L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
  Vista  la legge  9  gennaio  1991, n.  20,  recante integrazioni  e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385, recante  la semplificazione  dei procedimenti  amministrativi in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza   del   Ministero    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
  Visto il  decreto legislativo 13  ottobre 1998, n. 373,  recante la
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
  Visto il decreto  legislativo 9 aprile 1991, n.  127, di attuazione
delle  direttive  78/660/CEE  e  83/349/CEE  in  materia  societaria,
relative ai conti annuali e  consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma
1, della legge 26 marzo 1990, n. 69;
  Visto  il  decreto legislativo  26  maggio  1997, n.  173,  recante
attuazione della direttiva  91/674/CEE in materia di  conti annuali e
consolidati delle imprese di  assicurazione, ed in particolare l'art.
6,  comma 1,  lettera  a),  che attribuisce  all'ISVAP  il potere  di
emanare  provvedimenti per  le integrazioni,  gli aggiornamenti  e le
istruzioni  di   carattere  esplicativo  ed  applicativo   di  quanto
disciplinato dal decreto stesso;
  Visto  l'art.  62,  comma  1, del  citato  decreto  legislativo  n.
173/1997,  che  attribuisce  all'ISVAP  il potere  di  individuare  i
soggetti  non  sottoposti agli  obblighi  di  redazione del  bilancio
consolidato di cui agli articoli 58 e 60 del decreto n. 173/1997, che
sono tenuti, ad  esclusivi fini di vigilanza, a  redigere il bilancio
consolidato;
  Visto  il  provvedimento  ISVAP  del 4  dicembre  1998  n.  1059-G,
contenente i moduli di vigilanza da allegare al bilancio di esercizio
e consolidato delle imprese di assicurazione e riassicurazione;
  Vista la circolare ISVAP n. 171 del 24 febbraio 1992 che stabilisce
criteri,  modalita'   e  vincoli   per  la  redazione   del  bilancio
consolidato ai sensi dell'art. 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 20;
  Ritenuta  la  necessita'  di  individuare  i  soggetti  tenuti,  ad
esclusivi fini di vigilanza, a redigere il bilancio consolidato;
                              Dispone:
                               Art. 1.
                    Soggetti tenuti alla redazione
                      del bilancio consolidato
  1.  Le  imprese di  cui  all'art.  58, commi  1  e  2, del  decreto
legislativo  26  maggio  1997,  n. 173,  controllate  direttamente  o
indirettamente   ovvero  sottoposte   alla   direzione  unitaria   di
un'impresa di assicurazione o  riassicurazione costituita in un altro
paese dell'Unione  europea, esonerate  dall'obbligo di  redazione del
bilancio  consolidato ai  sensi  dell'art. 61  del medesimo  decreto,
redigono, ad esclusivi fini di vigilanza, il bilancio consolidato nel
rispetto  delle disposizioni  contenute  nel Titolo  III del  decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 173.