IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate di concerto con IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernente nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche; Visto l'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che istituisce, tra l'altro, i centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati con facolta' di svolgere, per conto degli utenti, le attivita' sostitutive dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, che reca il regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti d'imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; Visto il comma 13-bis dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, introdotto dall'art. 10, comma 5-quater, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sostituto dall'art. 62, comma 1, lettera c), del decreto-legge del 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, modificato dall'art. 6, comma 1, lettera f), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 553, non convertito e da ultimo reiterato dal decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito dalla legge 27 giugno 1994, n. 413, in base al quale i centri autorizzati di assistenza fiscale possono svolgere per conto dei sostituti d'imposta le attivita' sostitutive dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi dei lavoratori dipendenti e pensionati, trovando per essi applicazione le disposizioni dei commi da 21 a 24 dello stesso art. 78. Visto, in particolare, il comma 22 del precitato art. 78 della legge n. 413 del 1991, cosi' come sostituito dall'art. 14, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in base al quale ai centri autorizzati di assistenza fiscale spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura di L. 20.000 per ciascuna dichiarazione predisposta dai centri medesimi; Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1998 con il quale e' stato approvato il modello di dichiarazione 730/98 e le relative specifiche tecniche; Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che stabilisce che i CAAF devono trasmettere le dichiarazioni modello 730/98 in via telematica all'Amministrazione finanziaria; Visto l'art. 62, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in base al quale i compensi di cui all'art. 78, comma 22, della legge n. 413 del 1991 competono ai CAAF solo nel caso in cui abbiano direttamente effettuato la raccolta delle dichiarazioni degli interessati e compiuto le operazioni di cui al comma 21 del predetto art. 78; Tenuto conto che e' necessario determinare le modalita' di corresponsione dei compensi previsti dalle citate disposizioni di legge; Decreta: Art. 1. 1. I compensi previsti dal comma 22 dell'art. 78 unitaria della legge 30 dicembre 1991, n. 413, spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale nella misura di L. 20.000 per ciascuna dichiarazione direttamente raccolta e per la quale siano state svolte le operazioni di cui al comma 21 dello stesso articolo, sono corrisposti secondo le disposizioni del successivo articolo. 2. I compensi, maggiorati della relativa imposta sul valore aggiunto, sono erogati a presentazione di documentata fattura; non possono essere corrisposti anteriormente alla ricezione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dei file trasmessi per via telematica contenenti i dati delle dichiarazioni dei redditi degli utenti assistiti.