IL DIRIGENTE
                           dell'ufficio IX
                 del Dipartimento della prevenzione
  Vista la  domanda in data 20  maggio 1992 con la  quale la societa'
Panna S.p.a.,  con sede in  Firenze, via  Francesco Crispi n.  21, ha
chiesto  la  revisione  ai  fini della  conferma  del  riconoscimento
dell'acqua   minerale   naturale   denominata  "Panna"   che   sgorga
nell'ambito  dell'omonima concessione  mineraria  sita  in comune  di
Scarperia (Firenze);
  Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
  Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;
  Visto  il  decreto  ministeriale  13  gennaio  1993  relativo  alle
modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;
  Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;
  Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;
  Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
  Esaminata la documentazione allegata alla domanda;
  Visti gli atti d'ufficio;
  Visto il seguente parere della  III Sezione del Consiglio superiore
di sanita'  espresso nella  seduta del  27 ottobre  1998: "favorevole
affinche' la  societa' Panna S.p.a. possa  continuare l'utilizzazione
dell'acqua minerale  ''Panna'' ai fini dell'imbottigliamento  e della
vendita riportando  in etichetta  la seguente dicitura:  ''puo' avere
effetti  diuretici; puo'  essere utilizzata  per l'alimentazione  dei
neonati; puo'  essere utilizzata  per la preparazione  degli alimenti
dei neonati''.  L'esame della  sperimentazione clinica,  condotta dal
prof.   Enrico  Lampa   del  servizio   di  farmacologia   clinica  e
tossicologia clinica della Seconda universita' degli studi di Napoli,
non evidenzia dati clinici, metabolici  e funzionali deponenti per la
dimostrazione dell'effetto  di stimolo sulla digestione.  Pertanto la
dicitura ''stimola  la digestione''  potra' essere confermata  solo a
seguito della presentazione di una documentazione valida a dimostrare
tale prerogativa".
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  confermato  il   riconoscimento  dell'acqua  minerale  naturale
"Panna"  che sgorga  nell'ambito  dell'omonima concessione  mineraria
sita in comune di Scarperia (Firenze).