L'ISPETTORE GENERALE CAPO
                   per la repressione delle frodi
               del Ministero per le politiche agricole
                           di concerto con
i  direttori generali del Dipartimento  delle dogane e delle imposte
   indirette del Ministero delle  finanze,  del  Dipartimento  degli
   alimenti e nutrizione e della sanita'  pubblica  veterinaria  del
   Ministero della sanita'  e per  lo  sviluppo  produttivo  e  della
   competitivita' del Ministero dell'industria,  del   commercio  e
   dell'artigianato
  Visto il  decreto legislativo  4 giugno 1997,  n. 143,  relativo al
"Conferimento alle  regioni delle funzioni amministrative  in materia
di  agricoltura  e   pesca  e  riorganizzazione  dell'amministrazione
centrale", ed in particolare l'art. 2 che istituisce il Ministero per
le  politiche agricole,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 129 del 5 giugno 1997;
  Visto il  decreto legislativo 3  febbraio 1993, n.  29, concernente
norme    per   la    razionalizzazione   dell'organizzazione    delle
amministrazioni pubbliche e revisione  della disciplina in materia di
pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
  Visti l'art. 43  del regio decreto-legge 15 ottobre  1925, n. 2033,
convertito  nella  legge  18  marzo  1926,  n.  562,  riguardante  la
repressione  delle  frodi  nella  preparazione  e  nel  commercio  di
sostanze  di uso  agrario  e di  prodotti agrari,  e  l'art. 108  del
regolamento   di   esecuzione  dello    stesso  regio  decreto-legge,
approvato con regio  decreto  1  luglio  1926,    n.  1361,  i  quali
prescrivono  che  le analisi occorrenti  in applicazione  delle norme
contenute  nel regio decreto -legge   e  nel    regolamento  suddetti
dovranno    essere  eseguite dai   laboratori    incaricati   con   i
metodi    prescritti   da   questo Ministero, di  concerto    con  il
Ministero  delle    finanze,  il  Ministero della   sanita'   ed   il
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato;
  Vista la direttiva  98/54/CE della Commissione del  16 luglio 1998,
recante modifica delle direttive  71/250/CEE, 72/199/CEE, 73/46/CEE e
che  abroga  la  direttiva  75  /84/CEE,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee n. L 208 del 24 luglio 1998;
  Vista la direttiva 98/64/CE della Commissione del 3 settembre 1998,
che fissa i metodi di  analisi comunitari per la determinazione degli
amminoacidi,  delle materie  grasse  grezze  e dell'olaquindox  negli
alimentiper  animali   e  che   modifica  la   direttiva  71/393/CEE,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle  Comunita' europee n. L 257
del 19 settembre 1998;
  Visto  il decreto  ministeriale 9  novembre 1971,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana  n. 308 del  6 dicembre
1971,  con il  quale  sono  stati approvati  i  "Metodi ufficiali  di
analisi degli  alimenti per uso zootecnico",  modificati ed integrati
da ultimo  con decreto ministeriale  22 maggio 1995 -  Supplemento n.
12;
  Visto  il decreto  ministeriale  18 luglio  1975, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica  italiana n.  214 del  12 agosto
1975,  con il  quale  sono  stati approvati  i  "Metodi ufficiali  di
analisi degli  alimenti per uso  zootecnico" - Supplemento n.  2, nel
cui  allegato sono  descritti, tra  l'altro: la  determinazione degli
alcaloidi  dei  lupini,  il   rilevamento  ed  identificazione  degli
antibiotici del  gruppo delle tetracicline nonche'  il dosaggio della
clorotetraciclina, della ossitetraciclina, della tetraciclina e della
oleandomicina,  la   determinazione  della  tiamina  e   degli  acidi
ascorbico e deidroascorbico;
  Visto il decreto ministeriale 30  settembre l 976, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 24 marzo 1977,
con  il quale  sono stati  approvati i  "Metodi ufficiali  di analisi
degli  alimenti per  uso  zootecnico"  - Supplemento  n.  3, nel  cui
allegato  sono   descritti,  tra   l'altro:  la   determinazione  del
buchinolato, della sulfachinossalina e del furazolidone;
  Visto  il decreto  ministeriale  5 ottobre  1984, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana n. 330  del 30 novembre
1984, con il  quale sono stati approvati i "Metodi  di analisi per il
controllo ufficiale degli  alimenti per animali" -  Supplemento n. 7,
nel cui allegato  e' descritta, tra l'altro:  la determinazione delle
sostanze grasse gregge;
  Ritenuto   necessario  adottare   le  opportune   disposizioni  per
conformare le succitate norme nazionali a quelle comunitarie previste
dalle predette direttive 98/54/CE e 98/64/CE;
  Sentito il parere della  commissione per l'aggiornamento dei metodi
ufficiali  di analisi  per i  prodotti agrari  e le  sostanze di  uso
agrario  -  Sottocommissione alimenti  per  il  bestiame, di  cui  al
decreto  ministeriale 11  febbraio  1981,  pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana  n.  204  del 27  luglio  1981,
rinnovata, da ultimo, per quanto attiene la sottocommissione alimenti
per  il   bestiame,  col  decreto  ministeriale   20  novembre  1995,
pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana n. 18
del 23 gennaio 1996, e successive modificazioni;
  Vista la legge  14 gennaio 1994, n. 20,  contenente disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono  approvati i  "Metodi di  analisi per  il controllo  ufficiale
degli alimenti per animali" descritti nel supplemento n. 13, allegato
al presente decreto.