IL CAPO DIPARTIMENTO dei trasporti terrestri Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il nuovo Codice della strada; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada; Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale e' stato ratificato l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, denominato ADR; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996, relativo all'attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio dell'Unione europea, in data 21 novembre 1994, e relativi allegati A e B, che ne costituiscono parte integrante, ed in particolare il comma 7 dell'art. 5, che consente di mantenere disposizioni meno vincolanti di quelle fissate nei predetti allegati A e B, per il trasporto nel solo territorio nazionale di piccoli quantitativi di alcune merci pericolose; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 15 maggio 1997, relativo all'attuazione della direttiva 96/86/CE della Commissione dell'Unione europea in data 13 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE modificando ed integrando taluni contenuti dei predetti allegati A e B della medesima direttiva 94/55/CE; Preso atto dell'istanza in data 21 settembre 1998 della Assopetroli - Federazione nazionale commercio petroli, con cui vengono prospettate le difficolta' per rinnovare entro il 31 dicembre 1998 il parco di taniche in plastica da 20 litri per il trasporto finalizzato alla piccola distribuzione di kerosene od olio leggero per l'alimentazione di stufe da riscaldamento domestico, e con cui viene chiesta una proroga all'utilizzo degli imballaggi sin'ora impiegati; Considerato: che quanto prospettato nella suindicata istanza rappresenta reali ed obiettive esigenze dell'utenza; che le quantita' da trasportare per singola unita' di trasporto sono piccole; che le merci per le quali si chiede la deroga - kerosene e olio leggero da riscaldamento - presentano un grado limitato di pericolosita'; che e' sufficiente che gli imballaggi previsti per tali merci siano del gruppo III, ossia quelli previsti per le classi di materie con il minore grado di pericolosita'; Considerato inoltre che la Commissione della Comunita' europea, cui e' stato chiesto il parere sulla deroga, necessario ai sensi dell'art. 6, comma 9, della direttiva 94/55/CE, richiedera' ancora un consistente periodo di tempo per esprimere formalmente detto parere, mentre invece le esigenze dell'utenza, dal momento che dal 1 gennaio 1999 non possono piu' essere usate taniche non approvate, rendono indispensabile l'adozione di un provvedimento immediato, anche se di durata limitata, per far fronte alle momentanee necessita' della presente stagione invernale; Decreta: Art. 1. 1. E' consentito l'utilizzo, esclusivamente sul territorio nazionale, di taniche in plastica, come definite al marginale 3510 (1) dell'allegato A al decreto ministeriale 4 settembre 1996, destinate al trasporto di kerosene, numero ONU 1223, ed olio leggero da riscaldamento, numero ONU 1202, entrambi appartenenti alla classe 3, ordinale 31 c dell'ADR, oltre il limite del 31 dicembre 1998 stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del medesimo decreto, anche se non certificate secondo quanto disposto dall'accordo ADR. 2. La deroga di cui al precedente comma 1 e' subordinata alle seguenti condizioni: a) che ogni singola tanica abbia un'anzianita' non superiore a cinque anni; b) che siano rispettate le altre prescrizioni enunciate al comma 5 dell'art. 5 del decreto ministeriale 4 settembre 1996; c) che la capacita' di ogni singola tanica non superi i 20 litri; d) che per ogni unita' di trasporto il numero di taniche trasportate non sia superiore a 20; e) che siano rispettate le prescrizioni di cui all'appendice A.9 dell'allegato A al decreto ministeriale 4 settembre 1996, riguardanti le etichette di pericolo. 3. Sotto la responsabilita' del capo dell'impresa che effettua il riempimento, dovranno essere scartate e radiate dal servizio tutte le taniche che presentino difetti nella chiusura dei tappi, crepe, incisioni, od evidenti screpolature delle superfici esterne, infragilimento dei materiali, od ogni altro difetto che possa pregiudicare la sicurezza del trasporto.