ACCORDO DI PROGRAMMA
                                 tra
                     IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                                e la
                           REGIONE TOSCANA
                            Premesso che:
  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1996,
registrato alla Corte dei conti in data 19 giugno 1996, registro n. 2
Presidenza,  foglio n.  76, ha  approvato il  piano di  riconversione
produttiva delle  aree della regione Toscana  interessate dalla crisi
mineraria ai sensi  dell'art. 1 del decreto-legge 24  aprile 1993, n.
121,  convertito  nella  legge  23   giugno  1993,  n.  204,  recante
"Interventi urgenti a sostegno del settore minerario";
  Le finalita' del piano sono quelle di favorire la ripresa economica
ed  occupazionale   nelle  aree   della  regione   interessate  dalla
ristrutturazione o dalla cessazione dell'attivita' mineraria;
  L'attuazione del  piano richiede la gestione  integrata ed unitaria
di  tutti gli  interventi previsti  dal  piano stesso,  da parte  dei
soggetti   coinvolti,  nonche'   la  disponibilita'   di  un   quadro
informativo  completo e  costantemente aggiornato  in relazione  allo
stato  di  attuazione dei  singoli  interventi,  per una  puntuale  e
corretta valutazione della loro efficacia;
  L'art. 1 della citata legge 23  giugno 1993, n. 204, prevede che il
piano, finanziato  con il  concorso di  risorse statali,  regionali e
comunitarie, venga attuato mediante  accordi di programma e contratti
di programma;
  Il piano prevede che gli accordi di programma vengano stipulati tra
il Ministero  dell'industria, del  commercio e dell'artigianato  e la
regione stessa;
  In  attuazione del  piano sono  stati  gia' stipulati,  in data  27
agosto 1996,  31 dicembre 1996 e  23 dicembre 1997, tra  il Ministero
dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato  e  la  regione
Toscana,  accordi   di  programma  relativi  ad   interventi  per  la
realizzazione di iniziative sostitutive  di quelle minerarie ai sensi
dell'art.  1 della  legge 3  febbraio  1989, n.  41, come  modificato
dall'art.  3, comma  7, della  legge 30  luglio 1990,  n. 221,  e per
programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari direttamente
o  indirettamente  legati  alle  attivita'  minerarie  nella  regione
Toscana, ai sensi dell'art. 1, comma  4, della citata legge 23 giugno
1993, n. 204;
  L'art.  1, comma  4, della  citata legge  23 giugno  1993, n.  204,
prevede  che   i  programmi   di  recupero  ambientale   di  compendi
immobiliari  direttamente  o  indirettamente  legati  alle  attivita'
minerarie  debbano essere  destinati al  soddisfacimento di  esigenze
sociali, culturali e di insediamenti produttivi;
  Il  punto 2.4)  del piano  ricomprende, tra  gli interventi  per la
tutela  ambientale  da  promuovere con  l'utilizzazione  delle  somme
all'uopo stanziate  dalla legge n.  204/1993, quelli per  il recupero
ambientale  di  compendi  immobiliari direttamente  o  indirettamente
legati  alle  attivita' minerarie,  gia'  dismesse  o interessate  da
processi  di  ristrutturazione  o   di  riconversione,  destinati  al
soddisfacimento  di esigenze  sociali,  culturali  e di  insediamenti
produttivi, attraverso  progetti di  valorizzazione del  territorio e
delle sue risorse;
  Per l'esercizio finanziario 1998 sono disponibili sul capitolo 7090
dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato  fondi statali  per  L.  14.000.000.000 in  conto
residui;
  Con note prot. n. 1005411, prot.  n. 1005412 e prot. n. 1005413 del
21 ottobre 1998 trasmesse  rispettivamente alla regione Toscana, alla
regione Sardegna e  alla regione Piemonte, la  Direzione generale per
il  coordinamento   degli  incentivi   alle  imprese   del  Ministero
dell'industria,  del commercio  e dell'artigianato,  ha stabilito  le
modalita' di presentazione delle domande di contributo ed i requisiti
minimi  dei progetti  di intervento  per il  recupero ambientale  dei
predetti compendi immobiliari;
  A seguito di intese con dette  regioni, si e' ritenuto di procedere
alla  stipula  di accordi  di  programma  per la  determinazione  dei
progetti  di   recupero  ambientale  dei  compendi   immobiliari,  da
promuovere  con i  fondi statali  all'uopo disponibili  fino a  tutto
l'esercizio finanziario 1998, concordando altresi' di utilizzare, per
la determinazione  della quota parte  di fondi spettanti  alle stesse
regioni, il  metodo gia'  impiegato in occasione  del perfezionamento
dei sopra citati accordi di programma gia' stipulati;
                          Considerato che:
  Sono  pervenute  al  Ministero   dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  n.  15  domande  di contributo  per  interventi  di
recupero ambientale dei compendi immobiliari da realizzare nelle aree
della  regione Toscana  interessate  dalla  ristrutturazione o  dalla
cessazione dell'attivita' mineraria;
  A seguito delle istruttorie  effettuate dai competenti uffici della
Direzione generale  per il coordinamento degli  incentivi alle imprse
del  Ministero dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato  e
sulla   base  dell'intesa   espressa   dalla   regione  Toscana   con
deliberazione n. 1595 in data  21 dicembre 1998, i progetti risultati
in atto ammissibili sono i seguenti:
  a) progetto presentato dal comune di Massa Marittima (Grosseto) per
la realizzazione  del recupero  delle strutture minerarie  dismesse -
miniera  di   Niccioleta,  area  di   Pozzo  Rostan,  per   un  costo
preventivato  di  L.  1.584.933.260,   ritenuto  ammissibile  per  L.
1.124.230.000, percentuale di contributo richiesta pari al 100%;
  b) progetto presentato  dal comune di Abbadia  S. Salvatore (Siena)
per la realizzazione del recupero  della galleria XXII e del percorso
di  accesso  esterno  sotto  tettoia  della  miniera  di  Abbadia  S.
Salvatore   -  1   stralcio,  per   un  costo   preventivato  di   L.
2.037.758.000,  ritenuto  integralmente ammissibile,  percentuale  di
contributo richiesta pari al 100%;
  c) progetto presentato dal comune di Massa Marittima (Grosseto) per
la realizzazione della ristrutturazione  dell'ex circolo ricreativo e
degli impianti sportivi  nella frazione di Niccioleta -  1 lotto, per
un costo  preventivato di L. 1.050.000.000,  ritenuto ammissibile per
L. 632.516.000, percentuale di contributo richiesta pari al 100%;
  d) progetto presentato dal comune di Massa Marittima (Grosseto) per
il recupero  di edifici della  miniera di Niccioleta a  fini museali,
didattici  e  produttivi  -  1 stralcio  funzionale:  recupero  della
palazzina della  ex Direzione per  la realizzazione degli  uffici del
Parco e  del primo nucleo  museale, per  un costo preventivato  di L.
736.612.000,  ritenuto  integralmente   ammissibile,  percentuale  di
contributo richiesta pari al 100%;
  L'importo  complessivo  dei  costi ammissibili  di  detti  progetti
risulta pari a L. 4.531.116.000;
  Sui risultati delle istruttorie svolte dagli uffici della Direzione
generale  per  il  coordinamento  degli incentivi  alle  imprese  del
Ministero  dell'industria,  del   commercio  e  dell'artigianato,  la
regione  Toscana  ha  espresso  la  propria  intesa  ed  ha  ritenuto
prioritaria la relazione degli interventi  di cui ai precedenti punti
a),  b), c)  e d)  con la  citata deliberazione  n. 1595  in data  21
dicembre 1998;
  Per fronteggiare la situazione  di crisi economica ed occupazionale
particolarmente  grave  dell'area   mineraria  toscana  e'  opportuno
proseguire  nell'attuazione  del  piano di  riconversione  produttiva
citato in premessa  per cio' che riguarda gli  interventi di recupero
ambientale  dei   compendi  immobiliari  nelle  aree   della  regione
interessate dalla ristrutturazione  o dalla cessazione dell'attivita'
mineraria, con la  concessione di contributi statali,  nei limiti dei
fondi disponibili  a tutto l'esercizio finanziario  1998, ai progetti
finora presentati e ritenuti ammissibili;
  Altri  interventi  o  stralci  operativi di  progetti  di  recupero
ambientale dei  compendi immobiliari nelle stesse  aree della regione
Toscana, ivi compresi quelli previsti  dai progetti gia' presentati e
ritenuti  attualmente   non  ammissibili,  potranno   beneficiare  di
contributi con ricorso ai fondi statali eventualmente disponibili nei
successivi  esercizi finanziari,  per la  quota parte  che competera'
alla  stessa  regione sulla  base  delle  intese citate  in  premessa
nonche' a risorse regionali e  comunitarie, come previsto dall'art. 1
della citata legge n. 204/1993;
               Si conviene e si stipula quanto segue:
                               Art. 1.
  Con   la   sottoscrizione   del   presente   atto,   il   Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Toscana
concludono un Accordo di programma ai sensi dell'art. 1, comma 1, del
decreto-legge  24 aprile  1993,  n. 121,  convertito  nella legge  23
giugno  1993, n.  204,  recante "Interventi  urgenti  a sostegno  del
settore minerario",  per proseguire nell'attuazione  degli interventi
previsti dall'art. 2 del presente  Accordo, per programmi di recupero
ambientale  di  compendi  immobiliari direttamente  o  indirettamente
legati alle attivita' minerarie nei bacini minerari caratterizzati da
attivita' minerarie dismesse o in  fase di dismissione, ai fini della
gestione unitaria ed integrata  del piano di riconversione produttiva
delle  aree della  stessa  regione destinato  a  favorire la  ripresa
economica  ed  occupazionale  nelle   aree  interessate  dalla  crisi
mineraria.