IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 348, istitutiva del Ministero dell'ambiente; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306: "Regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente"; Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 1988 ed in particolare l'art. 18, lettera f), che prevede il finanziamento di progetti di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati, in ambito ambientale, presentati dalle regioni e dagli altri enti locali; Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 5 agosto 1988 con cui e' stato approvato il "Programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale" con le relative appendici A e B che ne fanno parte integrante; Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1990, n. 1150, con il quale e' stato approvato il finanziamento dei progetti di cui ex lege n. 67/1988 ed e' stata disposta l'istituzione di una commissione d'alta vigilanza di cui in particolare all'art. 6 sono definite le relative funzioni di vigilanza e controllo sui progetti ammessi a finanziamento; Considerato, tra l'altro, che numerosi componenti, tra cui il presidente, hanno rassegnato le dimissioni dal conferito incarico, rendendo pertanto impossibile il funzionamento della commissione ed in particolare lo svolgimento delle funzioni di cui al citato decreto ministeriale 2 ottobre 1990, n. 1150; Considerato, a tal riguardo, che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare gli articoli 1 e 73 prevedono rispettivamente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed agli altri enti locali tra cui anche compiti di vigilanza nonche', qualora l'intervento ambientale interessi ambiti territoriali regionali, il ricorso ad intese, accordi di programma o convenzioni tra le regioni, le amministrazioni dello Stato ed altri soggetti pubblici o privati; Ritenuta, pertanto, la necessita' in attuazione del decreto legislativo n. 112/1998, di procedere ad una omogeneizzazione e semplificazione delle procedure di vigilanza e controllo sui finanziamenti concessi finalizzate anche al trasferimento delle risorse finanziarie ai soggetti titolari dei progetti e degli interventi attuativi del programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale, anche con riferimento alle procedure previste nel programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale approvato dal C.I.P.E. con deliberazione del 21 dicembre 1993, e successive integrazioni e modificazioni; Decreta: Art. 1. Verifica, controllo e vigilanza In attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in particolare con gli articoli 1 e 73, le funzioni di controllo verifica e vigilanza sull'esecuzione dei progetti attuativi il programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale e ammessi a finanzamento con decreto ministeriale del 2 ottobre 1990, n. 1150, indicato nelle premesse, saranno svolte con decorrenza immediata dai soggetti pubblici titolari dei singoli interventi finanziati di cui all'allegato "A" e secondo le modalita' e le prescrizioni di cui agli allegati "B" e "C" dello stesso decreto n. 1150.