IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
10  novembre 1998  che  delega le  funzioni  del coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell'interno;
  Visto il  proprio decreto in  data 10  novembre 1998, con  il quale
vengono delegate al sottosegretario di  Stato prof. Franco Barberi le
funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
14  dicembre  1998,  concernente  la  dichiarazione  dello  stato  di
emergenza nel territorio delle province  di Pesaro, Ancona e Macerata
per gli  eventi alluvionali  verificatisi in  data 18-19  ottobre, 11
novembre, 1 e 2 dicembre 1998;
  Tenuto  conto  delle   note  dell'amministrazione  regionale  delle
Marche, prot. n. 6184 e n. 193  del 15 dicembre 1998 e del 13 gennaio
1999,  con  la  quale  viene fornita  un'indicazione  delle  esigenze
conseguenti  agli  eventi  alluvionali   verificatisi  su  parte  del
territorio regionale  nei giorni  18-19 ottobre, 11  novembre, 1  e 2
dicembre 1998;
  Ravvisata  la  necessita'  di disporre  l'attuazione  immediata  di
interventi finalizzati al superamento dell'emergenza;
  Sentita la regione Marche;
  Su  proposta del  sottosegretario  di Stato  prof. Franco  Barberi,
delegato al coordinamento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il  presidente della  regione  Marche  e' nominato  commissario
delegato  per  l'attuazione degli  interventi  di  cui alla  presente
ordinanza da realizzare  nei comuni di cui al  decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1998.
  2. Il commissario  delegato puo' nominare un vice  commissario e si
avvale   degli  uffici   regionali   competenti  per   l'espletamento
dell'attivita'  tecnicoamministrativa  connessa all'attuazione  degli
interventi  e  predispone  nel  limite delle  disponibilita'  di  cui
all'art.   6,  entro   sessanta  giorni,   un  piano   di  interventi
straordinari per  il ripristino  delle infrastrutture,  degli edifici
pubblici e  privati danneggiati,  per la  sistemazione idrogeologica,
dei corsi d'acqua  e della rete idraulica  dei territori interessati.
Possono essere  ricompresi nel  piano ed attuati  con le  procedure e
deroghe di  cui alla presente ordinanza  ulteriori interventi urgenti
finanziati dalle  ammistrazioni statali,  dalla regione e  dagli enti
locali e,  comunque, strettamente connessi con  l'evento calamitoso e
con le opere di rimozione del pericolo o di riduzione del rischio.
  3. Il  piano, da armonizzare con  gli interventi urgenti di  cui al
decreto-legge 11 giugno 1998,  n. 180, convertito, con modificazioni,
dalla legge  3 agosto 1998, n.  267, comprende le opere  necessarie a
ridurre  i  rischi  e  prevenire   il  ripetersi  del  danni  per  le
popolazioni e alle infrastrutture  in concomitanza di eventi analoghi
a quelli verificatisi, e individua, altresi', gli enti attuatori.
  4.  Il   piano,  completo   degli  importi  previsti   per  ciascun
intervento, preliminarmente  alla sua attuazione, e'  sottoposto alla
presa  d'atto  del Dipartimento  della  protezione  civile anche  per
stralci  e  puo'  essere  rimodulato   ed  integrato  con  la  stessa
procedura.