visti gli  articoli 74 e  75 della legge  19 febbraio 1992,  n. 142
(legge comunitaria 1991) e l'art. 56  della legge 6 febbraio 1996, n.
52 (legge comunitaria 1994);
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 24 marzo 1994, n.
284, con il  quale e' stato emanato il  regolamento recante procedure
di attuazione  della legge  n. 183/1987 e  del decreto  legislativo 3
aprile  1993,  n. 96,  in  materia  di coordinamento  della  politica
nazionale con quella comunitaria;
  Visti  i  regolamenti CEE  del  Consiglio  delle Comunita'  europee
attualmente  in  vigore  in  materia   di  fondi  strutturali  e,  in
particolare,  il  regolamento CEE  n.  2083/93  concernente il  Fondo
europeo di sviluppo regionale;
  Vista la decisione della  Commissione delle Comunita' europee C(98)
470 del  3 marzo 1998  con la quale  e' stato approvato  il programma
operativo "Sicurezza per lo sviluppo  del Mezzogiorno" che si integra
nel  Quadro   comunitario  di  sostegno  1994-1999   per  le  regioni
dell'obiettivo 1;
  Vista la  decisione del Comitato  di sorveglianza del Q.C.S.  ob. 1
1994-1999 in data 28 aprile 1998,  con la quale e' stata approvata la
riprogrammazione  finanziaria delle  risorse comunitarie  provenienti
dai fondi strutturali pari complessivamente a 743,078 Mecu;
  Considerato che in  tale contesto sono stati assegnati  100 Mecu, a
valere sul  FESR, quali risorse aggiuntive  nell'ambito del programma
multiregionale  "Sicurezza per  lo  sviluppo  del Mezzogiorno",  come
risulta dal  programma notificato  alla Commissione europea,  con una
corrispondente quota nazionale  pubblica pari a 100  Mecu valutati in
194 miliardi di lire (tasso di conversione 1 ecu = 1.940 lire);
  Considerata  la  necessita' di  ricorrere,  per  la predetta  quota
nazionale pubblica, alle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui
alla legge  n. 183/1987,  nonche' di anticipare  i tempi  di adozione
della   relativa  decisione   comunitaria  al   fine  di   accelerare
l'attuazione degli interventi;
  Vista la  nota del  Ministero dell'interno, n.  555/S.M./E.2/076 in
data 7 ottobre 1998;
  Viste  le  risultanze dei  lavori  istruttori  svolti dal  comitato
previsto dall'art. 5  del decreto del Presidente  della Repubblica 24
marzo 1994, n. 284;
  Su  proposta  del  Ministro  del   tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica;
                              Delibera:
  1.  Ai  fini  dell'attuazione   delle  azioni  aggiuntive  previste
nell'ambito del  programma operativo  "Sicurezza per lo  sviluppo del
Mezzogiorno" richiamato in premessa, in corso di approvazione in sede
comunitaria, e' autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico per
l'anno 1999, pari a 194 miliardi  di lire, a valere sulle risorse del
Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987.
  2. La  quota a carico del  predetto Fondo viene erogata  secondo le
modalita' previste  dalla normativa vigente, sulla  base di richieste
inoltrate dal Ministero dell'interno ed  a seguito della decisione di
approvazione del programma da parte della Commissione europea.
  3.  Il  Fondo di  rotazione  e'  autorizzato  ad erogare  le  quote
stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a
quando perdura l'intervento comunitario. In caso di rimodulazione dei
piani  finanziari,  ai sensi  dell'art.  25  del regolamento  CEE  n.
2082/93, il Fondo di rotazione adegua le quote di propria competenza,
fermo restando il limite  dello stanziamento complessivo disposto con
la presente delibera.
  4.  Il  Ministero dell'interno  adotta  tutte  le iniziative  ed  i
provvedimenti necessari  per utilizzare entro le  scadenze previste i
finanziamenti comunitari e nazionali  relativi al programma operativo
ed effettua i  controlli di competenza. Il Fondo  di rotazione potra'
procedere  ad  ulteriori,   eventuali  controlli,  avvalendosi  delle
strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
  5.  I   dati  relativi  all'attuazione  degli   interventi  vengono
trasmessi,   a  cura   dell'Amministrazione   titolare,  al   Sistema
informativo  del   Ministero  del   tesoro,  del  bilancio   e  della
programmazione  economica -  Dipartimento  della Ragioneria  generale
Stato, secondo le modalita' vigenti.
   Roma, 11 novembre 1998
                                       Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti il 12 gennaio 1999
Registro  n. 1  Tesoro, bilancio  e programmazione  economica, foglio
  n. 38