Il Ministero per le politiche agricole ha esaminato la richiesta intesa ad ottenere una modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Salame Brianza", registrata con regolamento della commissione (CE) n. 1107/96, in base al disposto del regolamento (CEE) n. 2081/92, acquisendo, tra l'altro, il parere favorevole della regione Lombardia sulle relative modifiche. In considerazione del fatto che il regolamento (CEE) n. 2081/92 prevede la facolta', ai sensi dell'art. 9, da parte degli Stati membri di proporre modifiche ai disciplinari di produzione gia' approvati in ambito comunitario, si ritiene di dover procedere alla pubblicazione delle suddette modifiche. Eventuali istanze avverse alla presente proposta di modifica di disciplinare della denominazione di origine protetta "Salame Brianza" dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche, al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana da parte degli eventuali soggetti interessati, adeguatamente motivate. Decorso tale termine in assenza di istanze avverse, il predetto disciplinare sara' notificato ai competenti organi comunitari ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92. Art. 5. La stagionatura deve essere condotta in locali dove sia assicurato un sufficiente ricambio di aria a temperatura compresa tra 9 e 13 C. Il tempo di stagionatura, periodo comprendente anche l'asciugamento, varia in funzione del diametro del salame fresco, come viene indicato nella seguente tabella: ______________________________________________ | Classe 1 Salame | Classe 2 | Salame tradizionale| Sottovuoto - Atmosfera | | Protettiva - Microforato | | Confezionato _ ____________________|____________________|_________________________ | Diametro del salame | Tempi minimi di | Tempi minimi di | fresco in mm. | stagionatura in | stagionatura in | (normale budello) | giorni (compreso | giorni (coimpreso | | asciugamento) | asciugamento) _|____________________|____________________|_________________________ A fino a 43 14 21 B da 44 a 50 21 28 C da 51 a 55 28 32 D da 56 a 60 32 32 E da 61 a 65 35 35 F da 66 a 70 42 42 G da 71 a 75 49 49 H da 76 a 80 56 56 I da 81 a 90 70 70 L da 91 a 100 80 80 M da 101 a 110 90 90 N oltre 110 105 105 Art. 7. Controlli Ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92 il Ministero per le politiche agricole provvedera' alla designazione di un organismo privato di controllo. Tale organismo sottoposto alla vigilanza del Ministero, provvedera' a garantire che venga rispettato quanto previsto dal presente disciplinare di produzione nelle varie fasi della filiera produttiva. Restano valide le competenze attribuite dalla legge al medico veterinario ufficiale unita' sanitaria locale dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, di recepimento della direttiva 92/5/CE in materia di ispezioni e controlli dei prodotti a base di carne. Art. 8. Designazione e presentazione La designazione della denominazione di origine protetta "Salame Brianza" deve essere fatta in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compaia in etichettatura ed essere seguita dalla menzione "Denominazione di origine protetta". Entrambe le suddette diciture sono intraducibili. Puo' inoltre comparire la sigla denominazione di origine protetta in altra parte dell'etichetta nel medesimo campo visivo. Per il prodotto destinato ai mercati internazionali puo' essere utilizzata la menzione "Denominzione di origine protetta" nella lingua del paese di destinazione. Tali indicazioni sono abbinate inscindibilmente al logo della denominazione che figura in allegato. E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. E' tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purche' non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente, nonche' l'eventuale nome di aziende suinicole dai cui allevamenti il prodotto deriva, purche' la materia prima provenga interamente dai suddetti allevamenti. Qualora il logo sia direttamente stampato sull'etichetta delle ditte produttrici, i quantitativi di etichette, controllati dall'organo indicato all'art. 7, debbono corrispondere ai quantitativi di materia prima avviata alla produzione del "Salame Brianza". Il "Salame Brianza" puo' essere commercializzato sfuso ovvero confezionato sottovuoto o in atmosfera modificata, intero, in tranci o affettato. Le operazioni di confezionamento, affettamento e porzionamento devono avvenire, sotto la vigilanza della struttura di controllo indicata all'art. 7, esclusivamente nella zona di produzione indicata all'art. 2. Il prodotto a denominazione di origine protetta "Salame Brianza" e' immesso al consumo munito di un apposito logo (allegato A).