IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 49 dello statuto di autonomia per la regione Friuli-Venezia Giulia approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 8, concernente norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114, concernente la finanza regionale; Visto in particolare l'art 6, comma 3, del citato decreto legislativo n. 8 del 1997, il quale prevede una intesa tra il Governo e la regione per determinare l'ammontare delle riserve all'erario gia' disposte da leggi in vigore sino al 31 dicembre 1996; Vista la nota n. 26195 del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.Ge.SPA., in data 21 aprile 1997, nella quale si propone di assumere come base di calcolo la stima delle maggiori entrate previste dalle singole manovre finanziarie al netto delle eventuali riduzioni di gettito conseguenti a norme connesse e dall'incremento derivante dall'evoluzione territoriale dei tributi oggetto della riserva e segnatamente: il decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438; il decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243; la legge 24 dicembre 1993, n. 537; il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; la legge 28 dicembre 1995, n. 549; il decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425; Considerato che, il maggiore gettito ridotto come sopra indicato e' stato poi rapportato per ogni singolo tributo alle somme accertate, risultanti dai rendiconti generali dello Stato negli anni 1993, 1994 e 1995, nonche' alla previsione di competenza contenuta nel bilancio dello Stato nell'anno 1996; Considerato che le incidenze percentuali cosi' determinate sono state poi applicate, rispettivamente, per gli anni 1993, 1994 e 1995 al gettito regionale delle singole entrate accertate e per il 1996 al gettito delle singole entrate previste nel bilancio regionale; Considerato che dalla metodologia sopra descritta l'ammontare complessivo delle entrate riservate all'erario derivanti dai provvedimenti di risanamento della finanza pubblica per i singoli anni dal 1993 al 1996 e' di lire 493.690 milioni, come si evince dalla tabella allegata al presente decreto, espressa in miliardi di lire; Visto l'art. 1, comma 1, lettera ii), della legge 12 gennaio 1991, n. 13, che determina gli atti amministrativi da adottarsi nella forma di decreto del Presidente della Repubblica; Visto l'assenso del Ministero delle finanze espresso con nota n. 1813/97 del 13 maggio 1997; Vista l'intesa del presidente della regione, espressa con nota n. 2085/RAG/6.1A.16 del 19 giugno 1997; Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 25 settembre 1998 e del 3 dicembre 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; Decreta: Art. 1. Le maggiori entrate riservate all'erario dal 1993 al 1996 relative alla regione Friuli-Venezia Giulia sono complessivamente quantificate in lire 493.690 milioni.