IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Vista la deliberazione del senato accademico del 16 settembre 1997; Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del 21 gennaio 1998; Vista la nota di indirizzo del Ministero dell'universita' della ricerca scientifica e tecnologica 16 giugno 1998; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 3 luglio 1998; Visto il parere del comitato di coordinamento delle universita' del Lazio del 5 novembre 1998; Sentito il direttore amministrativo; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come segue: dopo l'art. 46 del Titolo XVIII relativo alle scuole di specializzazione e' inserito il seguente nuovo articolo: "Art. 47 (Scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera). - 1. E' istituita presso la facolta' di farmacia dell'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma la scuola di specializzazione in "farmacia ospedaliera". La direzione della scuola ha sede presso l'ex istituto di chimica farmaceutica e tossicologica della facolta' di farmacia dell'Universita' "La Sapienza" di Roma. La scuola ha lo scopo di assicurare ai laureati in discipline farmaceutiche la formazione professionale rivolta a due distinti settori: a) Farmacia delle istituzioni ospedaliere; b) Farmacia delle istituzioni operanti nel territorio. La scuola ha durata triennale. La scuola rilascia il diploma di specialista in farmacia ospedaliera. Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento ed attivita' pratiche guidate. Il numero degliiscritti a ciascun anno di corso viene fissato, anno per anno, in base alle risorse umane e finanziarie, alle strutture ed attrezzature disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri fissati dal Ministero dell'universita' scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4 della legge n. 341/1990. Manifesto degli studi. Le modalita' delle prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della scuola nel manifesto annuale degli studi. Possono partecipare alle prove di ammissione alla scuola i laureati in farmacia e quelli in chimica e tecnologia farmaceutiche. Il possesso del titolo di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista e' richiesto per l'iscrizione. Sono altresi' ammessi alla scuola, coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso una universita' straniera, accettato dalle competenti autorita' italiane, dal consiglio della scuola e senato accademico e che sia ritenuto equipollente anche limitatamente ai fini dell'iscrizione alla scuola. La frequenza ai corsi e' obbligatoria. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attivita' pratiche il consiglio della scuola potra' riconoscere utile sulla base di idonea documentazione, l'attivita' attinente alla specializzazione svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari ed extrauniversitari. L'universita' su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con Enti pubblici e privati con finalita' di sovvenzione e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. E' consentito in parte l'espletamento dei corsi anche presso sedi distaccate. Articolazione del corso degli studi. Il Consiglio della scuola determina, con apposito regolamento, in conformita' al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della liberta' d'insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi. Il consiglio determina pertanto: gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici; tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio. Nel determinare il piano degli studi, il consiglio della scuola dovra' comprendere nell'ordinamento le aree didattiche alle quali dovranno essere dedicate almeno 1000 ore didattiche per un minimo di 50 ore per ciascuna area. Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si sviluppera' l'attivita' didattica e verranno reperiti i docenti. All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, e l'attivita' sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sara' svolta sotto la guida di un responsabile. Aree didattiche, contenuti didatticiformativi e relativi settori scientificodisciplinari. Le aree didattiche che caratterizzano questo corso ed alle quali devono essere dedicate almeno 2400 ore sono le seguenti: Area 1 - Biologia. Lo specializzando deve acquisire una conoscenza sufficiente delle discipline biologiche attinenti l'organismo umano sia in condizioni normali che patologiche tra le quali quelle relative alla nutrizione ed alla microbiologia. Settori scientificodisciplinari: E07X Farmacologia; F04A Patologia generale; F05X Microbiologia e microbiologia clinica; F22A Igiene generale ed applicata: Area 2 - Chimicoanalitica farmaceutica. Lo specializzando deve acquisire una conoscenza sufficiente delle discipline chimicofarmaceutiche con particolare riguardo ai rapporti strutturaattivita' ed alle problematiche analitiche dei medicinali, degli alimenti e dei campioni biologici. Settori scientificodisciplinari: A02A Probabilita' e statisticamatematica; C07X Chimica farmaceutica; C09X Chimica bromatologica; S01B Statistica per la ricerca sperimentale. Area 3 - Tecnologicoapplicativa. Lo specializzando deve acquisire una conoscenza sufficiente delle discipline tecnologiche dei medicinali con particolare riferimento alla produzione galenica ed alla impiantistica relativa, deve altresi' approfondire le problematiche inerenti la formulazione e la preformulazione dei medicinali e tutte le tecniche piu' avanzate per il rilascio mirato dei farmaci ed il direzionamento verso organi bersaglio. Settori scientificodisciplinari: C08X Farmaceutico tecnologico applicativo - tutte le discipline. La suddetta scuola corrisponde all'ex scuola di specializzazione in: "Farmacia ospedaliera". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 gennaio 1999 Il rettore: D'Ascenzo