IL DIRETTORE GENERALE
                  del  Dipartimento  delle  entrate
                             di concerto
              con  IL  RAGIONIERE  GENERALE DELLO STATO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  602, recante  disposizioni  sulla riscossione  delle imposte  sul
reddito;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  23 gennaio 1988,
n. 43,  che istituisce il servizio  di riscossione dei tributi  e, in
particolare, l'art. 73, comma 4,  che prevede l'invio alla ragioneria
provinciale dello Stato di  una distinta riepilogativa dei versamenti
effettuati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, nonche'
l'art. 39, che stabilisce l'obbligo  per i concessionari del servizio
di  riscossione dei  tributi  di rendere  il  conto giudiziale  della
gestione relativa ai versamenti diretti;
  Visto il regolamento di attuazione del conto fiscale, approvato con
decreto del Ministro  delle finanze, di concerto con  il Ministro del
tesoro, del 28 dicembre 1993, n. 567;
  Visto  il decreto  ministeriale  30 dicembre  1993, pubblicato  nel
supplemento  ordinario alla  Gazzetta Ufficiale  n. 4  dell'8 gennaio
1994,   che   approva,   tra   l'altro,  i   moduli   relativi   alla
rendicontazione  degli incassi  eseguiti relativamente  ai versamenti
diretti;
  Visto il  decreto del  Ministro delle finanze,  di concerto  con il
Ministro del  tesoro, del 23  maggio 1995, pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale n. 126 del 1  giugno 1995, concernente l'individuazione dei
dati  che il  sistema informativo  del Ministero  delle finanze  deve
trasmettere al  sistema informativo  della Ragioneria  generale dello
Stato,  relativamente alle  contabilitatenute  dai concessionari  sui
conti fiscali, nonche'  le modalita', i termini  e le caratteristiche
tecniche di trasmissione dei dati stessi;
  Visto  il decreto-legge  23 giugno  1995, n.  244, convertito,  con
modificazioni, dalla  legge 8 agosto  1995, n. 341, che  prevede, tra
l'altro, la possibilita' di  utilizzare gli incentivi industriali per
il pagamento di imposte che affluiscono sul conto fiscale;
  Visto il decreto del Ministro delle finanze del 24 gennaio 1996, n.
90, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n. 49 del  28 febbraio 1996,
che ha regolamentato le modalita'  di fruizione delle agevolazioni da
parte delle imprese beneficiarie;
  Visto l'art. 9  del decreto-legge 28 marzo 1997,  n. 79, convertito
nella legge  28 maggio 1997, n.  140, che prevede l'obbligo  da parte
dei concessionari  di versare entro  il 15  dicembre di ogni  anno, a
titolo  di acconto,  una  somma  pari al  20  per  cento delle  somme
riscosse nell'anno  precedente per effetto delle  disposizioni di cui
all'art. 3, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  Visto l'art. 1  del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n. 237, che
dispone la  soppressione dei servizi  autonomi di cassa  degli uffici
dipendenti  dal Dipartimento  delle  entrate e  dal Dipartimento  del
territorio con effetto  dal 1 gennaio 1998 e l'art.  4, che affida al
concessionario la riscossione, con le modalita' previste per il conto
fiscale, delle entrate gia' riscosse dai citati servizi;
  Visti il capo III ed il capo IV del predetto decreto legislativo n.
237, che disciplinano le modalita'  di versamento delle entrate e gli
adempimenti in materia di pagamenti e di contabilita';
  Visto in particolare l'art. 13  del predetto decreto legislativo n.
237,  che  prevede l'emanazione  di  un  decreto del  Ministro  delle
finanze, di  concerto con  il Ministro del  tesoro, per  stabilire le
modalita'  relative  alla  tenuta   della  contabilita'  delle  somme
riscosse  e  di  quelle  versate  da  parte  del  concessionario,  le
modalita'  per  la  resa  della contabilita'  amministrativa  di  cui
all'art. 252  del regolamento per l'amministrazione  del patrimonio e
per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto
23  maggio 1924,  n. 827,  nonche' le  notizie di  accertamento e  di
riscossione  di  cui all'art.  2  del  decreto del  Presidente  della
Repubblica 31 marzo 1972, n. 239;
  Visto il  decreto del  Ministro delle finanze,  di concerto  con il
Ministro del  tesoro, del bilancio e  della programmazione economica,
del 16 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27
gennaio 1998, che prevede  l'istituzione di contabilita' speciali per
la riscossione di particolari entrate  di spettanza di una pluralita'
di  enti  destinatari ed  uffici  ministeriali  diversi dagli  uffici
finanziari;
  Visto il  decreto del  Ministro delle finanze,  di concerto  con il
Ministro del  tesoro, del  bilancio e della  programmazione economica
del 19 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29
gennaio 1998, che  definisce le modalita' relative  alla tenuta delle
contabilita' delle  somme riscosse e  di quelle versate da  parte del
concessionario e che approva,  tra l'altro, la distinta riepilogativa
relativa alle  somme riscosse  allo sportello, anche  mediante delega
bancaria e mediante conto corrente postale vincolato;
  Visti l'art.  11 del decreto  legislativo 31  marzo 1998, n.  80, e
l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La distinta  riepilogativa di  cui al  decreto ministeriale  19
gennaio  1998 e'  sostituita  con la  distinta  allegata al  presente
decreto (allegato n. 1).