IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari ed in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni; Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale e' stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica nazionale con quella comunitaria; Visti i regolamenti CEE del Consiglio delle Comunita' europee attualmente in vigore in materia di Fondi strutturali e, in particolare, il regolamento n. 2083/93 concernente il Fondo europeo di sviluppo regionale; Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee C(97) 833 del 3 aprile 1997, modificata dalla decisione C(98) 1174 del 19 maggio 1998, con la quale e' stato approvato il programma operativo multiregionale "Infrastrutture aeroportuali", che si integra nel Quadro comunitario di sostegno 1994-1999 per le regioni dell'obiettivo 1; Vista la decisione del Comitato di sorveglianza del Q.C.S. ob. 1 1994-1999 in data 28 aprile 1998, con la quale e' stata approvata la riprogrammazione finanziaria delle risorse comunitarie provenienti dai fondi strutturali pari complessivamente a 743,078 Mecu; Considerato che in tale contesto sono stati assegnati 50 Mecu, a valere sul FESR, quali risorse aggiuntive nell'ambito del programma "Infrastrutture aeroportuali", come risulta dal programma notificato alla Commissione europea, con una corrispondente quota nazionale pubblica pari a 50 Mecu, valutati in 97 miliardi di lire (tasso di conversione 1 ecu = 1.940 lire); Considerata la necessita' di ricorrere, per un importo di 70 miliardi di lire, alle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 e per la rimanente quota di 27 miliardi di lire alle disponibilita' del Ministero dei trasporti e della navigazione, nonche' di anticipare i tempi di adozione della relativa decisione comunitaria al fine di accelerare l'attuazione degli interventi; Vista le note del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 09700 in data 6 luglio 1998 e n. 07445 in data 28 ottobre 1998; Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284; Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1. Ai fini dell'attuazione delle azioni aggiuntive previste nell'ambito del programma operativo "Infrastrutture aeroportuali" richiamato in premessa, in corso di approvazione in sede comunitaria, comportanti un cofinanziamento di parte nazionale di complessivi 97 miliardi di lire, di cui 27 miliardi di lire a carico del Ministero dei trasporti e della navigazione, e' autorizzato un contributo di 70 miliardi di lire, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 per l'anno 1999. 2. La quota a carico del predetto Fondo viene erogata secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero dei trasporti e della navigazione ed a seguito della decisione di approvazione del programma da parte della Commissione europea. 3. Il Fondo di rotazione e' autorizzato ad erogare le quote stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario. In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai sensi dell'art. 25 del regolamento CEE n. 2082/93, il Fondo di rotazione adegua le quote di propria competenza, fermo restando il limite dello stanziamento complessivo disposto con la presente delibera. 4. Il Ministero dei trasporti e della navigazione adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettua i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potra' procedere ad ulteriori, eventuali, controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 5. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura dell'Amministrazione titolare, al Sistema informativo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo le modalita' vigenti. Roma, 11 novembre 1998 Il Presidente delegato: Ciampi Registrata alla Corte dei conti, il 18 gennaio 1999 Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 57