IL CAPO DIPARTIMENTO
                       dei trasporti terrestri
  Visto il decreto  legislativo 30 aprile 1992, n.  285, e successive
modificazioni, con  il quale e'  stato emanato il nuovo  Codice della
strada;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, e successive modificazioni, con  il quale e' stato emanato il
regolamento  di esecuzione  e di  attuazione del  nuovo Codice  della
strada;
  Vista la legge 12 agosto  1962, n. 1839, e successive modificazioni
ed integrazioni, con  la quale e' stato  ratificato l'accordo europeo
relativo al  trasporto internazionale di merci  pericolose su strada,
denominato ADR;
  Visto il decreto del Ministro  dei trasporti e della navigazione in
data  4  settembre  1996,  relativo  all'attuazione  della  direttiva
94/55/CE del Consiglio dell'Unione europea, in data 21 novembre 1994,
e relativi allegati A e B,  che ne costituiscono parte integrante, ed
in  particolare il  comma 7  dell'art. 5,  che consente  di mantenere
disposizioni meno vincolanti di  quelle fissate nei predetti allegati
A e  B, per  il trasporto  nel solo  territorio nazionale  di piccoli
quantitativi di alcune merci pericolose;
  Visto il decreto del Ministro  dei trasporti e della navigazione in
data 15 maggio 1997, relativo all'attuazione della direttiva 96/86/CE
della Commissione dell'Unione  europea in data 13  dicembre 1996, che
adegua  al progresso  tecnico  la direttiva  94/55/CE modificando  ed
integrando  taluni  contenuti  dei  predetti allegati  A  e  B  della
medesima direttiva 94/55/CE;
  Preso atto dell'istanza in data 21 settembre 1998 della Assopetroli
-   Federazione  nazionale   commercio  petroli,   con  cui   vengono
prospettate le difficolta' per rinnovare entro il 31 dicembre 1998 il
parco di taniche in plastica da 20 litri per il trasporto finalizzato
alla  piccola   distribuzione  di   kerosene  od  olio   leggero  per
l'alimentazione di stufe da riscaldamento  domestico, e con cui viene
chiesta una proroga all'utilizzo degli imballaggi sin'ora impiegati;
  Considerato:  che  quanto   prospettato  nella  suindicata  istanza
rappresenta reali ed obiettive esigenze dell'utenza; che le quantita'
da trasportare per  singola unita' di trasporto sono  piccole; che le
merci per le quali  si chiede la deroga - kerosene  e olio leggero da
riscaldamento - presentano un grado limitato di pericolosita'; che e'
sufficiente  che gli  imballaggi previsti  per tali  merci siano  del
gruppo III,  ossia quelli previsti  per le  classi di materie  con il
minore grado di pericolosita';
  Considerato inoltre che la Commissione della Comunita' europea, cui
e'  stato  chiesto  il  parere  sulla  deroga,  necessario  ai  sensi
dell'art. 6, comma 9, della direttiva 94/55/CE, richiedera' ancora un
consistente periodo di tempo  per esprimere formalmente detto parere,
mentre invece le esigenze dell'utenza,  dal momento che dal 1 gennaio
1999 non  possono piu'  essere usate  taniche non  approvate, rendono
indispensabile l'adozione di un  provvedimento immediato, anche se di
durata  limitata, per  far  fronte alle  momentanee necessita'  della
presente stagione invernale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   E'  consentito   l'utilizzo,  esclusivamente   sul  territorio
nazionale, di  taniche in plastica,  come definite al  marginale 3510
(1)  dell'allegato  A  al  decreto  ministeriale  4  settembre  1996,
destinate al trasporto di kerosene,  numero ONU 1223, ed olio leggero
da riscaldamento, numero ONU  1202, entrambi appartenenti alla classe
3,  ordinale 31  c dell'ADR,  oltre il  limite del  31 dicembre  1998
stabilito dal comma 5 dell'art. 5  del medesimo decreto, anche se non
certificate secondo quanto disposto dall'accordo ADR.
  2.  La deroga  di cui  al precedente  comma 1  e' subordinata  alle
seguenti condizioni:
  a)  che ogni  singola tanica  abbia un'anzianita'  non superiore  a
cinque anni;
  b) che siano rispettate le  altre prescrizioni enunciate al comma 5
dell'art. 5 del decreto ministeriale 4 settembre 1996;
  c) che la capacita' di ogni singola tanica non superi i 20 litri;
  d)  che  per  ogni  unita'   di  trasporto  il  numero  di  taniche
trasportate non sia superiore a 20;
  e) che  siano rispettate le  prescrizioni di cui  all'appendice A.9
dell'allegato A al decreto ministeriale 4 settembre 1996, riguardanti
le etichette di pericolo.
  3. Sotto la  responsabilita' del capo dell'impresa  che effettua il
riempimento, dovranno essere scartate e radiate dal servizio tutte le
taniche  che  presentino difetti  nella  chiusura  dei tappi,  crepe,
incisioni,   od  evidenti   screpolature  delle   superfici  esterne,
infragilimento  dei  materiali,  od  ogni  altro  difetto  che  possa
pregiudicare la sicurezza del trasporto.