L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, di attuazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione, ed in particolare l'art. 6, comma 1, lettera a), che attribuisce all'ISVAP il potere di emanare provvedimenti per le integrazioni, gli aggiornamenti e le istruzioni di carattere esplicativo ed applicativo di quanto disciplinato dal decreto stesso; Visto l'art. 62, comma 1, del citato decreto legislativo n. 173/1997, che attribuisce all'ISVAP il potere di individuare i soggetti non sottoposti agli obblighi di redazione del bilancio consolidato di cui agli articoli 58 e 60 del decreto n. 173/1997, che sono tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere il bilancio consolidato; Visto il provvedimento ISVAP del 4 dicembre 1998 n. 1059-G, contenente i moduli di vigilanza da allegare al bilancio di esercizio e consolidato delle imprese di assicurazione e riassicurazione; Vista la circolare ISVAP n. 171 del 24 febbraio 1992 che stabilisce criteri, modalita' e vincoli per la redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'art. 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 20; Ritenuta la necessita' di individuare i soggetti tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere il bilancio consolidato; Dispone: Art. 1. Soggetti tenuti alla redazione del bilancio consolidato 1. Le imprese di cui all'art. 58, commi 1 e 2, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, controllate direttamente o indirettamente ovvero sottoposte alla direzione unitaria di un'impresa di assicurazione o riassicurazione costituita in un altro paese dell'Unione europea, esonerate dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'art. 61 del medesimo decreto, redigono, ad esclusivi fini di vigilanza, il bilancio consolidato nel rispetto delle disposizioni contenute nel Titolo III del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.