IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Ritenuto  opportuno dare  la  massima diffusione  agli importi  dei
limiti di  reddito vigenti nell'anno  1999 stabiliti dalla  legge sia
per il conseguimento o la permanenza del diritto a pensione o assegno
concessi  dal  Ministero  dell'interno  in  favore  dei  mutilati  ed
invalidi  civili, ciechi  civili, sordomuti,  sia per  la concessione
della pensione di  reversibilita' a favore delle categorie  di cui al
sesto  comma  dell'art. 24  della  legge  28  febbraio 1986,  n.  41,
subordinata anch'essa al possesso di  redditi non superiori al limite
prescritto per la concessione delle  pensioni ai mutilati ed invalidi
civili totali;
  Ritenuto, altresi', opportuno portare  a conoscenza dei beneficiari
gli importi delle pensioni,  degli assegni, delle indennita' concessi
dal Ministero dell'interno alle categorie di cui sopra;
  Visti gli importi  dei limiti di reddito  di cui ai commi 4,  5 e 6
dell'art.  14-septies  della  legge  29  febbraio  1980,  n.  33,  di
conversione  in  legge,  con   modificazioni,  del  decreto-legge  30
dicembre  1979, n.  643,  rivalutabili annualmente  sulla base  degli
indici  delle  retribuzioni  dei lavoratori  dell'industria  rilevate
dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari;
  Visto il  comma 12 dell'art.  54 della  legge 27 dicembre  1997, n.
449, in  base al  quale a  decorrere dal 1  gennaio 1998  ogni rinvio
normativo o contrattuale all'indice del costo della vita calcolato ai
fini   della  scala   mobile   delle   retribuzioni  dei   lavoratori
dell'industria  deve intendersi  riferito  all'indice  dei prezzi  al
consumo per famiglie di impiegati ed operai calcolato dall'ISTAT;
  Visto l'art. 12  della legge 30 dicembre 1991, n.  412, che prevede
che,  ai fini  della concessione  dell'assegno mensile  agli invalidi
civili  parziali,  dovra'  farsi  riferimento al  limite  di  reddito
individuale stabilito per la pensione sociale dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale;
  Visti gli articoli 2,  3 e 4 della legge 21  novembre 1988, n. 508,
in base ai quali gli  importi delle indennita' di accompagnamento, di
comunicazione nonche' della speciale  indennita' sono adeguati con le
modalita'  previste dal  comma 2  dell'art. 1  della legge  6 ottobre
1986, n. 656;
  Visto  l'art.  1 della  legge  11  ottobre  1990,  n. 289,  che  ha
istituito in favore dei  minori invalidi civili un'indennita' mensile
di frequenza;
  Vista la legge  31 dicembre 1991, n. 429, recante  norme in materia
di indennita' di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati
che,  all'art.  1,  dispone  che  con decorrenza  dal  1  marzo  1991
l'indennita' di  accompagnamento spettante ai ciechi  civili assoluti
e'  stabilita  in  misura  uguale  all'indennita'  di  assistenza  ed
accompagnamento di cui all'art. 3, comma  2, lettera A, della legge 6
ottobre 1986, n. 656 e successive modificazioni;
  Visto l'art.  2 della  citata legge n.  429/1991 che  stabilisce il
diritto  delle  persone  affette  da piu'  minorazioni  di  percepire
un'indennita'   cumulativa   pari   alla   somma   delle   indennita'
attribuibili ai  sensi degli articoli 1  e 4 della legge  21 novembre
1988, n. 508;
  Vista   la  nota   n.   12/40844/Q18/199  del   15  dicembre   1998
dell'Istituto    nazionale   della    previdenza   sociale    recante
l'indicazione dei limiti di reddito per l'anno 1999;
  Viste le comunicazioni dell'Istituto  nazionale di statistica dalle
quali  si  rileva che  la  variazione  percentuale dell'indice  delle
retribuzioni  minime  contrattuali  degli  operai  dell'industria  e'
risultata pari  a 2,89 e  che la variazione percentuale  degli indici
mensili dei prezzi al consumo per  le famiglie di impiegati ed operai
e' pari al 1,60;
  Visto  il decreto  del Ministro  del tesoro,  del bilancio  e della
programmazione economica  di concerto  con il  Ministro del  lavoro e
della previdenza  sociale datato  20 novembre  1998 che,  all'art. 2,
determina  la   percentuale  di  variazione  per   il  calcolo  della
perequazione automatica delle pensioni per l'anno 1998 in misura pari
a 1,70 dal 1 gennaio 1999, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di
perequazione per l'anno successivo;
  Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 14;
  Vista la legge n. 96 del 7 aprile 1997;
  Visto l'art. 67 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per l'anno  1999 i limiti  di reddito per fruire  delle provvidenze
economiche previste  dalla legge in  favore dei minorati  civili sono
determinate come segue:
  L. 23.211.775  annue per avere  diritto alla pensione  spettante ai
ciechi civili  assoluti, ai  ciechi civili  parziali, ai  mutilati ed
invalidi civili totali e ai sordomuti;
  L. 6.557.200 annue per  avere diritto all'assegno mensile spettante
ai mutilati ed  invalidi civili parziali e  all'indennita' mensile di
frequenza spettante ai minori invalidi civili;
  L. 11.159.500 annue per avere  diritto all'assegno a vita spettante
ai ciechi civili decimisti.