IL DIRETTORE GENERALE
                      delle politiche agricole
                    ed agroindustriali nazionali
  Visto il regolamento  (CEE) n. 2081/92 del Consiglio  del 14 luglio
1992, relativo alla protezione  delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di  origine dei prodotti  agricoli ed alimentari  e, in
particolare, l'art. 10, concernente i controlli;
  Visto il regolamento della Commissione  CE n. 1107/96 del 12 giugno
1996 con il quale l'Unione  Europea ha provveduto alla registrazione,
fra le altre, della denominazione  di origine protetta "Montasio" nel
quadro della  procedura di cui  all'art. 17 del regolamento  (CEE) n.
2081/92 del Consiglio;
  Visto il decreto legislativo n.  143 del 4 giugno 1997, concernente
il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia
di  agricoltura  e   pesca  e  riorganizzazione  dell'amministrazione
centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;
  Vista la legge n. 128 del  24 aprile 1998, recante disposizioni per
l'adempimento  di obblighi  derivanti dalla  appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'   europee  -   legge  comunitaria  1995-1997   ed  in
particolare l'art.  53, il  quale contiene apposite  disposizioni sui
controlli  e  vigilanza  sulle denominazioni  protette  dei  prodotti
agricoli  e alimentari  istituendo  un albo  degli organismi  privati
autorizzati  con  decreto del  Ministero  per  le politiche  agricole
sentite le regioni;
  Visto il  comma 1 del suddetto  art. 53 della legge  n. 128/1998 il
quale individua  nel Ministero per le  politiche agricole l'autorita'
nazionale  preposta al  coordinamento dell'attivita'  di controllo  e
responsabile della vigilanza sulla stessa;
  Vista la richiesta presentata ai sensi  del comma 7, lettera b) del
citato art. 53 della legge n.  128/1998 da parte del Consorzio per la
tutela del  formaggio Montasio  con la  quale il  suddetto consorzio,
quale soggetto che ha svolto  in conformita' alla normativa nazionale
sulle denominazioni  giuridicamente protette funzioni di  controllo e
vigilanza, ha  indicato quale organismo privato  a svolgere attivita'
di controllo sulla denominazione di  origine protetta di che trattasi
l'"Istituto nord  est qualita' - Ineq"  con sede in Villanova  di San
Daniele del Friuli (Udine) via Nazionale, 33/35;
  Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;
  Considerato  che  le  richieste   di  autorizzazione  ai  controlli
presentate ai sensi del citato comma 7, lettera b) dell'art. 53 della
legge  n. 128/1998  al Ministero  per le  politiche agricole  debbono
rispondere ai  requisiti previsti dal decreto  ministeriale 29 maggio
1998, n.  61782, pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale del  14 luglio
1998,  n.   162,  con  particolare  riguardo   all'adempimento  delle
condizioni stabilite  dalle norme EN  45011 da parte  degli organismi
privati autorizzati;
  Considerato che  il Ministero per  le politiche agricole,  ai sensi
del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si e' avvalso
del gruppo tecnico di valutazione, istituito con decreto ministeriale
n. 61621 del 25 maggio  1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
1 agosto 1998, n. 178;
  Considerato  che  il Ministero  per  le  politiche agricole,  quale
autorita' nazionale competente, previa acquisizione di documentazione
aggiuntiva  trasmessa  dall'organismo  di controllo  privato  di  che
trattasi, ha  riscontrato la rispondenza dell'organismo  di controllo
"Istituto nord est  qualita' - Ineq" ai requisiti di  cui al comma 2,
art. 53 della legge n.  128/1998, per la successiva autorizzazione ed
iscrizione all'albo previsto al comma 6 della legge medesima;
  Considerato che  le decisioni  concernenti le  autorizzazioni degli
organismi di  controllo privati  di cui  all'art. 10  del regolamento
(CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero per le politiche
agricole, sentite le regioni,  in quanto autorita' nazionale preposta
al coordinamento  dell'attivita' di  controllo ai  sensi del  comma 1
dell'art. 53 della legge n. 128/1998;
  Ritenuto pertanto di procedere  all'emanazione del provvedimento di
autorizzazione  dell'organismo   di  controllo  "Istituto   nord  est
qualita' - Ineq" per la  denominazione di origine protetta "Montasio"
ai  sensi  del  comma  1  dell'art. 53  della  legge  n.  128/1998  e
conseguente iscrizione  presso l'"Albo  degli organismi  di controllo
privati  per  la  denominazione  di   origine  protetta  (DOP)  e  la
indicazione  geografica  protetta (IGP)"  di  cui  al comma  6  della
suddetta legge;
  Visto il  decreto legislativo 3  febbraio 1993, n. 29  e successive
modifiche  ed in  particolare l'art.  11 del  decreto legislativo  31
marzo 1998, n. 80;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'organismo  privato di  controllo  "Istituto nord  est qualita'  -
Ineq"  in seguito  denominato "Ineq"  con  sede in  Villanova di  San
Daniele del Friuli  (Udine), via Nazionale, 33/35,  e' autorizzato ai
sensi del comma  1 dell'art. 53 della legge n.  128/1998 ad espletare
le funzioni di controllo previste  dall'art. 10 del regolamento (CEE)
del Consiglio n.  2081/92 per la denominazione  di origine "Montasio"
registrata in  ambito europeo come denominazione  di origine protetta
"Montasio" con  regolamento della  Commissione CE  n. 1107/96  del 12
giugno 1996.
  Per  gli effetti  di tale  autorizzazione l'organismo  di controllo
"Ineq" e' iscritto all'Albo degli  organismi di controllo privati per
la  denominazione   di  origine  protetta  (DOP)   e  la  indicazione
geografica  protetta (IGP)",  istituito  presso il  Ministero per  le
politiche agricole.