Art. 1.
      Obiettivi di trasformazione e modalita' di contrattazione
  L'accordo  interprofessionale per  la campagna  1998 per  le patate
destinate alla trasformazione industriale  (allegato 1), stipulato in
data 20  aprile 1998  che costituisce  parte integrante  del presente
provvedimento,  produce i  propri effetti  dalla citata  data dal  29
aprile 1998 pertanto, per quanti lo hanno sottoscritto, assume valore
giuridico e dispone, tra l'altro, le seguenti regole base:
  1) il  presente accordo  interprofessionale rappresenta  la settima
annualita' del programma gia' avviato nella campagna 1992-1993;
  2)  l'obiettivo  di  trasformazione  per la  presente  campagna  e'
quantificato in 100.000 tonn.;
  3) l'istituzione  di un fondo nazionale  alimentato volontariamente
dalla parte  agricola e  finalizzato alla realizzazione  di programmi
strategici per il settore;
  4)  la determinazione  ad  ogni  campagna dei  prezzi  minimi e  di
riferimento per le varie "fasce";
  5)  le patate  oggetto del  presente accordo  sono prodotte  per la
trasformazione  industriale  e  non semplicemente  compravendute,  in
quanto  l'industria si  colloca nella  fase di  trasformazione di  un
processo produttivo, che  e' iniziato con la semina  e terminera' con
la commercializzazione di prodotti finiti derivati dalle patate;
  6)  il pagamento  del prodotto  da parte  delle imprese  acquirenti
dovra'  avvenire  mediante  assegno   circolare  non  trasferibile  o
bonifico bancario  e dovra'  essere effettuato in  un'unica soluzione
entro sessanta giorni dal momento della consegna.
                               Art. 2.
                          Centri di raccolta
  I  centri  di  raccolta   saranno  gestiti  dalle  associazioni  di
produttori al di fuori degli  impianti industriali. Qualora si tratti
di impianti di trasformazione  direttamente gestiti da associazioni o
cooperative  di produttori,  tali  centri  potranno essere  istituiti
anche all'interno degli stabilimenti.
  I centri  suddetti debbono  essere forniti di  bilico possibilmente
automatico per le operazioni  di pesatura ed opportunamente dislocati
in modo  da favorire al  massimo le  operazioni di raccolta  ed avvio
all'industria del prodotto.
  Le  associazioni  di  produttori   pataticoli  sono  incaricate  ad
esercitare  nei  centri di  raccolta  le  operazioni specificate  nel
successivo art. 3.
  Le  associazioni  di  produttori  devono  notificare  alle  regioni
competenti per territorio  l'ubicazione dei centri di  raccolta ed il
giorno di apertura.
                               Art. 3.
         Operazioni demandate alle associazioni di produttori
  Per le operazioni relative all'attivita' del centro di raccolta, le
associazioni di  produttori dovranno  istituire apposito  registro di
carico e  scarico, vidimato dalla regione  competente per territorio,
riportante in  entrata, le indicazioni relative  alle generalita' del
socio, le quantita' e varieta' del prodotto conferito in uscita.
  Il suddetto  registro deve  riportare, oltre  all'indicazione delle
quantita',  le  caratteristiche  qualitative del  prodotto  conferito
nonche'   gli  estremi   del   documento   di  trasporto.   Eventuale
documentazione probante  il trasporto  del prodotto,  in sostituzione
delle abolite  bolle di accompagnamento, dovra'  essere spedita dalle
associazioni  dei   produttori,  agli   assessorati  territorialmente
competenti per la zona di produzione e per la fase di trasformazione,
qualora non coincidenti.
  Le partite di patate, che sono' avviate dai centri di raccolta alle
industrie trasformatrici devono essere  accompagnate da una distinta,
vistata   dal   rappresentante   dell'associazione   dei   produttori
responsabile  del  centro  di  raccolta; tale  distinta  deve  essere
redatta in  triplice copia  e deve  recare la  suddivisione varietale
delle patate in questione.
  Delle tre copie della distinta,  una viene trattenuta dal centro di
raccolta,  mentre le  altre seguono  il vettore  fino all  impresa di
trasformazione.  Di   queste  due   copie  una  rimarra'   agli  atti
dell'impresa, l'altra  sara' vistata da un  responsabile dell'impresa
stessa  e consegnata  al vettore  per  la restituzione  al centro  di
raccolta.
                               Art. 4.
         Accertamento dei conferimenti e delle trasformazioni
  Al fine di verificare il  corretto andamento delle contrattazioni e
della consegna del prodotto  alle industrie utilizzatrici, le regioni
interessate istituiranno specifici gruppi di accertamento, incaricati
di esercitare, nel  corso della campagna, con cadenza  da valutarsi a
seconda delle esigenze locali per singole regioni e per le necessita'
che riterranno  opportune, presso  le imprese  di trasformazione  e i
centri di  raccolta, gli  opportuni controlli sul  conferimento della
materia prima e su ogni  altra attivita' connessa alla contrattazione
de quo ed alla relativa trasformazione.
  Allo  scopo di  favorire l'attivita'  di controllo  da parte  degli
organismi regionali, le industrie  dovranno istituire un registro sul
quale saranno annotati i quantitativi di prodotto acquistato, nonche'
i quantitativi di prodotto finito ottenuto.
  Le  risultanze   degli  accertamenti  effettuati   dagli  organismi
regionali  nei   centri  di  raccolta   e  presso  le   industrie  di
trasformazione, dovranno essere trasmesse all'A.I.M.A. da parte delle
regioni competenti, di  norma entro trenta giorni  dalla chiusura dei
centri  di raccolta  e dal  ricevimento del  prodotto da  parte delle
industrie.
  Gli  organismi  regionali  dovranno accertare  il  quantitativo  di
patate  entrate nelle  varie  industrie di  trasformazione nonche'  i
quantitativi di prodotto ottenuto da tale trasformazione.
  Tali  risultanze  sono  necessarie   al  fine  dell'erogazione  del
contributo spettante alle associazioni dei produttori.
                               Art. 5.
                          C o n t r a t t i
  I contratti devono essere stipulati utilizzando il modello unico di
contratto,  parte  integrante  dell'accordo e  debbono  prevedere  la
vendita diretta del prodotto,  dalle associazioni dei produttori alle
industrie di trasformazione.
  Sono  oggetto degli  aiuti previsti  dall'accordo solo  i contratti
stipulati entro i termini previsti dall'accordo interprofessionale in
argomento, che riguardino le  quantita' ripartite tra le associazioni
dei produttori come risulta dal prospetto allegato all'accordo.
  Copie  dei contratti  e  delle eventuali  cessioni dovranno  essere
inviate, a  cura delle associazioni  venditrici, al Ministero  per le
politiche agricole  - Direzione generale produzioni  agroalimentari e
forestali  - all'Azienda  di  Stato per  gli  interventi nel  mercato
agricolo  -  A.I.M.A.,  agli  assessorati  regionali  competenti  per
territorio, alle Unioni nazionali dei produttori (Unapa e Italpatate)
ed  alle  associazioni  nazionali   di  categoria  delle  aziende  di
trasformazione, sia privati che cooperative.
  Le  singole imprese  di trasformazione  informeranno, almeno  dieci
giorni  prima  dell'inizio   della  trasformazione,  gli  assessorati
dell'agricoltura competenti per territorio.
                               Art. 6.
           Dichiarazione delle associazioni dei produttori
  Le associazioni dei produttori  pataticoli dovranno comunicare, con
cadenza mensile,  alle rispettive  unioni, i quantitativi  di patate,
suddivisi  per   fasce  di  qualita',  consegnati   ad  ogni  singola
industria.
  Inoltre le medesime associazioni dovranno inviare, a fine campagna,
all'A.I.M.A. ed alle rispettive Unioni, una dichiarazione sostitutiva
di  notorieta', firmata  dal  legale rappresentante,  che attesti  il
pagamento    dei   prezzi    di   cui    all'art.   3    dell'accordo
interprofessionale ai propri associati.
                               Art. 7
        Contenuto della domanda di concessione del contributo
  La domanda  di contributo  da indirizzare all'A.I.M.A.  deve recare
indicati  il nome  e l'indirizzo  del richiedente  e le  modalita' di
pagamento.
  La domanda deve altresi' essere corredata dai seguenti documenti:
  a) certificato  di iscrizione alla camera  di commercio, attestante
anche  il pieno  e libero  esercizio dell'attivita'  commerciale, con
data di emissione non superiore ai sei mesi;
  b)   dichiarazione   regionale    attestante   la   validita'   del
riconoscimento dell'associazione dei produttori;
  c) certificazione antimafia richiesta nei tempi e nei modi previsti
per  legge  a  cura  degli  interessati  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 252 del 3 giugno 1998;
  d) indicazione dei quantitativi  di patate contrattati e consegnati
alle varie industrie di trasformazione, suddivisi per fasce;
  e)  copie delle  fatture debitamente  quietanzate dall'associazione
venditrice,  dalle quali  risulti  che la  stessa  abbia ottenuto  un
prezzo  pari  almeno  a  quelli  indicati,  a  seconda  della  scelta
contrattuale   e  della   destinazione  delle   patate,  all'art.   3
dell'accordo interprofessionale;
  f) una  dichiarazione con  la quale  l'associazione attesta  che il
trasformatore le ha  pagato un prezzo pari almeno  ai prezzi definiti
all'art. 3 dell'accordo;
  g)  le  distinte  previste   nel  precedente  art.  3,  debitamente
controfirmate e timbrate dall'associazione e dall'industria;
  h)  certificazione  della regione  in  ordine  alle risultanze  dei
controlli  di cui  all'art.  4 del  presente  disciplinare, presso  i
centri di raccolta e l'industria trasformatrice;
  i)  certificato rilasciato  dall'Unione di  appartenenza attestante
l'avvenuto pagamento  del prezzo di cui  all'art. 3 dall'associazione
dei produttori ai propri associati.
  L'A.I.M.A.  provvedera'  alla   liquidazione  del  contributo  alle
associazioni dopo il completamento delle operazioni di trasformazione
relative ai contratti con le stesse industrie.