Con le circolari ministeriali n. D/1289/95 e n. D/830/98 sono state
fissate le  condizioni di  ammissibilita' al regime  dei "seminativi"
dei terreni in precedenza non elegibili.
  Il produttore che voglia richiedere l'ammissione alla compensazione
al  reddito  per  superfici   originariamente  non  ammissibili  deve
presentare   all'A.I.M.A.  una   richiesta   formulata  sul   modello
pubblicato nella circolare MiPA n. D/830/98.
  Con la presente circolare l'A.I.M.A. intende fornire istruzioni per
una corretta  compilazione della domanda  onde evitare che  nel corso
dell'istruttoria possano  esservi impedimenti  all'accoglimento della
domanda o che venga inficiato  il successivo pagamento dell'aiuto per
la compensazione al reddito.
II. Controlli amministrativi.
  L'A.I.M.A.  sottopone a  controllo  amministrativo (come  richiesto
dall'art. 8, par. 1, del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio e
dall'art. 6 del regolamento (CEE) n. 3587/92 della Commissione) tutte
le domande pervenute.
  In particolare, occorre accertare che la domanda di sostituzione:
  sia stata debitamente  compilata in tutte le sue  parti e corredata
con la documentazione richiesta;
   sia stata firmata dal titolare della domanda;
  sia stata depositata all'A.I.M.A. entro il termine fissato;
  sia ritenuta ammissibile, tenuto  conto in particolare del rapporto
che deve  esistere tra la superficie  che si richiede di  ammettere e
quella che si intende sostituite.
III. Anomalie formali.
 III.I. Termine di presentazione.
  La  data  di deposito  delle  domande  all'A.I.M.A., riferite  alle
domande P.A.C. per il raccolto 1999, e' il 19 febbraio 1999.
  Tenuto  conto di  quanto previsto  dalla circolare  Ministeriale n.
D/830 del 10 dicembre 1998 che impegna l'azienda a notificare l'esito
negativo  ai produttori  entro  sessanta giorni,  si  precisa che  il
termine di  deposito di  tutte le  domande deve  intendersi unificato
alla data  del 19  febbraio 1999, ivi  comprese quelle  presentate in
precedenza e  non rettificate alla luce  delle ulteriori disposizioni
recate  dalla  circolare  MiPA,  nonche' da  quelle  contenute  nella
presente circolare.
 III.II. Firma.
  La  sottoscrizione della  domanda e'  requisito indispensabile  per
l'approvazione del piano di sostituzione.
  La  mancata  apposizione  della  firma comporta  il  rigetto  della
domanda.
  La firma del produttore,  apposta nell'apposito spazio previsto nel
modello di domanda, ai sensi della  legge 19 maggio 1997, n. 127, non
deve  essere autenticata  se apposta  in presenza  di un  funzionario
A.I.M.A.  o  se presentata  allegando  una  copia fotostatica  di  un
documento di identita' del sottoscrittore in corso di validita'.
IV. Anomalie anagrafiche.
  E' necessario  indicare con  precisione gli  estremi identificativi
dell'azienda  e dell'eventuale  rappresentante  legale, riportando  i
dati indicati sul  tesserino di attribuzione della partita  IVA o del
codice   fiscale  e   facendo  attenzione   all'esatta  denominazione
dell'azienda.
  I dati  anagrafici del richiedente e  dell'eventuale rappresentante
legale vengono sottoposti al controllo di congruenza.
 IV.I. Richiedente.
  Indicare obbligatoriamente la partita IVA,  il cognome o la ragione
sociale del richiedente. Nell'ipotesi  in cui ricorrano le condizioni
per l'esenzione, indicare  il codice fiscale. Se  trattasi di persona
fisica vanno inoltre indicati il nome,  il sesso, la data di nascita,
il comune  di nascita e  la sigla automobilistica della  provincia di
nascita.
  Vengono verificate la  presenza e la correttezza  della partita IVA
e/o del codice fiscale del dichiarante.
  Se  entrambe  non  sono   indicate  oppure  risultano  errate  (non
appartenenti  ad  alcun  soggetto  esistente  o  appartenenti  ad  un
soggetto  diverso  da quello  indicato),  la  domanda viene  ritenuta
inammissibile.
 IV.II. Rappresentante legale.
  Nel caso in cui il richiedente  non sia una persona fisica, saranno
verificati  la presenza  e  la correttezza  dei  dati anagrafici  del
rappresentante legale.
  Verranno in particolare verificate la presenza e la correttezza del
codice  fiscale;  se  non  e' indicato  oppure  risulta  errato  (non
appartenente  ad  alcun  soggetto  esistente  o  appartenente  ad  un
soggetto  diverso  da quello  indicato),  la  domanda viene  ritenuta
inammissibile.
V. Anomalie particellari.
  I controlli  sulle particelle sono finalizzati  alla verifica della
esistenza e della  estensione delle superfici dichiarate,  in modo da
consentire   la  verifica   della   correttezza  della   sostituzione
richiesta.
  Il presupposto per la presentazione  di una domanda di sostituzione
e' l'indicazione di porzioni di terreno identificabili.
 V.I. Codice giustificazione.
  L'indicazione della  "ragione pertinente  ed obiettiva" per  cui si
richiede la  sostituzione e' fondamentale per  l'accettabilita' della
domanda.
 V.II. Ubicazione.
  Ai  fini  della   verifica  dell'ammissibilita'  alla  sostituzione
riveste particolare importanza la  corretta indicazione degli estremi
identificativi della particella stessa.
  Viene controllata la  congruenza tra i valori del  codice Istat del
comune e la denominazione dichiarata.
  L'incongruenza tra il  codice Istat e la  denominazione del comune,
oppure  la  mancata  o  errata  indicazione  di  un  comune,  rendono
impossibile  l'identificazione della  particella per  la quale  viene
richiesta la sostituzione/ammissione, che pertanto non sara' ritenuta
ammissibile.
  Altro  elemento identificativo  e' la  sezione censuaria,  che deve
essere impostata correttamente  per quei comuni che  la prevedono; in
caso  di mancata  o errata  indicazione della  sezione censuaria,  la
particella non sara' ritenuta ammissibile.
  La  mancanza del  numero di  foglio della  mappa catastale  e/o del
numero della  particella catastale impedisce  l'identificazione della
stessa;  tale  mancata  identificazione  non  consente  di  ritenerla
ammissibile.
  Nel caso in cui la particella e' stata interessata da frazionamenti
o da  riordino fondiario e/o catastale  avvenuti successivamente alla
data di presentazione  della domanda per la  compensazione al reddito
nella quale sono state dichiarate le particelle oggetto della domanda
di ammissione,  occorre indicarne la motivazione  nella colonna "casi
particolari" e allegare la relativa documentazione giustificativa.
  Qualora  vengano  riscontrate   anomalie  riferite  all'ubicazione,
all'esistenza o all'estensione della particella, le superfici ad esse
riferite  non saranno  prese in  considerazione ai  fini del  calcolo
della superficie ammissibile. Tali anomalie possono essere sanate con
la presentazione di una visura  o certificato catastale rilasciato in
data non anteriore al 1 gennaio 1998.
 V.III. Ammissibilita' della sostituzione.
  Le particelle elencate nel piano di sostituzione vengono sottoposte
a controlli per verificare la  presenza dei requisiti di cui all'art.
9 del regolamento n. 1765/92: "Le domande di pagamento compensativo e
le  dichiarazioni  di  ritiro  dei seminativi  dalla  produzione  non
possono essere presentate per terreni destinati, al 31 dicembre 1991,
al pascolo permanente, a colture  permanenti a colture forestali o ad
usi non agricoli".
  Le definizioni  di pascolo permanente, colture  permanenti, colture
pluriennali e  programmi di  ristrutturazione, di  seguito riportate,
sono indicate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 658/96:
   1) Pascoli permanenti:
  terreni esclusi dall'avvicendamento e  destinati in modo permanente
(per almeno cinque anni) a produzioni erbacee, seminate o naturali;
   2) Colture permanenti:
  colture   escluse   dall'avvicendamento,    diverse   dal   pascolo
permanente,  che  occupano  il  terreno  per  almeno  cinque  anni  e
producono ripetuti raccolti, ad eccezione delle colture pluriennali;
   3) Colture pluriennali:
    codice NC:
      0709 10 00 Carciofi
      0709 20 00 Asparagi
   ex 0709 90 90 Rabarbaro
      0810 20    Lamponi, more di rovo o di gelso e morelamponi
      0810 30    Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis),
                 e uva  spina
      0810 40    Mirtilli rossi, mirtilli neri e altri frutti del
                 genere "Vaccinium"
   4) Programma di ristrutturazione:
  passaggio  alla  struttura  e/o   alla  superficie  ammissibile  di
un'azienda imposto dalle autorita' pubbliche.
  Si  rende  pertanto  necessario  verificare che,  nel  corso  delle
campagne  pregresse,  le  superfici  per  le  quali  si  richiede  la
sostituzione  siano  state  dichiarate  a seminativi,  anche  se  non
rientranti nell'ambito delle compensazioni al reddito.
  Si verifica inoltre la  compatibilita' della superficie interessata
alla sostituzione  con la superficie massima  coltivata a seminativi,
dichiarata (o  accertata) nelle  domande di compensazione  al reddito
nelle quali la  particella risulti presente. In  caso di incongruenza
tra  le  superfici  riscontrate,  la particella  non  sara'  ritenuta
ammissibile.
  Le anomalie  relative al  riscontro dell'indirizzo  colturale della
particella  o  di  parte  di   essa  potranno  essere  sanate  dietro
presentazione  di documentazione  comprovante  la destinazione  della
superficie al 31 dicembre 1991:
  autocertificazione  del  produttore,  che attesti  la  destinazione
colturale delle superfici in oggetto fino al 31 dicembre 1991;
  modello   26    (variazione   catastale),   oppure    fatture   e/o
documentazione   probante  attestante   che   l'impianto  sia   stato
realizzato, successivamente al 31 dicembre 1991, su terreno destinato
a seminativo alla predetta data.
  Successivamente,  si procedera'  ad effettuare  controlli intesi  a
verificare   che  i   terreni   precedentemente  inammissibili   alla
compensazione siano stati effettivamente investiti per ottenere uno o
piu' prodotti contemplati dall'art. 1  del regolamento CEE n. 1765/92
e che le  superfici per le quali e' stata  consentita la sostituzione
non formino oggetto  di richiesta di compensazione  al reddito, anche
se  coltivate a  cereali, semi  oleosi, piante  proteiche e  lino non
tessile.
  In caso di mancato riscontro di tale condizione tutte le particelle
facenti  parte   del  piano   di  sostituzione  saranno   bloccate  e
penalizzate ai fini dell'erogazione della compensazione al reddito.
 V.IV. Superi.
  La superficie interessata viene  sottoposta ad ulteriori controlli,
per verificare che essa sia  stata dichiarata correttamente e che non
ci   siano   sovrapposizioni   di  superfici   nella   richiesta   di
sostituzione.
  Una  particella  (identificata  da: codice  istat  comune,  sezione
censuaria, numero  del foglio di  mappa, numero di  particella) viene
definita "in supero" quando la somma delle superfici interessate alla
sostituzione o all'ammissione supera la superficie catastale.
  Per ciascuna particella dichiarata si effettua un confronto tra:
  la  somma delle  superfici di  cui  si richiede  l'ammissione e  la
relativa superficie catastale;
  la somma  delle superfici di cui  si richiede la sostituzione  e la
relativa superficie catastale.
  Il  superamento  della  superficie  dichiarata  rispetto  a  quella
catastale rende inammissibile la particella.
VI. Anomalie di superficie.
  Il   totale  della   superficie  a   seminativi  interessata   alla
sostituzione deve essere  pari o maggiore della superficie  di cui si
richiede l'ammissione al regime dei seminativi.
  Il mancato riscontro di tale condizione comporta l'inammissibilita'
del piano di sostituzione.
VII. Allegati.
  Le domande devono essere corredate da alcuni allegati.
  E' obbligatorio allegare:
  la  fotocopia  della porzione  di  mappa,  con l'indicazione  degli
estremi catastali relativi agli appezzamenti interessati, evidenziati
con specifico richiamo grafico;
  un'attestazione dalla  quale risulti  la sussistenza della  causa o
delle  cause addotte  dal  produttore  interessato, rilasciato  dagli
uffici regionali competenti per territorio  e per materia o, nei casi
previsti  dalla circolare  MiPA  n. D/830/98,  una relazione  giurata
rilasciata  da un  tecnico iscritto  ad  un ordine,  albo o  collegio
professionale.
  I produttori che dichiarino particelle interessate da frazionamenti
o da  riordino fondiario e/o catastale  avvenuti successivamente alla
data di presentazione della domanda seminativi nella quale sono state
dichiarate  le particelle  oggetto del  piano di  sostituzione devono
obbligatoriamente allegare documentazione giustificativa.
  E'   necessario   che   i  produttori   che   intendano   avvalersi
dell'assistenza di una OO.PP.
  E'   necessario   che   i  produttori   che   intendano   avvalersi
dell'assistenza di una OO.PP per  la presentazione della domanda, per
la consultazione  e per  l'effettuazione delle operazioni  volte alla
correzione   o  integrazione   dei  dati   finalizzati  ad   ottenere
l'accoglimento  del piano  di sostituzione,  conferiscano mandato  di
rappresentanza  ad uno  degli  organismi abilitati  ed alleghino  una
fotocopia  di  detta  delega  ove  non  presente  nella  domanda  PAC
seminativi  '98;  l'originale  dovra'  essere  conservato  agli  atti
d'ufficio della stessa OO.PP.
  Nel  caso in  cui  la sostituzione  interessi  terreni condotti  in
affitto o  in altra  forma di possesso  diversa dalla  proprieta', il
richiedente  e'  tenuto  ad acquisire  preventivamente  per  iscritto
l'assenso del proprietario, che  dovra' essere allegato alla domanda.
Tale  assenso   deve  contenere  chiaramente  l'indicazione   che  il
concedente e'  perfettamente a conoscenza  del fatto che, in  caso di
retrocessione della particella che per  tale motivo ritorna nella sua
disponibilita', detta particella rimane assoggettata al vincolo e che
pertanto  non  potra'  ottenere  nessun  aiuto  di  compensazione  al
reddito.
                                Il  direttore  generale  reggente
                                      dell'Azienda di  Stato
                            per  gli interventi nel mercato agricolo
                                           Lazzareschi