IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
                           di concerto con
                       IL RAGIONIERE GENERALE
                             DELLO STATO
  Visto l'art.  16 del  decreto legislativo 3  febbraio 1993,  n. 29,
cosi' come sostituito  dall'art. 11 del decreto  legislativo 31 marzo
1998,   n.  80,   concernente  nuove   disposizioni  in   materia  di
organizzazione  e   di  rapporti  di  lavoro   nelle  amministrazioni
pubbliche;
  Visto  l'art.  78  della  legge  30  dicembre  1991,  n.  413,  che
istituisce,  tra   l'altro,  i  centri  di   assistenza  fiscale  per
lavoratori  dipendenti e  pensionati  con facolta'  di svolgere,  per
conto  degli   utenti,  le  attivita'  sostitutive   dell'obbligo  di
presentazione della dichiarazione dei redditi;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 4 settembre 1992,
n. 395, che  reca il regolamento concernente  l'assistenza fiscale ai
lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti d'imposta e
dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art.
78, comma 18, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
  Visto il comma 13-bis dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n.
413, introdotto  dall'art. 10,  comma 5-quater, del  decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n.  438, sostituto dall'art. 62, comma  1, lettera c),
del decreto-legge del 30 agosto  1993, n. 331, convertito dalla legge
29 ottobre 1993, n. 427, modificato dall'art. 6, comma 1, lettera f),
del  decreto-legge 30  dicembre 1993,  n.  553, non  convertito e  da
ultimo reiterato dal decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito
dalla  legge 27  giugno  1994, n.  413,  in base  al  quale i  centri
autorizzati  di assistenza  fiscale  possono svolgere  per conto  dei
sostituti   d'imposta  le   attivita'  sostitutive   dell'obbligo  di
presentazione   della  dichiarazione   dei  redditi   dei  lavoratori
dipendenti   e  pensionati,   trovando  per   essi  applicazione   le
disposizioni dei commi da 21 a 24 dello stesso art. 78.
  Visto,  in particolare,  il comma  22 del  precitato art.  78 della
legge n. 413 del 1991, cosi'  come sostituito dall'art. 14, comma 14,
della legge  27 dicembre  1997, n.  449, in base  al quale  ai centri
autorizzati di  assistenza fiscale  spetta un  compenso a  carico del
bilancio  dello  Stato  nella  misura   di  L.  20.000  per  ciascuna
dichiarazione predisposta dai centri medesimi;
  Visto il decreto ministeriale 9 gennaio  1998 con il quale e' stato
approvato il modello di dichiarazione 730/98 e le relative specifiche
tecniche;
  Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, che  stabilisce che i  CAAF devono trasmettere  le dichiarazioni
modello 730/98 in via telematica all'Amministrazione finanziaria;
  Visto l'art. 62, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni,  dalla legge 29 ottobre  1993, n. 427,
in base al quale i compensi di cui all'art. 78, comma 22, della legge
n.  413 del  1991 competono  ai  CAAF solo  nel caso  in cui  abbiano
direttamente  effettuato   la  raccolta  delle   dichiarazioni  degli
interessati e compiuto le operazioni di  cui al comma 21 del predetto
art. 78;
  Tenuto  conto  che  e'   necessario  determinare  le  modalita'  di
corresponsione  dei compensi  previsti dalle  citate disposizioni  di
legge;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. I  compensi previsti  dal comma 22  dell'art. 78  unitaria della
legge 30  dicembre 1991, n.  413, spettanti ai centri  autorizzati di
assistenza   fiscale  nella   misura  di   L.  20.000   per  ciascuna
dichiarazione direttamente raccolta e per la quale siano state svolte
le  operazioni  di  cui  al  comma 21  dello  stesso  articolo,  sono
corrisposti secondo le disposizioni del successivo articolo.
  2.  I  compensi,  maggiorati  della  relativa  imposta  sul  valore
aggiunto, sono  erogati a  presentazione di documentata  fattura; non
possono  essere corrisposti  anteriormente alla  ricezione, da  parte
dell'Amministrazione   finanziaria,  dei   file  trasmessi   per  via
telematica contenenti  i dati  delle dichiarazioni dei  redditi degli
utenti assistiti.