IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           di concerto con
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  7,  comma  7,   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 17  ottobre 1996,  n. 607, concernente  l'attuazione della
direttiva del Consiglio  92/45/CEE relativa a problemi  sanitari e di
polizia  sanitaria  in  materia  di  uccisione  di  selvaggina  e  di
commercializzazione delle relative carni;
  Visto l'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407;
  Ritenuto necessario stabilire  le tariffe per il  rilascio da parte
del  Ministero della  sanita'  del riconoscimento  di idoneita'  agli
stabilimenti  che producono  e commercializzano  carni di  selvaggina
uccisa a caccia;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per il riconoscimento di idoneita'  dei centri di lavorazione della
selvaggina  non pubblici,  ai sensi  dell'art. 7,  comma 1  e 3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607, deve
essere pagata all'erario la tariffa di L. 2.000.000.