IL DIRETTORE GENERALE delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali Vista la legge n. 237 del 19 luglio 1993, art. 1, comma 1-bis di conversione con modificazioni del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante interventi urgenti in favore dell'economia che recita "le garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, da soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza, sono assunte a carico del bilancio dello Stato"; Visto il decreto ministeriale n. 80161 del 2 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1994, con il quale sono stati fissati i criteri di attuazione della richiamata legge n. 237/1993, art. 1, comma 1-bis; Vista la circolare n. 17 del 14 luglio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 1994, con la quale sono state fissate le modalita' di presentazione delle istanze da parte di soci, di curatori fallimentari, commissari liquidatori e presidenti dei collegi sindacali; Visto il decreto ministeriale n. 83667 del 2 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - dell'11 ottobre 1995, n. 238, con il quale sono stati approvati i risultati dell'istruttoria svolta sulle istanze presentate ai sensi della citata legge n. 237/1993, art. 1, comma 1-bis e riportati nell'elaborato datato 30 giugno 1995; Visto il decreto ministeriale del 18 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 2 gennaio 1996, n. 1, con il quale e' stato approvato un nuovo elaborato datato 30 novembre 1995 in sostituzione di quello allegato al decreto ministeriale 2 ottobre 1995, n. 83667; Considerato che il tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con sentenza n. 1826 dell'8 luglio 1998, ha accolto il ricorso presentato dal curatore del fallimento societa' cooperativa zootecnica "Le due torri" contro il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, annullando il decreto impugnato del 2 ottobre 1995 nella parte in cui esclude dai benefici di cui alla citata legge n. 237/1993 la cooperativa stessa; Vista l'ordinanza n. 1329 del 29 luglio 1997, con la quale in analogo ricorso il Consiglio di Stato ha ritenuto non necessaria a norma di legge l'autenticazione della firma del commissario in quanto "pubblico ufficiale"; Esaminata nel merito l'istanza presentata dal sig. Sergio Di Liegghio, socio della cooperativa "Le due torri"; Riscontrata la regolarita' dell'istanza per quanto concerne i crediti vantati dall'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale, dalla Banca popolare del Cassinate e dalla Banca della Ciociaria; Visto che il credito vantato dal citato Istituto di credito agrario in ordine all'avallo cambiario 19 maggio 1986 di lire 30 milioni, non risulta a carico dell'istante in quanto manca la sua firma "per avallo"; Decreta: Art. 1. L'elaborato n. 1 allegato al decreto ministeriale 18 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1996, e' modificato nella parte in cui esclude dai benefici di cui alla legge n. 237/1993, art. 1, comma 1-bis, in ottemperanza a quanto disposto dal TAR Lazio con sentenza n. 1826 dell'8 luglio 1998.