IL RETTORE Visto il vigente statuto; Visto il regolamento didattico di Ateneo; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1966 n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto rettorale 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e, successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 25 del 27 gennaio 1998; Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1998, n. 267, attuativo del decreto del Presidente della Repubblica su menzionato; Vista la relazione tecnica del nucleo di valutazione dell'Ateneo in data 1 luglio 1998 in ordine alla proposta di istituzione delle facolta' di ingegneria e giurisprudenza; Vista la delibera in data 12 ottobre 1998 con la quale il senato accademico ha proposto l'istituzione delle citate facolta'; Vista la delibera in data 13 ottobre 1998 con la quale il consiglio di amministrazione ha deliberato in conformita' alla proposta del senato accademico; Acquisito il parere favorevole espresso dal comitato universitario regionale di coordinamento nella seduta del 26 ottobre 1998; Decreta: Art. 1. Presso l'Istituto universitario navale e' istituita la facolta' di giurisprudenza. Alla facolta' di giurisprudenza afferiscono: il corso di laurea in giurisprudenza; il corso di laurea in scienze dell'amministrazione. I titoli di ammissione ai corsi di laurea della facolta' di giurisprudenza sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni.