IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate di concerto con IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1988, n. 43, che istituisce il servizio di riscossione dei tributi e, in particolare, l'art. 73, comma 4, che prevede l'invio alla ragioneria provinciale dello Stato di una distinta riepilogativa dei versamenti effettuati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, nonche' l'art. 39, che stabilisce l'obbligo per i concessionari del servizio di riscossione dei tributi di rendere il conto giudiziale della gestione relativa ai versamenti diretti; Visto il regolamento di attuazione del conto fiscale, approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del 28 dicembre 1993, n. 567; Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 dell'8 gennaio 1994, che approva, tra l'altro, i moduli relativi alla rendicontazione degli incassi eseguiti relativamente ai versamenti diretti; Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del 23 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 giugno 1995, concernente l'individuazione dei dati che il sistema informativo del Ministero delle finanze deve trasmettere al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, relativamente alle contabilitatenute dai concessionari sui conti fiscali, nonche' le modalita', i termini e le caratteristiche tecniche di trasmissione dei dati stessi; Visto il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che prevede, tra l'altro, la possibilita' di utilizzare gli incentivi industriali per il pagamento di imposte che affluiscono sul conto fiscale; Visto il decreto del Ministro delle finanze del 24 gennaio 1996, n. 90, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1996, che ha regolamentato le modalita' di fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie; Visto l'art. 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140, che prevede l'obbligo da parte dei concessionari di versare entro il 15 dicembre di ogni anno, a titolo di acconto, una somma pari al 20 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente per effetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; Visto l'art. 1 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, che dispone la soppressione dei servizi autonomi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del territorio con effetto dal 1 gennaio 1998 e l'art. 4, che affida al concessionario la riscossione, con le modalita' previste per il conto fiscale, delle entrate gia' riscosse dai citati servizi; Visti il capo III ed il capo IV del predetto decreto legislativo n. 237, che disciplinano le modalita' di versamento delle entrate e gli adempimenti in materia di pagamenti e di contabilita'; Visto in particolare l'art. 13 del predetto decreto legislativo n. 237, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, per stabilire le modalita' relative alla tenuta della contabilita' delle somme riscosse e di quelle versate da parte del concessionario, le modalita' per la resa della contabilita' amministrativa di cui all'art. 252 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonche' le notizie di accertamento e di riscossione di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 239; Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 16 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1998, che prevede l'istituzione di contabilita' speciali per la riscossione di particolari entrate di spettanza di una pluralita' di enti destinatari ed uffici ministeriali diversi dagli uffici finanziari; Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1998, che definisce le modalita' relative alla tenuta delle contabilita' delle somme riscosse e di quelle versate da parte del concessionario e che approva, tra l'altro, la distinta riepilogativa relativa alle somme riscosse allo sportello, anche mediante delega bancaria e mediante conto corrente postale vincolato; Visti l'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146; Decreta: Art. 1. 1. La distinta riepilogativa di cui al decreto ministeriale 19 gennaio 1998 e' sostituita con la distinta allegata al presente decreto (allegato n. 1).