IL DIRETTORE GENERALE
                      delle politiche agricole
                    ed agroindustriali nazionali
  Visto il regolamento  (CEE) n. 2081/92 del Consiglio  del 14 luglio
1992, relativo alla protezione  delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto il  regolamento della  Commissione CE n.  1107 del  12 giugno
1996, con il quale l'Unione Europea ha provveduto alla registrazione,
fra  le  altre,  della  denominazione  di  origine  protetta  "Salame
Brianza", nel quadro della procedura  di cui all'art. 17 deI predetto
regolamento;
  Visto il decreto  legislativo 4 giugno 1997, n.  143 che istituisce
il  Ministero per  le politiche  agricole  in qualita'  di centro  di
riferimento  degli  interessi  nazionali   in  materia  di  politiche
agricole, forestali  e agroalimentari  con particolare  riguardo alla
attribuzione  di  compiti  di  tutela  della  qualita'  dei  prodotti
agroalimentari;
  Considerato  che  la  denominazione  di  origine  protetta  "Salame
Brianza"  e' stata  registrata  ai sensi  del richiamato  regolamento
della Commissione n. 1107/96, nel quadro della procedura semplificata
dell'art. 17,  regolamento (CEE)  2081/92, e  che tale  procedura non
prevede  la pubblicazione  del  relativo  disciplinare di  produzione
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;
  Ritenuto  che,  in  considerazione   di  quanto  esposto,  sussista
l'esigenza di  pubblicare nella  Gazzetta Ufficiale  della Repubblica
italiana il disciplinare di produzione della denominazione di origine
protetta "Salame  Brianza" affinche'  le disposizioni,  contenute nel
disciplinare  di  produzione  approvato in  sede  comunitaria,  siano
accessibili, per informazione ergaomnes, sul territorio italiano;
                             Si provvede
  alla pubblicazione  dell'allegato disciplinare di  produzione della
denominazione  di origine  protetta "Salame  Brianza", registrata  in
sede comunitaria con regolamento della  Commissione CE n. 1107 del 12
giugno 1996.
  I produttori che  intendano porre in commercio  il "Salame Brianza"
possono  utilizzare,  in sede  di  presentazione  e designazione  del
prodotto, la menzione "denominazione origine protetta" in conformita'
dell'art.  8  del regolamento  (CEE)  n.  2081/92  e sono  tenuti  al
rispetto di tutte  le condizioni previste dalla  normativa vigente in
materia.
   Roma, 25 gennaio 1999
                                      Il direttore generale: Di Salvo