LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in cui e' previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare dei corrispettivi per i servizi da essa resi in base a disposizioni di legge; Vista la propria delibera n. 11103 del 18 dicembre 1997, resa esecutiva, ad esclusione dell'art. 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 del 13 marzo 1998, con la quale, ai sensi ed ai fini di cui all'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono stati individuati per l'anno 1998 le tipologie di contribuzione ed i soggetti tenuti al relativo pagamento in relazione ai servizi resi dalla Consob in base a disposizioni di legge; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria; Visti, in particolare, i commi 2 e 5 dell'art. 214 del suddetto decreto legislativo n. 58/1998 a norma dei quali, rispettivamente, talune norme di legge sono abrogate ma continuano ad essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi dello stesso decreto legislativo n. 58/1998 e le disposizioni emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite continuano ad essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del decreto medesimo nelle corrispondenti materie; Vista la propria delibera n. 11520 del 1 luglio 1998 recante il regolamento di attuazione del ridetto decreto legislativo n. 58/1998, concernente la disciplina degli emittenti, pubblicata nel supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 17 luglio 1998; Attesa la necessita' di determinare, per l'esercizio 1999, le tipologie di contribuzione ed i soggetti tenuti al relativo pagamento; Delibera: Art. 1. Corrispettivo istruttorio 1. Sono tenuti a versare alla Consob, per l'esercizio 1999, un corrispettivo denominato "corrispettivo istruttorio": a) le societa' che chiedono: 1) l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, all'esercizio di uno o piu' servizi di investimento, con conseguente iscrizione all'albo di cui all'art. 20, comma 1, dello stesso decreto; 2) successivamente all'iscrizione all'albo, l'autorizzazione all'esercizio di uno o piu' servizi di investimento; b) le imprese di investimento comunitarie che chiedono l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998, all'esercizio di uno o piu' servizi disciplinati dallo stesso decreto non ammessi al mutuo riconoscimento; c) le imprese di investimento extracomunitarie che chiedono: 1) l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 28, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 58/1998, allo svolgimento di servizi di investimento e di servizi accessori, con conseguente iscrizione all'albo di cui all'art. 20, comma 1, dello stesso decreto; 2) successivamente all'iscrizione all'albo, l'autorizzazione all'esercizio di uno o piu' servizi di cui al precedente n. 1); d) le societa' di intermediazione mobiliare iscritte all'albo di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998 che chiedono alla commissione di vigilanza sui fondi pensione l'autorizzazione alla costituzione e gestione di fondi pensione aperti prevista dall'art. 9 del decreto legislativo n. 124/1993, da rilasciarsi d'intesa con la Consob; e) le societa' che chiedono l'iscrizione all'albo di cui all'art. 161, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998; f) le persone fisiche che chiedono l'iscrizione all'albo di cui all'art. 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998; g) i soggetti committenti di cui all'art. 136, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 58/1998 che inoltrano alla Consob, anche tramite l'intermediario incaricato, la documentazione di cui all'art. 68, comma 4, del regolamento Consob n. 11520/98 e le associazioni di azionisti di cui all'art. 136, comma 1, lettera e), dello stesso decreto legislativo n. 58/1998 che inoltrano alla Consob la documentazione di cui all'art. 70, comma 2, del predetto regolamento n. 11520/98; h) le societa' che chiedono: 1) l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, all'esercizio di mercati regolamentati; 2) l'approvazione, ai sensi dell'art. 63, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998, delle modifiche del regolamento del mercato; i) le societa' di gestione di mercati che chiedono il nullaosta, ai sensi dell'art. 67, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998, per l'avvio della procedura finalizzata al riconoscimento di mercati da esse gestiti da parte di autorita' di Stati extracomunitari; l) i gestori di mercati esteri che chiedono il riconoscimento, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998, di mercati da essi gestiti; m) la Monte Titoli S.p.a. per le richieste di approvazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 289/1986, delle modifiche del regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali; n) le societa' di gestione del risparmio iscritte all'albo di cui all'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, le societa' di investimento a capitale variabile iscritte all'albo di cui all'art. 44, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 58/1998 e gli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 58/1998 che inoltrano alla Consob la comunicazione prevista dall'art. 94, comma 1, del ridetto decreto, ovvero procedono, previo rilascio del nullaosta della Consob ai sensi delle disposizioni di attuazione dell'art. 95, comma 1, lettera a), del richiamato decreto, all'aggiornamento del prospetto pubblicato; o) gli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998 che, ai sensi delle disposizioni di attuazione dell'art. 42, comma 3, dello stesso decreto, intendono pubblicare il prospetto informativo ed il relativo documento integrativo, ovvero procedono all'aggiornamento di quest'ultimo previo rilascio del nullaosta della Consob; p) i soggetti istitutori di fondi pensione aperti di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 124/1993 che inoltrano alla Consob la comunicazione prevista dall'art. 94, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, ovvero procedono, previo rilascio del nullaosta della Consob ai sensi delle disposizioni di attuazione dell'art. 95, comma 1, lettera a), dello stesso decreto legislativo n. 58/1998, all'aggiornamento del prospetto pubblicato; q) i soggetti di cui alle precedenti lettere n), o) e p) che trasmettono annunci pubblicitari ai sensi dell'art. 101, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, nonche' gli altri soggetti che trasmettono i medesimi annunci limitatamente al caso di trasmissione degli stessi successiva alla data di deposito del prospetto informativo.