IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che prevede l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, la revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e l'istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' il riordino della disciplina dei tributi locali; Visto, in particolare, l'art. 26, comma 3, primo periodo, del predetto decreto legislativo che prevede che, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Conferenza Statoregioni, e' determinata la quota del gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive riscosso in ciascuna regione da attribuire allo Stato, a compensazione dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attivita' di controllo e rettifica della dichiarazione, per l'accertamento e per la riscossione dell'imposta regionale, nonche' per il relativo contenzioso; Considerato che, per gli anni 1998 e 1999, non sussistono i presupposti di determinazione dei criteri per compensare i costi sostenuti dallo Stato per l'attivita' di controllo e rettifica della dichiarazione ai fini dell'Irap, per l'accertamento dell'imposta nonche' per il relativo contenzioso, in quanto tali attivita' non potranno essere espletate che con riferimento alla dichiarazione presentata per detto periodo di imposta; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 30 luglio 1998; Decreta: Art. 1. 1. E' attribuita allo Stato una quota del gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive riscosso in ciascuna regione a copertura dei costi sostenuti per l'attivita' di riscossione della stessa imposta, secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 2. Ai fini della determinazione della quota di gettito di cui al comma 1, dovuta da ciascuna regione, il costo unitario, per contribuente, relativo all'attivita' di riscossione e' stabilito in lire 3.915. Tale costo si moltiplica per il numero dei soggetti passivi all'Irap presenti in ciascuna regione. 3. Per il 1998 si procede alla determinazione delle somme dovute in via provvisoria operando gli eventuali conguagli nel 1999; il gettito di cui al comma 1 affluisce all'entrata del bilancio dello Stato fino alla data di decorrenza delle leggi regionali di cui all'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A tal fine il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - provvede a trasferire, entro il 15 dicembre di ciascun anno, l'ammontare della quota di gettito attribuito allo Stato ai sensi del presente articolo, dal conto "Irap altri soggetti" intestato a ciascuna regione e provincia autonoma al conto "Irap erario", per essere versato al capitolo 1186 dell'entrata del bilancio dello Stato. Roma, 15 gennaio 1999 Il Ministro delle finanze Visco p. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Giarda