IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto  legislativo  1 aprile  1996,  n.  239,  recante
modificazioni  al  regime fiscale  degli  interessi,  premi ed  altri
frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati;
  Visto,  in  particolare, l'art.  6,  comma  1, del  citato  decreto
legislativo n. 239 del 1996,  il quale stabilisce la non applicazione
dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle
obbligazioni  e titoli  similari,  pubblici e  privati, percepiti  da
soggetti residenti in  Stati con i quali siano  in vigore convenzioni
per  evitare  la  doppia  imposizione  sul  reddito  stipulate  dalla
Repubblica italiana, che consentono l'acquisizione delle informazioni
necessarie ad accertare  la sussistenza dei requisiti  da parte degli
aventi diritto;
  Visto  l'art.  11, comma  4,  lettera  c), del  menzionato  decreto
legislativo n.  239 del 1996,  il quale  dispone che con  decreto del
Ministro delle finanze viene stabilito l'elenco dei predetti Stati;
  Visto l'art. 11, comma 5, del citato decreto legislativo n. 239 del
1996 il quale prevede che le disposizioni recate nei decreti indicati
al  comma 4  possono  essere modificate  con  successivi decreti  del
Ministro delle finanze;
  Visto il decreto  del Ministro delle finanze del  4 settembre 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, che
ha approvato  l'elenco degli Stati  con i quali risulta  attuabile lo
scambio di  informazioni, ai sensi  delle convenzioni per  evitare la
doppia imposizione sul reddito in vigore con la Repubblica italiana;
  Visto  il decreto  del Ministro  delle finanze  del 25  marzo 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88  del 16 aprile 1998, che ha
integrato l'elenco degli Stati approvato  con il predetto decreto del
Ministro delle finanze del 4 settembre 1996;
  Vista  la legge  9 ottobre  1997,  n. 371,  con la  quale e'  stata
ratificata la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed
il Governo dello  Stato di Israele per evitare  le doppie imposizioni
in materia; di  imposte sul reddito e sul patrimonio  e per prevenire
le evasioni  fiscali, con protocollo  aggiuntivo, firmata a  Roma l'8
settembre 1995;
  Considerato  che la  convenzione tra  la Repubblica  italiana e  lo
Stato di Israele,  in conformita' dell'art. 31, e'  entrata in vigore
il 6 agosto 1998;
  Tenuto conto che la  menzionata convenzione consente l'acquisizione
delle  informazioni   necessarie  ai  fini   dell'applicazione  delle
disposizioni  indicate  nell'art.  6,  comma 1,  del  citato  decreto
legislativo 1 aprile 1996, n. 239;
  Ritenuta la necessita' di modificare l'elenco degli Stati approvato
con il citato decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996
ed integrato dal successivo decreto del Ministro delle finanze del 25
marzo 1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il decreto  del Ministro  delle finanze  del 4  settembre 1996,
integrato dal  successivo decreto del  Ministro delle finanze  del 25
marzo 1998, e' cosi' modificato:
  all'elenco  di  cui  all'art.  1 e'  aggiunto  il  seguente  Stato:
"Israele".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
   Roma, 16 dicembre 1998
                                                   Il Ministro: Visco