IL MINISTRO DELLA SANITA' di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 7, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607, concernente l'attuazione della direttiva del Consiglio 92/45/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni; Visto l'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407; Ritenuto necessario stabilire le tariffe per il rilascio da parte del Ministero della sanita' del riconoscimento di idoneita' agli stabilimenti che producono e commercializzano carni di selvaggina uccisa a caccia; Decreta: Art. 1. Per il riconoscimento di idoneita' dei centri di lavorazione della selvaggina non pubblici, ai sensi dell'art. 7, comma 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607, deve essere pagata all'erario la tariffa di L. 2.000.000.