Negli ultimi anni la crescente concorrenza tra intermediari e la aumentata richiesta di servizi a domicilio da parte della clientela hanno condotto le banche a sviluppare l'operativita' fuori sede e a ricercare canali distributivi alternativi. Tenuto conto della evoluzione degli assetti organizzativi della banca e l'esigenza di sfruttare le sinergie derivanti da legami di gruppo o partecipativi con altri intermediari, si ritiene opportuno modificare le attuali disposizioni di vigilanza in materia di attivita' bancaria fuori sede; in particolare viene ampliato il novero dei soggetti, mediante i quali le banche possono collocare i propri prodotti, finora circoscritto, oltre che ai propri dipendenti e promotori finanziari, ad altre banche e SIM (cfr. cap. IV, sez. VII, punto 2.1) (1). Le banche possono, quindi, collocare i propri prodotti, al di fuori delle succursali, anche mediante imprese ed enti di assicurazione e i rispettivi agenti assicurativi, sulla base di apposita convenzione fra la banca e l'impresa o ente di assicurazione. La convenzione dovra' limitare l'operativita' degli agenti o dei dipendenti assicurativi a prodotti standardizzati, ossia caratterizzati da modelli contrattuali predefiniti dalla banca con clausole non modificabili; nel caso di operazioni di finanziamento il contratto deve prevedere che la valutazione del merito creditizio resti di esclusiva competenza della banca; inoltre, le assicurazioni o gli agenti assicurativi non devono avere un potere dispositivo o conclusivo nei confronti della banca. L'esercizio dell'attivita' fuori sede tramite impresa assicurativa deve ovviamente avvenire nel rispetto della disciplina che regola l'attivita' di quest'ultimo intermediario. Inoltre, limitatamente alle operazioni di credito al consumo, le banche possono utilizzare, come collocatore, il fornitore del bene per il quale si effettua l'affidamento, sulla base di apposita convenzione tra la banca e l'esercizio commerciale. Deve trattarsi di proposte contrattuali, secondo formulari, non modificabili, forniti dalla banca all'esercizio commerciale, che si perfezionano solo con il successivo consenso della banca stessa. Il processo di valutazione del rischio deve rimanere di esclusiva competenza della banca. Resta fermo che le nuove modalita' operative non devono comportare la diminuzione della tutela offerta al cliente. Di conseguenza, per i prodotti per i quali le banche si avvalgono della rete distributiva di altri soggetti, dovra' risultare da apposita dichiarazione sottoscritta dal cliente la consegna ovvero la presa visione della documentazione prevista dalla disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari in materia di pubblicita' preventiva delle condizioni contrattuali (cfr. cap. LIV delle istruzioni di vigilanza per gli enti creditizi). Si rammenta che e' cura della banca fornire, a tutti i soggetti che collocano per conto della banca medesima, i dati da pubblicizzare attraverso gli avvisi sintetici e i fogli informativi analitici. La banca deve, altresi', verificare che i clienti abbiano ricevuto una informazione completa e aggiornata e conservare agli atti la suindicata dichiarazione sottoscritta dal cliente. Nel fare riserva di modificare nei termini di cui sopra le istruzioni di vigilanza sulla materia, si precisa che le norme introdotte hanno immediata applicazione. ______ (1) La disciplina in discorso non riguarda strumenti finanziari e servizi di investimento per i quali l'art. 31 del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo unico della finanza), in materia di offerta fuori sede prescrive l'obbligo di utilizzo di promotori finanziari.