LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: "Riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421", con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco; Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127, alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si e' proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro della sanita' 10 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla Gazzetta Ufficiale del 1 febbraio 1997, n. 26, nel quale la specialita' medicinale denominata "Atem", a base di ipratropio bromuro monoidrato della societa' Chiesi farmaceutici S.p.a., con sede in Parma, nella confezione "Rino" spray nasale 20 ml, A.I.C. n. 024153037 risulta classificata in classe b); Considerato con proprio provvedimento del 22 giugno 1998, registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1998 al registro n. 2 sanita', foglio n. 39, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'11 settembre 1998, n. 212, e' stata riconfermata la classificazione in classe c) della specialita' medicinale "Atrovent" nella confezione spray nasale flac. 15 ml 0,03% ritenendo il prodotto di non preminente interesse terapeutico, in considerazione delle patologie per cui e' indicato e per il costo rilevante rispetto ai benefici, ed altresi' e' stato disposto di riclassificare dalla classe b) alla classe c) per le medesime motivazioni sopra dette, la specialita' medicinale "Rinovagos" nella confezione 1 flac. erogatore 200 dosi 0,02 mg/dose della societa' Valeas Industria chimico farmaceutica S.p.a.; Vista la propria deliberazione assunta nella seduta del 14 ottobre 1998, nella quale viene disposto, in analogia al citato proprio provvedimento del 22 giugno 1998 di riclassificare in classe c) la specialita' medicinale denominata "Atem" nella confezione "Rino" spray nasale 20 ml, in quanto non essenziale per le esigenze del Servizio sanitario nazionale, ritenendo la specialita' medicinale di non preminente interesse terapeutico, in considerazione delle patologie per cui e' indicato e per il costo rilevante rispetto ai benefici; Dispone: Art. 1. La specialita' medicinale denominata "Atem" a base di ipratropio bromuro monoidrato della societa' Chiesi farmaceutici S.p.a., con sede in Parma, nella confezione "Rino" spray nasale 20 ml, A.I.C. n. 024153037 e' classificata in classe c) ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.