IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento  interno agli atti normativi
comunitari ed in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti
del  CIPE  in  ordine  all'armonizzazione  della  politica  economica
nazionale  con le  politiche  comunitarie, nonche'  l'art.  5 che  ha
istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative  del   predetto  Fondo   di  rotazione   e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visti gli  articoli 74 e  75 della legge  19 febbraio 1992,  n. 142
(legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n.
52 (legge comunitaria 1994);
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 24 marzo 1994, n.
284, con il  quale e' stato emanato il  regolamento recante procedure
di attuazione  della legge  n. 183/1987 e  del decreto  legislativo 3
aprile  1993,  n. 96,  in  materia  di coordinamento  della  politica
nazionale con quella comunitaria;
  Visti  i  regolamenti CEE  del  Consiglio  delle Comunita'  europee
attualmente  in  vigore  in  materia   di  Fondi  strutturali  e,  in
particolare, il  regolamento n. 2083/93 concernente  il Fondo europeo
di sviluppo regionale;
  Vista la decisione della  Commissione delle Comunita' europee C(97)
833 del 3  aprile 1997, modificata dalla decisione C(98)  1174 del 19
maggio 1998, con  la quale e' stato approvato  il programma operativo
multiregionale  "Infrastrutture  aeroportuali",  che si  integra  nel
Quadro   comunitario   di   sostegno   1994-1999   per   le   regioni
dell'obiettivo 1;
  Vista la  decisione del Comitato  di sorveglianza del Q.C.S.  ob. 1
1994-1999 in data 28 aprile 1998,  con la quale e' stata approvata la
riprogrammazione  finanziaria delle  risorse comunitarie  provenienti
dai fondi strutturali pari complessivamente a 743,078 Mecu;
  Considerato che  in tale contesto  sono stati assegnati 50  Mecu, a
valere sul  FESR, quali risorse aggiuntive  nell'ambito del programma
"Infrastrutture aeroportuali", come  risulta dal programma notificato
alla  Commissione europea,  con  una  corrispondente quota  nazionale
pubblica pari  a 50 Mecu, valutati  in 97 miliardi di  lire (tasso di
conversione 1 ecu = 1.940 lire);
  Considerata  la  necessita' di  ricorrere,  per  un importo  di  70
miliardi di lire,  alle disponibilita' del Fondo di  rotazione di cui
alla legge  n. 183/1987 e  per la rimanente  quota di 27  miliardi di
lire  alle  disponibilita'  del   Ministero  dei  trasporti  e  della
navigazione, nonche' di anticipare i tempi di adozione della relativa
decisione  comunitaria  al  fine  di  accelerare  l'attuazione  degli
interventi;
  Vista le  note del  Ministro dei trasporti  e della  navigazione n.
09700 in data 6 luglio 1998 e n. 07445 in data 28 ottobre 1998;
  Viste  le  risultanze dei  lavori  istruttori  svolti dal  comitato
previsto dall'art. 5  del decreto del Presidente  della Repubblica 24
marzo 1994, n. 284;
  Su  proposta  del  Ministro  del   tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica;
                              Delibera:
  1.  Ai  fini  dell'attuazione   delle  azioni  aggiuntive  previste
nell'ambito  del  programma operativo  "Infrastrutture  aeroportuali"
richiamato in premessa, in corso di approvazione in sede comunitaria,
comportanti un  cofinanziamento di parte nazionale  di complessivi 97
miliardi di lire,  di cui 27 miliardi di lire  a carico del Ministero
dei trasporti e della navigazione, e' autorizzato un contributo di 70
miliardi di  lire, a valere sulle  risorse del Fondo di  rotazione ex
lege n. 183/1987 per l'anno 1999.
  2. La  quota a carico del  predetto Fondo viene erogata  secondo le
modalita'  previste   dalla  normativa  vigente,  sulla   base  delle
richieste inoltrate  dal Ministero dei trasporti  e della navigazione
ed a seguito  della decisione di approvazione del  programma da parte
della Commissione europea.
  3.  Il  Fondo di  rotazione  e'  autorizzato  ad erogare  le  quote
stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a
quando perdura l'intervento comunitario.
  In caso di  rimodulazione dei piani finanziari,  ai sensi dell'art.
25 del  regolamento CEE n. 2082/93,  il Fondo di rotazione  adegua le
quote  di   propria  competenza,  fermo  restando   il  limite  dello
stanziamento complessivo disposto con la presente delibera.
  4. Il Ministero  dei trasporti e della navigazione  adotta tutte le
iniziative  ed  i provvedimenti  necessari  per  utilizzare entro  le
scadenze previste i finanziamenti  comunitari e nazionali relativi al
programma  ed  effettua  i  controlli  di  competenza.  Il  Fondo  di
rotazione  potra'  procedere   ad  ulteriori,  eventuali,  controlli,
avvalendosi  delle   strutture  del  Dipartimento   della  Ragioneria
generale dello Stato.
  5.  I   dati  relativi  all'attuazione  degli   interventi  vengono
trasmessi,   a  cura   dell'Amministrazione   titolare,  al   Sistema
informativo  del   Ministero  del   tesoro,  del  bilancio   e  della
programmazione  economica -  Dipartimento  della Ragioneria  generale
dello Stato, secondo le modalita' vigenti.
   Roma, 11 novembre 1998
                                       Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti, il 18 gennaio 1999
Registro  n. 1  Tesoro, bilancio  e programmazione  economica, foglio
  n. 57