ACCORDO DI PROGRAMMA tra IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO e la REGIONE TOSCANA Premesso che: Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1996, registrato alla Corte dei conti in data 19 giugno 1996, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 76, ha approvato il piano di riconversione produttiva delle aree della regione Toscana interessate dalla crisi mineraria ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, recante "Interventi urgenti a sostegno del settore minerario"; Le finalita' del piano sono quelle di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree della regione interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attivita' mineraria; L'attuazione del piano richiede la gestione integrata ed unitaria di tutti gli interventi previsti dal piano stesso, da parte dei soggetti coinvolti, nonche' la disponibilita' di un quadro informativo completo e costantemente aggiornato in relazione allo stato di attuazione dei singoli interventi, per una puntuale e corretta valutazione della loro efficacia; L'art. 1 della citata legge 23 giugno 1993, n. 204, prevede che il piano, finanziato con il concorso di risorse statali, regionali e comunitarie, venga attuato mediante accordi di programma e contratti di programma; Il piano prevede che gli accordi di programma vengano stipulati tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione stessa; In attuazione del piano sono stati gia' stipulati, in data 27 agosto 1996, 31 dicembre 1996 e 23 dicembre 1997, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Toscana, accordi di programma relativi ad interventi per la realizzazione di iniziative sostitutive di quelle minerarie ai sensi dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, e per programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari direttamente o indirettamente legati alle attivita' minerarie nella regione Toscana, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della citata legge 23 giugno 1993, n. 204; L'art. 1, comma 4, della citata legge 23 giugno 1993, n. 204, prevede che i programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari direttamente o indirettamente legati alle attivita' minerarie debbano essere destinati al soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e di insediamenti produttivi; Il punto 2.4) del piano ricomprende, tra gli interventi per la tutela ambientale da promuovere con l'utilizzazione delle somme all'uopo stanziate dalla legge n. 204/1993, quelli per il recupero ambientale di compendi immobiliari direttamente o indirettamente legati alle attivita' minerarie, gia' dismesse o interessate da processi di ristrutturazione o di riconversione, destinati al soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e di insediamenti produttivi, attraverso progetti di valorizzazione del territorio e delle sue risorse; Per l'esercizio finanziario 1998 sono disponibili sul capitolo 7090 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato fondi statali per L. 14.000.000.000 in conto residui; Con note prot. n. 1005411, prot. n. 1005412 e prot. n. 1005413 del 21 ottobre 1998 trasmesse rispettivamente alla regione Toscana, alla regione Sardegna e alla regione Piemonte, la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ha stabilito le modalita' di presentazione delle domande di contributo ed i requisiti minimi dei progetti di intervento per il recupero ambientale dei predetti compendi immobiliari; A seguito di intese con dette regioni, si e' ritenuto di procedere alla stipula di accordi di programma per la determinazione dei progetti di recupero ambientale dei compendi immobiliari, da promuovere con i fondi statali all'uopo disponibili fino a tutto l'esercizio finanziario 1998, concordando altresi' di utilizzare, per la determinazione della quota parte di fondi spettanti alle stesse regioni, il metodo gia' impiegato in occasione del perfezionamento dei sopra citati accordi di programma gia' stipulati; Considerato che: Sono pervenute al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 15 domande di contributo per interventi di recupero ambientale dei compendi immobiliari da realizzare nelle aree della regione Toscana interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attivita' mineraria; A seguito delle istruttorie effettuate dai competenti uffici della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprse del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sulla base dell'intesa espressa dalla regione Toscana con deliberazione n. 1595 in data 21 dicembre 1998, i progetti risultati in atto ammissibili sono i seguenti: a) progetto presentato dal comune di Massa Marittima (Grosseto) per la realizzazione del recupero delle strutture minerarie dismesse - miniera di Niccioleta, area di Pozzo Rostan, per un costo preventivato di L. 1.584.933.260, ritenuto ammissibile per L. 1.124.230.000, percentuale di contributo richiesta pari al 100%; b) progetto presentato dal comune di Abbadia S. Salvatore (Siena) per la realizzazione del recupero della galleria XXII e del percorso di accesso esterno sotto tettoia della miniera di Abbadia S. Salvatore - 1 stralcio, per un costo preventivato di L. 2.037.758.000, ritenuto integralmente ammissibile, percentuale di contributo richiesta pari al 100%; c) progetto presentato dal comune di Massa Marittima (Grosseto) per la realizzazione della ristrutturazione dell'ex circolo ricreativo e degli impianti sportivi nella frazione di Niccioleta - 1 lotto, per un costo preventivato di L. 1.050.000.000, ritenuto ammissibile per L. 632.516.000, percentuale di contributo richiesta pari al 100%; d) progetto presentato dal comune di Massa Marittima (Grosseto) per il recupero di edifici della miniera di Niccioleta a fini museali, didattici e produttivi - 1 stralcio funzionale: recupero della palazzina della ex Direzione per la realizzazione degli uffici del Parco e del primo nucleo museale, per un costo preventivato di L. 736.612.000, ritenuto integralmente ammissibile, percentuale di contributo richiesta pari al 100%; L'importo complessivo dei costi ammissibili di detti progetti risulta pari a L. 4.531.116.000; Sui risultati delle istruttorie svolte dagli uffici della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la regione Toscana ha espresso la propria intesa ed ha ritenuto prioritaria la relazione degli interventi di cui ai precedenti punti a), b), c) e d) con la citata deliberazione n. 1595 in data 21 dicembre 1998; Per fronteggiare la situazione di crisi economica ed occupazionale particolarmente grave dell'area mineraria toscana e' opportuno proseguire nell'attuazione del piano di riconversione produttiva citato in premessa per cio' che riguarda gli interventi di recupero ambientale dei compendi immobiliari nelle aree della regione interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attivita' mineraria, con la concessione di contributi statali, nei limiti dei fondi disponibili a tutto l'esercizio finanziario 1998, ai progetti finora presentati e ritenuti ammissibili; Altri interventi o stralci operativi di progetti di recupero ambientale dei compendi immobiliari nelle stesse aree della regione Toscana, ivi compresi quelli previsti dai progetti gia' presentati e ritenuti attualmente non ammissibili, potranno beneficiare di contributi con ricorso ai fondi statali eventualmente disponibili nei successivi esercizi finanziari, per la quota parte che competera' alla stessa regione sulla base delle intese citate in premessa nonche' a risorse regionali e comunitarie, come previsto dall'art. 1 della citata legge n. 204/1993; Si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. Con la sottoscrizione del presente atto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Toscana concludono un Accordo di programma ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, recante "Interventi urgenti a sostegno del settore minerario", per proseguire nell'attuazione degli interventi previsti dall'art. 2 del presente Accordo, per programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari direttamente o indirettamente legati alle attivita' minerarie nei bacini minerari caratterizzati da attivita' minerarie dismesse o in fase di dismissione, ai fini della gestione unitaria ed integrata del piano di riconversione produttiva delle aree della stessa regione destinato a favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree interessate dalla crisi mineraria.