IL DIRETTORE GENERALE
           degli affari civili e delle libere professioni
  Visti gli  articoli 1  e 8  della legge 29  dicembre 1990,  n. 428,
recante   disposizioni  per   l'adempimento  di   obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva n.  89/48/CEE del  21 dicembre  1988 relativa  ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Vista l'istanza  del sig. Rapp  Norbert Dieter, nato il  10 gennaio
1947 a Baden-Baden, cittadino tedesco,  diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto  legislativo,  l'accesso
all'albo e l'esercizio della professione di "ingegnere";
  Preso  atto  che  e'  in   possesso  di  "Bachelor  of  science  in
engineering" conseguito  nel settembre  1988 presso  l'Universita' di
Newport   in  California   riconosciuto   equipollente  in   Germania
nell'ottobre del 1992;
  Rilevato che ha  dimostrato il possesso di  esperienza triennale in
quest'ultimo  Paese  come previsto  dall'art.  1,  lettera a),  della
direttiva 89/48/CEE;
  Viste le  determinazioni della  conferenza di servizi  nelle sedute
del 18 dicembre 1997 e del 21 maggio 1998;
  Sentito  il rappresentante  del  consiglio  nazionale di  categoria
nelle sedute sopra indicate;
  Considerato  che  la  formazione  professionale  dell'ingegnere  in
Italia comprende attivita' intellettuali  che non sono corrispondenti
a quelle possedute dal richiedente;
  Ritenuto pertanto  che ricorrano le  condizioni di cui  all'art. 6,
comma 1, lettere a) e b),  del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
                              Decreta:
  La domanda del sig. Rapp Norbert  Dieter, nato il 10 gennaio 1947 a
Baden-Baden, cittadino tedesco, volta  ad ottenere l'accesso all'albo
ed alla professione di "ingegnere" e' accolta.
  Detto riconoscimento  e' subordinato, a scelta  del richiedente, al
superamento  di una  prova attitudinale  oppure al  compimento di  un
tirocinio di adattamento, per un periodo di tre anni.
  La prova  attitudinale, ove oggetto  di scelta del  richiedente, e'
volta ad accertare la conoscenza da parte dello stesso delle seguenti
materie:
   1) scienza delle costruzioni;
   2) meccanica applicata alle macchine;
   3) fisica tecnica;
   4) elettrotecnica.
  Cio'  in considerazione  della circostanza  che queste  materie non
hanno formato  oggetto di approfondimento  da parte del  migrante nel
Paese di provenienza.
  La prova di che trattasi si compone un esame scritto e uno orale. A
questo  secondo esame  il  candidato potra'  accedere  solo se  abbia
superato con successo quello scritto.
  Il tirocinio di adattamento, ove oggetto di scelta del richiedente,
e' diretto  ad approfondire le  conoscenze di base,  specialistiche e
professionali   dell'area  di   ingegneria  come   contemplata  dalla
legislazione vigente nel settore affine.
  Il  consiglio nazionale  vigilera'  sull'effettivo svolgimento  del
tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
   Roma, 21 gennaio 1999
                                  Il direttore generale: Hinna Danesi