IL DIRETTORE GENERALE
                      delle politiche agricole
                    ed agroindustriali nazionali
  Vista la legge  n. 237 del 19  luglio 1993, art. 1,  comma 1-bis di
conversione con  modificazioni del  decreto-legge 20 maggio  1993, n.
149, recante  interventi urgenti  in favore dell'economia  che recita
"le  garanzie concesse,  prima della  data di  entrata in  vigore del
presente decreto,  da soci  di cooperative  agricole, a  favore delle
cooperative   stesse,  di   cui  sia   stata  previamente   accertata
l'insolvenza, sono assunte a carico del bilancio dello Stato";
  Visto  il  decreto  ministeriale  n. 80161  del  2  febbraio  1994,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 39 del 17  febbraio 1994, con
il quale sono stati fissati  i criteri di attuazione della richiamata
legge n. 237/1993, art. 1, comma 1-bis;
  Vista  la circolare  n. 17  del  14 luglio  1994, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 1994, con la quale sono state
fissate le modalita' di presentazione delle istanze da parte di soci,
di  curatori fallimentari,  commissari liquidatori  e presidenti  dei
collegi sindacali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  83667  del  2  ottobre  1995,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie  generale  -  dell'11
ottobre 1995, n.  238, con il quale sono stati  approvati i risultati
dell'istruttoria  svolta  sulle  istanze presentate  ai  sensi  della
citata  legge   n.  237/1993,  art.   1,  comma  1-bis   e  riportati
nell'elaborato datato 30 giugno 1995;
  Visto  il decreto  ministeriale  del 18  dicembre 1995,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 2 gennaio 1996, n. 1,
con il quale e' stato approvato un nuovo elaborato datato 30 novembre
1995 in  sostituzione di  quello allegato  al decreto  ministeriale 2
ottobre 1995, n. 83667;
  Considerato che il tribunale amministrativo regionale per il Lazio,
con  sentenza n.  1826  dell'8  luglio 1998,  ha  accolto il  ricorso
presentato   dal  curatore   del   fallimento  societa'   cooperativa
zootecnica "Le due torri" contro il Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali, annullando il decreto impugnato del 2 ottobre
1995 nella parte in cui esclude dai benefici di cui alla citata legge
n. 237/1993 la cooperativa stessa;
  Vista  l'ordinanza n.  1329 del  29 luglio  1997, con  la quale  in
analogo ricorso  il Consiglio di  Stato ha ritenuto non  necessaria a
norma di legge l'autenticazione della firma del commissario in quanto
"pubblico ufficiale";
  Esaminata  nel  merito  l'istanza  presentata dal  sig.  Sergio  Di
Liegghio, socio della cooperativa "Le due torri";
  Riscontrata  la  regolarita'  dell'istanza per  quanto  concerne  i
crediti  vantati  dall'Istituto  di   credito  agrario  per  l'Italia
centrale,  dalla Banca  popolare del  Cassinate e  dalla Banca  della
Ciociaria;
  Visto che il credito vantato dal citato Istituto di credito agrario
in ordine all'avallo cambiario 19 maggio 1986 di lire 30 milioni, non
risulta  a carico  dell'istante in  quanto  manca la  sua firma  "per
avallo";
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'elaborato n. 1 allegato al decreto ministeriale 18 dicembre 1995,
pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale n.  1  del 2  gennaio 1996,  e'
modificato nella parte in cui esclude  dai benefici di cui alla legge
n. 237/1993, art.  1, comma 1-bis, in ottemperanza  a quanto disposto
dal TAR Lazio con sentenza n. 1826 dell'8 luglio 1998.