IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
                           di concerto con
                       IL RAGIONIERE GENERALE
                             DELLO STATO
  Visto l'art.  16 del  decreto legislativo 3  febbraio 1993,  n. 29,
cosi' come sostituito  dall'art. 11 del decreto  legislativo 31 marzo
1998,   n.  80,   concernente  nuove   disposizioni  in   materia  di
organizzazione  e   di  rapporti  di  lavoro   nelle  amministrazioni
pubbliche;
  Visto  l'art.  78  della  legge  30  dicembre  1991,  n.  413,  che
istituisce,  tra   l'altro,  i  centri  di   assistenza  fiscale  per
lavoratori  dipendenti e  pensionati  con facolta'  di svolgere,  per
conto  degli   utenti,  le  attivita'  sostitutive   dell'obbligo  di
presentazione della dichiarazione dei redditi;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 4 settembre 1992,
n. 395, che  reca il regolamento concernente  l'assistenza fiscale ai
lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti d'imposta e
dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art.
78, comma 18, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
  Visto,  in particolare,  il comma  16 del  precitato art.  78 della
legge n. 413 del 1991, in base al quale ai sostituti d'imposta spetta
un compenso  a carico  del bilancio  dello Stato  nella misura  di L.
20.000 per ciascuna dichiarazione da essi predisposta;
  Visto,  in particolare,  il comma  22 del  precitato art.  78 della
legge n. 413 del 1991, cosi'  come sostituito dall'art. 14, comma 14,
della legge  27 dicembre  1997, n.  449, in base  al quale  ai centri
autorizzati di  assistenza fiscale  spetta un  compenso a  carico del
bilancio  dello  Stato  nella  misura   di  L.  20.000  per  ciascuna
dichiarazione predisposta dai centri medesimi;
  Visto l'ultimo periodo del citato comma 22 dell'art. 78 della legge
n. 413 del 1991, in base al quale la misura del compenso spettante ai
sostituti  d'imposta e  ai centri  autorizzati di  assistenza fiscale
deve  essere adeguata  ogni  anno, con  effetto  dall'anno 1997,  con
l'applicazione di  una percentuale  pari alla  variazione dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata
dall'ISTAT;
  Visto  l'art.  6,  comma  4,   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 4  settembre 1992, n.  395, che determina le  modalita' di
erogazione  del   compenso  spettante  ai  sostituti   d'imposta  per
l'attivita' di assistenza fiscale prestata ai propri dipendenti;
  Visto  il decreto  del Ministro  delle finanze  di concerto  con il
Ministro del  tesoro, del  bilancio e della  programmazione economica
del 22 gennaio  1998, con il quale sono state  stabilite le modalita'
di  erogazione del  compenso  spettante ai  CAAF  per l'attivita'  di
assistenza fiscale svolta nell'anno 1997;
  Vista  la  nota  del  18  febbraio 1998,  n.  2313,  con  la  quale
l'Istituto nazionale  di statistica  ha comunicato che  la variazione
percentuale verificatasi  negli indici dei  prezzi al consumo  per le
famiglie di operai e impiegati tra  l'anno 1996 e l'anno 1997 risulta
pari a + 1,7;
  Tenuto conto  che per  l'anno 1997  occorre adeguare  alla suddetta
variazione percentuale i compensi  spettanti ai sostituti d'imposta e
ai centri autorizzati di assistenza  fiscale, a norma del citato art.
78, comma 22, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I compensi spettanti, ai sensi dei commi 16 e 22 dell'art. 78 della
legge 30  dicembre 1991, n. 413,  ai sostituti d'imposta e  ai centri
autorizzati di assistenza fiscale  per l'attivita' prestata nell'anno
1997  a  favore dei  lavoratori  dipendenti  e dei  pensionati,  sono
elevati, ai sensi  dell'ultimo periodo del citato  comma 22, dell'1,7
per cento.