IL RETTORE
  Visto il vigente statuto;
  Visto il regolamento didattico di Ateneo;
  Visto  il   testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione  superiore
approvato  con regio  decreto 31  agosto 1966  n. 1652,  e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  regio decreto  rettorale  30  settembre 1938,  n.  1652,
recante  disposizioni  sull'ordinamento  didattico  universitario  e,
successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge  19 novembre 1990, n. 341, recante  la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Visto  il decreto  del Presidente  della  Repubblica n.  25 del  27
gennaio 1998;
  Visto il decreto  ministeriale 6 marzo 1998, n.  267, attuativo del
decreto del Presidente della Repubblica su menzionato;
  Vista la relazione tecnica del nucleo di valutazione dell'Ateneo in
data  1 luglio  1998 in  ordine  alla proposta  di istituzione  delle
facolta' di ingegneria e giurisprudenza;
  Vista la  delibera in data 12  ottobre 1998 con la  quale il senato
accademico ha proposto l'istituzione delle citate facolta';
  Vista la delibera in data 13 ottobre 1998 con la quale il consiglio
di  amministrazione ha  deliberato in  conformita' alla  proposta del
senato accademico;
  Acquisito il parere favorevole  espresso dal comitato universitario
regionale di coordinamento nella seduta del 26 ottobre 1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Presso l'Istituto universitario navale  e' istituita la facolta' di
giurisprudenza. Alla facolta' di giurisprudenza afferiscono:
   il corso di laurea in giurisprudenza;
   il corso di laurea in scienze dell'amministrazione.
  I  titoli  di ammissione  ai  corsi  di  laurea della  facolta'  di
giurisprudenza sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni.