Il Ministero  per le politiche  agricole ha esaminato  la richiesta
intesa ad ottenere  una modifica al disciplinare  di produzione della
denominazione di  origine protetta  "Salame Brianza",  registrata con
regolamento della  commissione (CE) n.  1107/96, in base  al disposto
del regolamento (CEE) n. 2081/92,  acquisendo, tra l'altro, il parere
favorevole della regione Lombardia sulle relative modifiche.
  In considerazione  del fatto  che il  regolamento (CEE)  n. 2081/92
prevede  la facolta',  ai sensi  dell'art.  9, da  parte degli  Stati
membri  di  proporre modifiche  ai  disciplinari  di produzione  gia'
approvati in ambito  comunitario, si ritiene di  dover procedere alla
pubblicazione delle suddette modifiche.
  Eventuali  istanze avverse  alla presente  proposta di  modifica di
disciplinare della denominazione di origine protetta "Salame Brianza"
dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal
decreto  del Presidente  della  Repubblica 26  ottobre  1972, n.  642
"disciplina  dell'imposta  di  bollo"   e  successive  modifiche,  al
Ministero  per  le  politiche  agricole -  Direzione  generale  delle
politiche agricole ed agroindustriali  nazionali, via XX Settembre n.
20 - 00187  Roma, entro trenta giorni dalla la  data di pubblicazione
nella  Gazzetta Ufficiale  della Repubblica  italiana da  parte degli
eventuali soggetti interessati, adeguatamente motivate.
  Decorso tale  termine in  assenza di  istanze avverse,  il predetto
disciplinare  sara' notificato  ai  competenti  organi comunitari  ai
sensi dell'art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92.
                                Art. 5.
  La stagionatura deve essere condotta  in locali dove sia assicurato
un sufficiente ricambio di aria a  temperatura compresa tra 9 e 13 C.
Il tempo di stagionatura,  periodo comprendente anche l'asciugamento,
varia in funzione del diametro del salame fresco, come viene indicato
nella seguente tabella:
                       ______________________________________________
                      |   Classe 1 Salame  |         Classe 2
                      | Salame tradizionale| Sottovuoto - Atmosfera
                      |                    | Protettiva - Microforato
                      |                    |       Confezionato
_ ____________________|____________________|_________________________
 | Diametro del salame |  Tempi minimi di   |     Tempi minimi di
 |   fresco in  mm.   |  stagionatura in   |     stagionatura in
 | (normale budello)  |  giorni (compreso  |    giorni (coimpreso
 |                    |   asciugamento)    |      asciugamento)
_|____________________|____________________|_________________________
A     fino a 43                14                       21
B     da 44 a 50               21                       28
C     da 51 a 55               28                       32
D     da 56 a 60               32                       32
E     da 61 a 65               35                       35
F     da 66 a 70               42                       42
G     da 71 a 75               49                       49
H     da 76 a 80               56                       56
I     da 81 a 90               70                       70
L     da 91 a 100              80                       80
M     da 101 a 110             90                       90
N     oltre 110               105                      105
                               Art. 7.
                              Controlli
  Ai sensi dell'art.  10 del regolamento CEE n.  2081/92 il Ministero
per  le  politiche  agricole  provvedera'  alla  designazione  di  un
organismo  privato  di  controllo.  Tale  organismo  sottoposto  alla
vigilanza del Ministero, provvedera' a garantire che venga rispettato
quanto previsto  dal presente disciplinare di  produzione nelle varie
fasi  della   filiera  produttiva.   Restano  valide   le  competenze
attribuite  dalla  legge  al   medico  veterinario  ufficiale  unita'
sanitaria locale dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, di
recepimento  della  direttiva  92/5/CE  in  materia  di  ispezioni  e
controlli dei prodotti a base di carne.
                               Art. 8.
                     Designazione e presentazione
  La  designazione della  denominazione di  origine protetta  "Salame
Brianza"  deve  essere  fatta   in  caratteri  chiari  e  indelebili,
nettamente  distinguibili  da  ogni  altra  scritta  che  compaia  in
etichettatura  ed essere  seguita  dalla  menzione "Denominazione  di
origine protetta".
   Entrambe le suddette diciture sono intraducibili.
  Puo' inoltre  comparire la sigla denominazione  di origine protetta
in  altra parte  dell'etichetta  nel medesimo  campo  visivo. Per  il
prodotto destinato  ai mercati internazionali puo'  essere utilizzata
la menzione "Denominzione di origine protetta" nella lingua del paese
di destinazione.
  Tali  indicazioni  sono  abbinate inscindibilmente  al  logo  della
denominazione che figura in allegato.
  E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente
prevista.
  E'  tuttavia  consentito  l'utilizzo di  indicazioni  che  facciano
riferimento a  nomi o  ragioni sociali o  marchi privati  purche' non
abbiano   significato  laudativo   o  tali   da  trarre   in  inganno
l'acquirente, nonche'  l'eventuale nome di aziende  suinicole dai cui
allevamenti  il prodotto  deriva, purche'  la materia  prima provenga
interamente dai suddetti allevamenti.
  Qualora  il logo  sia  direttamente  stampato sull'etichetta  delle
ditte   produttrici,  i   quantitativi   di  etichette,   controllati
dall'organo   indicato   all'art.   7,   debbono   corrispondere   ai
quantitativi  di materia  prima avviata  alla produzione  del "Salame
Brianza".
  Il  "Salame  Brianza"  puo' essere  commercializzato  sfuso  ovvero
confezionato sottovuoto o in  atmosfera modificata, intero, in tranci
o  affettato.  Le  operazioni   di  confezionamento,  affettamento  e
porzionamento devono avvenire, sotto  la vigilanza della struttura di
controllo  indicata   all'art.  7,   esclusivamente  nella   zona  di
produzione indicata all'art. 2.
  Il prodotto a denominazione di origine protetta "Salame Brianza" e'
immesso al consumo munito di un apposito logo (allegato A).