IL DIRETTORE GENERALE
                  del Dipartimento  delle  entrate
                          di concerto  con
                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
  Visto  l'art. 29  del decreto  del Presidente  della Repubblica  29
settembre 1973, n. 600,  concernente l'obbligo per le amministrazioni
dello Stato, comprese quelle  con ordinamento autonomo, di effettuare
all'atto del pagamento di compensi  o emolumenti una ritenuta diretta
in acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai percipienti;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, e successive modificazioni, concernente disposizioni relative
all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti;
  Visto  l'art. 3  della  legge  30 marzo  1981,  n.  119, nel  testo
sostituito  dall'art. 4  della legge  14 novembre  1981, n.  645, che
prevede l'invio di  elenchi nominativi dei pensionati  da parte degli
enti pubblici erogatori di trattamenti pensionistici;
  Visto l'art. 20, comma 2, lettere c) ed f), della legge 30 dicembre
1991, n. 413,  concernente l'obbligo di comunicazione  da parte delle
amministrazioni   dello  Stato,   comprese  quelle   con  ordinamento
autonomo,  degli   elenchi  dei  percipienti  ai   quali  sono  stati
corrisposti compensi o emolumenti assoggettati a ritenuta d'acconto;
  Visto  il  decreto  del  Ministro delle  finanze  9  gennaio  1998,
pubblicato nel  supplemento ordinario  alla Gazzetta Ufficiale  n. 14
del 19  gennaio 1998  di approvazione dei  modelli 730  da presentare
nell'anno 1998 da parte dei lavoratori dipendenti e pensionati che si
sono avvalsi dell'assistenza fiscale dei sostituti d'imposta;
  Visto  il decreto  dirigenziale  11 agosto  1998, pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale n.  191 del  18 agosto  1998, con  il quale  sono
stabiliti   i    termini   e    le   modalita'   per    la   consegna
all'amministrazione finanziaria  da parte  dei sostituti  d'imposta e
delle amministrazioni  dello Stato  delle buste contenenti  la scheda
dell'otto  per mille  dell'IRPEF,  mod.  730-1, e  la  scheda per  la
destinazione del quattro per mille dell'IRPEF;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  finanze  7  aprile  1998,
pubblicato nel  supplemento ordinario  alla Gazzetta Ufficiale  n. 84
del 10 aprile  1998, con il quale  e' stato approvato il  mod. 770 da
presentare nell'anno 1998 da parte dei sostituti d'imposta;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  17 agosto  1998,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 209 dell'8 settembre
1998, con  il quale  sono state approvate  le specifiche  tecniche da
osservare per  la consegna all'amministrazione finanziaria,  da parte
dei  sostituti d'imposta,  dei supporti  magnetici contenenti  i dati
relativi alle dichiarazioni mod. 770/98  e per la trasmissione in via
telematica  dei dati  delle dichiarazioni  mod. 770/98  da parte  dei
centri autorizzati di assistenza fiscale, della Poste italiane S.p.a.
e delle banche convenzionate;
  Vista la  convenzione stipulata dal  Ministro delle finanze  con la
Poste  italiane  S.p.a.  in  data  28  maggio  1998,  concernente  le
modalita'   di   svolgimento   del  servizio   di   ricezione   delle
dichiarazioni da parte degli uffici postali;
  Considerata  la  necessita'  che  all'anagrafe  tributaria  vengano
comunicati anche i dati relativi ai conguagli a credito o a debito di
cui agli  articoli 3, commi quinto  e nono, e 16,  secondo comma, del
decreto del  Presidente della  Repubblica 4  settembre 1992,  n. 395,
come modificato  dall'art. 5,  comma 2,  del decreto-legge  31 maggio
1994,  n.  330,  convertito  dalla  legge 27  luglio  1994,  n.  473,
effettuati  con le  ritenute d'acconto  applicate sulle  retribuzioni
corrisposte a dipendenti che si siano avvalsi dell'assistenza fiscale
prevista dall'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
  Ritenuta   la   necessita'   di    stabilire   il   contenuto,   le
caratteristiche    tecniche    e    le    modalita'    per    l'invio
all'amministrazione finanziaria  dei supporti magnetici  contenenti i
dati degli elenchi dei percipienti compensi o emolumenti assoggettati
a ritenuta d'acconto nonche' di  stabilire le specifiche tecniche per
la trasmissione in via  telematica all'amministrazione finanziaria da
parte della Poste italiane S.p.a.  dei dati relativi agli elenchi dei
percipienti compensi o emolumenti assoggettati a ritenuta d'acconto;
  Considerato  che l'art.  20, comma  2, lettera  f), della  legge 30
dicembre  1991, n.  413,  prevede  la emanazione  di  un decreto  del
Ministro delle finanze,  di concerto con il Ministro  del tesoro, del
bilancio e  della programmazione economica,  al fine di  stabilire il
contenuto,  i  termini  e  le modalita'  della  comunicazione  per  i
soggetti di  cui al primo  comma del citato  art. 29 del  decreto del
Presidente della Repubblica n. 600/1973;
  Considerato che l'art. 16 del  decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, nel testo sostituito  dall'art. 11 del decreto legislativo del
31  marzo 1998,  n.  80,  detta nuove  disposizioni  in materia,  fra
l'altro,   di  organizzazione   e   di  rapporti   di  lavoro   nelle
amministrazioni pubbliche;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  amministrazioni dello  Stato, comprese  quelle con  ordinamento
autonomo,  che  effettuano  ritenute  dirette  in  acconto  ai  sensi
dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, devono trasmettere all'anagrafe tributaria, su supporto
magnetico, gli  elenchi dei percipienti  i compensi o  gli emolumenti
corrisposti nell'anno 1997,  con esclusione dei soggetti  per i quali
e' prevista la  comunicazione di cui all'art. 3 della  legge 30 marzo
1981,  n.  119, nel  testo  sostituito  dall'art.  4 della  legge  14
novembre 1981, n. 645.
  Per i redditi di lavoro  dipendente, i dati richiesti devono essere
registrati su supporto  magnetico a cura degli  uffici che effettuano
il conguaglio annuale  delle imposte dovute dal  dipendente, ai sensi
del secondo  comma dell'art.  29 del suddetto  decreto presidenziale,
ovvero alla data  di cessazione del rapporto di lavoro,  se questa e'
anteriore alla fine dell'anno.
  I supporti magnetici  contenenti i dati di cui  ai commi precedenti
devono essere  predisposti secondo  le specifiche  tecniche stabilite
nell'allegato A al decreto dirigenziale 17 agosto 1998, tenendo conto
delle integrazioni riportate nell'allegato A al presente decreto.