IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati; Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996, il quale stabilisce la non applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, percepiti da soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito stipulate dalla Repubblica italiana, che consentono l'acquisizione delle informazioni necessarie ad accertare la sussistenza dei requisiti da parte degli aventi diritto; Visto l'art. 11, comma 4, lettera c), del menzionato decreto legislativo n. 239 del 1996, il quale dispone che con decreto del Ministro delle finanze viene stabilito l'elenco dei predetti Stati; Visto l'art. 11, comma 5, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996 il quale prevede che le disposizioni recate nei decreti indicati al comma 4 possono essere modificate con successivi decreti del Ministro delle finanze; Visto il decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, che ha approvato l'elenco degli Stati con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni, ai sensi delle convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito in vigore con la Repubblica italiana; Visto il decreto del Ministro delle finanze del 25 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, che ha integrato l'elenco degli Stati approvato con il predetto decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996; Vista la legge 9 ottobre 1997, n. 371, con la quale e' stata ratificata la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele per evitare le doppie imposizioni in materia; di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma l'8 settembre 1995; Considerato che la convenzione tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele, in conformita' dell'art. 31, e' entrata in vigore il 6 agosto 1998; Tenuto conto che la menzionata convenzione consente l'acquisizione delle informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle disposizioni indicate nell'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239; Ritenuta la necessita' di modificare l'elenco degli Stati approvato con il citato decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996 ed integrato dal successivo decreto del Ministro delle finanze del 25 marzo 1998; Decreta: Art. 1. 1. Il decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, integrato dal successivo decreto del Ministro delle finanze del 25 marzo 1998, e' cosi' modificato: all'elenco di cui all'art. 1 e' aggiunto il seguente Stato: "Israele". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 16 dicembre 1998 Il Ministro: Visco