IL RETTORE
  Visto  lo statuto  dell'Universita'  degli studi  "La Sapienza"  di
Roma,  approvato  con regio  decreto  14  ottobre  1926, n.  2319,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Vista la deliberazione del senato accademico del 16 settembre 1997;
  Vista  la deliberazione  del  consiglio di  amministrazione del  21
gennaio 1998;
  Vista  la nota  di indirizzo  del Ministero  dell'universita' della
ricerca scientifica e tecnologica 16 giugno 1998;
  Visto il parere del Consiglio  universitario nazionale del 3 luglio
1998;
  Visto il parere del comitato di coordinamento delle universita' del
Lazio del 5 novembre 1998;
  Sentito il direttore amministrativo;
                              Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita'  degli  studi "La  Sapienza" di  Roma,
approvato  e modificato  con i  decreti indicati  nelle premesse,  e'
ulteriormente modificato come segue:
  dopo  l'art.   46  del  Titolo   XVIII  relativo  alle   scuole  di
specializzazione e' inserito il seguente nuovo articolo:
  "Art. 47 (Scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera). - 1.
E' istituita  presso la  facolta' di farmacia  dell'Universita' degli
studi  "La  Sapienza"  di  Roma  la  scuola  di  specializzazione  in
"farmacia ospedaliera". La direzione della scuola ha sede presso l'ex
istituto di  chimica farmaceutica  e tossicologica della  facolta' di
farmacia  dell'Universita' "La  Sapienza" di  Roma. La  scuola ha  lo
scopo  di  assicurare  ai  laureati in  discipline  farmaceutiche  la
formazione professionale rivolta a due distinti settori:
    a) Farmacia delle istituzioni ospedaliere;
    b) Farmacia delle istituzioni operanti nel territorio.
   La scuola ha durata triennale.
  La  scuola   rilascia  il   diploma  di  specialista   in  farmacia
ospedaliera.
  Ciascun anno di corso prevede  800 ore di insegnamento ed attivita'
pratiche guidate.  Il numero  degliiscritti a  ciascun anno  di corso
viene  fissato,  anno  per  anno,   in  base  alle  risorse  umane  e
finanziarie,  alle   strutture  ed  attrezzature   disponibili,  alle
esigenze  del mercato  del lavoro  e  secondo i  criteri fissati  dal
Ministero  dell'universita'   scientifica  e  tecnologica   ai  sensi
dell'art. 9, comma 4 della legge n. 341/1990.
 Manifesto degli studi.
  Le modalita' delle prove di ammissione sono stabilite dal consiglio
della scuola nel manifesto annuale degli studi.
  Possono partecipare alle prove di ammissione alla scuola i laureati
in farmacia e quelli in chimica e tecnologia farmaceutiche.
  Il  possesso   del  titolo  di  abilitazione   all'esercizio  della
professione  di  farmacista  e'   richiesto  per  l'iscrizione.  Sono
altresi' ammessi alla scuola, coloro che siano in possesso del titolo
di  studio conseguito  presso  una  universita' straniera,  accettato
dalle  competenti autorita'  italiane, dal  consiglio della  scuola e
senato accademico e che sia ritenuto equipollente anche limitatamente
ai fini dell'iscrizione alla scuola.
  La frequenza ai corsi e' obbligatoria.
  Ai fini  della frequenza  alle lezioni  teoriche ed  alle attivita'
pratiche  il consiglio  della scuola  potra' riconoscere  utile sulla
base   di   idonea   documentazione,   l'attivita'   attinente   alla
specializzazione  svolta   in  Italia  e  all'estero   in  laboratori
universitari ed extrauniversitari.
  L'universita' su  proposta del  consiglio della  scuola, stabilisce
convenzioni con Enti pubblici e  privati con finalita' di sovvenzione
e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento
delle attivita' didattiche degli  specializzandi ai sensi del decreto
del Presidente  della Repubblica  dell'11 luglio 1980,  n. 382  e del
decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
  E' consentito in  parte l'espletamento dei corsi  anche presso sedi
distaccate.
 Articolazione del corso degli studi.
  Il Consiglio  della scuola determina, con  apposito regolamento, in
conformita' al regolamento  didattico di ateneo e  nel rispetto della
liberta'    d'insegnamento,    l'articolazione     del    corso    di
specializzazione ed il relativo piano di studi.
  Il consiglio determina pertanto:
  gli  insegnamenti  fondamentali   obbligatori  e  quelli  eventuali
opzionali  con   suddivisione,  allorquando  necessaria,   in  moduli
didattici;
  tipologia  delle forme  didattiche,  ivi comprese  le attivita'  di
laboratorio, pratiche e di tirocinio.
  Nel determinare  il piano  degli studi,  il consiglio  della scuola
dovra'  comprendere nell'ordinamento  le aree  didattiche alle  quali
dovranno essere dedicate almeno 1000  ore didattiche per un minimo di
50 ore per ciascuna area.
  Per  ciascuna area  i  settori definiscono  l'ambito scientifico  e
disciplinare  nel  quale  si   sviluppera'  l'attivita'  didattica  e
verranno reperiti i docenti.
  All'inizio di ciascun corso  gli specializzandi dovranno concordare
con  il  consiglio  della  scuola la  scelta  degli  eventuali  corsi
opzionali  che  dovranno  costituire orientamento  all'interno  della
specializzazione,  e l'attivita'  sperimentale  di  laboratorio e  di
tirocinio che sara' svolta sotto la guida di un responsabile.
  Aree  didattiche, contenuti  didatticiformativi e  relativi settori
scientificodisciplinari.
  Le aree  didattiche che caratterizzano  questo corso ed  alle quali
devono essere dedicate almeno 2400 ore sono le seguenti:
Area 1 - Biologia.
  Lo specializzando  deve acquisire una conoscenza  sufficiente delle
discipline biologiche  attinenti l'organismo umano sia  in condizioni
normali che patologiche tra le  quali quelle relative alla nutrizione
ed alla microbiologia.
  Settori scientificodisciplinari:
   E07X Farmacologia;
   F04A Patologia generale;
   F05X Microbiologia e microbiologia clinica;
   F22A Igiene generale ed applicata:
Area 2 - Chimicoanalitica farmaceutica.
  Lo specializzando  deve acquisire una conoscenza  sufficiente delle
discipline chimicofarmaceutiche con  particolare riguardo ai rapporti
strutturaattivita' ed  alle problematiche analitiche  dei medicinali,
degli alimenti e dei campioni biologici.
  Settori scientificodisciplinari:
   A02A Probabilita' e statisticamatematica;
   C07X Chimica farmaceutica;
   C09X Chimica bromatologica;
   S01B Statistica per la ricerca sperimentale.
Area 3 - Tecnologicoapplicativa.
  Lo specializzando  deve acquisire una conoscenza  sufficiente delle
discipline  tecnologiche dei  medicinali con  particolare riferimento
alla  produzione  galenica  ed   alla  impiantistica  relativa,  deve
altresi' approfondire le problematiche  inerenti la formulazione e la
preformulazione dei medicinali e tutte  le tecniche piu' avanzate per
il  rilascio mirato  dei farmaci  ed il  direzionamento verso  organi
bersaglio.
  Settori scientificodisciplinari:
  C08X Farmaceutico tecnologico applicativo - tutte le discipline.
  La suddetta  scuola corrisponde  all'ex scuola  di specializzazione
in: "Farmacia ospedaliera".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 12 gennaio 1999
                                                Il rettore: D'Ascenzo