Negli ultimi  anni la crescente  concorrenza tra intermediari  e la
aumentata richiesta di  servizi a domicilio da  parte della clientela
hanno condotto le  banche a sviluppare l'operativita' fuori  sede e a
ricercare canali distributivi alternativi.
  Tenuto  conto della  evoluzione degli  assetti organizzativi  della
banca e  l'esigenza di sfruttare  le sinergie derivanti da  legami di
gruppo o  partecipativi con altri intermediari,  si ritiene opportuno
modificare  le  attuali  disposizioni  di  vigilanza  in  materia  di
attivita'  bancaria  fuori sede;  in  particolare  viene ampliato  il
novero dei soggetti,  mediante i quali le banche  possono collocare i
propri prodotti, finora circoscritto,  oltre che ai propri dipendenti
e promotori  finanziari, ad altre  banche e  SIM (cfr. cap.  IV, sez.
VII, punto 2.1) (1).
  Le banche possono, quindi, collocare i propri prodotti, al di fuori
delle succursali, anche mediante imprese ed enti di assicurazione e i
rispettivi agenti  assicurativi, sulla  base di  apposita convenzione
fra  la banca  e l'impresa  o ente  di assicurazione.  La convenzione
dovra'  limitare   l'operativita'  degli  agenti  o   dei  dipendenti
assicurativi  a  prodotti  standardizzati,  ossia  caratterizzati  da
modelli  contrattuali  predefiniti  dalla   banca  con  clausole  non
modificabili; nel  caso di  operazioni di finanziamento  il contratto
deve  prevedere che  la valutazione  del merito  creditizio resti  di
esclusiva  competenza della  banca; inoltre,  le assicurazioni  o gli
agenti  assicurativi  non  devono   avere  un  potere  dispositivo  o
conclusivo nei confronti della banca.
  L'esercizio dell'attivita' fuori  sede tramite impresa assicurativa
deve  ovviamente avvenire  nel rispetto  della disciplina  che regola
l'attivita' di quest'ultimo intermediario.
  Inoltre, limitatamente  alle operazioni  di credito al  consumo, le
banche possono  utilizzare, come  collocatore, il fornitore  del bene
per  il  quale si  effettua  l'affidamento,  sulla base  di  apposita
convenzione tra la banca e l'esercizio commerciale. Deve trattarsi di
proposte contrattuali,  secondo formulari, non  modificabili, forniti
dalla banca  all'esercizio commerciale, che si  perfezionano solo con
il successivo consenso della banca stessa. Il processo di valutazione
del rischio deve rimanere di esclusiva competenza della banca.
  Resta fermo che le nuove  modalita' operative non devono comportare
la diminuzione della tutela offerta al cliente. Di conseguenza, per i
prodotti per i  quali le banche si avvalgono  della rete distributiva
di  altri  soggetti,  dovra'   risultare  da  apposita  dichiarazione
sottoscritta dal  cliente la consegna  ovvero la presa  visione della
documentazione  prevista  dalla  disciplina sulla  trasparenza  delle
operazioni e dei servizi bancari in materia di pubblicita' preventiva
delle  condizioni contrattuali  (cfr.  cap. LIV  delle istruzioni  di
vigilanza  per gli  enti creditizi).  Si rammenta  che e'  cura della
banca fornire, a tutti i soggetti che collocano per conto della banca
medesima, i dati da pubblicizzare attraverso gli avvisi sintetici e i
fogli informativi analitici. La  banca deve, altresi', verificare che
i clienti abbiano  ricevuto una informazione completa  e aggiornata e
conservare  agli atti  la suindicata  dichiarazione sottoscritta  dal
cliente.
  Nel  fare  riserva  di  modificare  nei termini  di  cui  sopra  le
istruzioni  di  vigilanza sulla  materia,  si  precisa che  le  norme
introdotte hanno immediata applicazione.
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            (1)  La  disciplina   in discorso non  riguarda strumenti
          finanziari   e servizi   di   investimento   per i    quali
          l'art.  31   del decreto   legislativo  n.  58/1998  (Testo
          unico  della  finanza),  in materia  di offerta  fuori sede
          prescrive l'obbligo  di utilizzo  di promotori finanziari.