IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Vista la legge  27 dicembre 1997, n. 449, ed  in particolare l'art.
39,  come  modificato dalla  legge  23  dicembre  1998, n.  448,  che
prevede,  al comma  2,  l'obiettivo della  riduzione complessiva  del
personale in servizio  alla data del 31 dicembre 1999,  in misura non
inferiore all'1,5 per cento del numero delle unita' in servizio al 31
dicembre 1997  e, al  comma 3,  la determinazione,  con deliberazione
trimestrale del  Consiglio dei Ministri, del  numero delle assunzioni
delle  singole  amministrazioni  dello Stato,  anche  ad  ordinamento
autonomo;
  Visto  il decreto  del Presidente  del Consiglio  dei Ministri,  di
concerto  con   il  Ministro  del   tesoro,  del  bilancio   e  della
programmazione economica, del  4 marzo 1998, con il  quale sono stati
individuati  i criteri  ed i  parametri per  la valutazione,  su basi
statistiche  omogenee,  del  numero  complessivo  dei  dipendenti  in
servizio  nelle amministrazioni  dello  Stato,  anche ad  ordinamento
autonomo;
  Visto, inoltre, il  comma 20 del citato art. 39  della legge n. 449
del 1997,  che prevede l'applicazione  del disposto  dei commi 2  e 3
anche agli  enti pubblici non  economici con organico  superiore alle
200 unita';
  Visto l'art. 36, comma 4,  del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, come modificato dal decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 80,
il quale  subordina l'avvio delle  procedure di reclutamento,  per le
amministrazioni  dello Stato,  anche  ad  ordinamento autonomo,  alla
previa deliberazione  del Consiglio  dei Ministri, adottata  ai sensi
del citato art. 39;
  Visto  l'art.  28  del  decreto legislativo  n.  29  del  1993,come
modificato dal decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387;
  Visti i decreti del Presidente della  Repubblica 18 giugno 1998 e 3
novembre  1998,  relativi  rispettivamente  al  primo  e  al  secondo
contingente di personale da assumere;
  Considerato che con tali decreti  e' stato autorizzato un numero di
assunzioni pari a 8.520 unita';
  Considerato  che  altre  3.800 assunzioni  sono  state  autorizzate
espressamente  dallo stesso  art. 39  della citata  legge n.  449 del
1997;
  Ritenuto che il numero di  assunzioni autorizzate per il 1998, pari
a  12.320 unita',  rappresenti il  contingente massimo  autorizzabile
nell'anno  ai  fini  del  conseguimento  dell'obiettivo  previsto  di
riduzione del personale in servizio;
  Considerato che il vincolo dato  da tale obiettivo ha consentito di
soddisfare   solo   parzialmente   le   richieste   pervenute   dalle
amministrazioni, sulla base delle priorita'  e di rigorosi criteri di
ripartizione percentuale;
  Considerato  che   occorre  tenere  conto   prioritariamente  delle
esigenze espressamente richiamate dall'articolo 39 della legge n. 449
del 1997 ed in particolare delle esigenze di sicurezza pubblica;
  Tenuto  conto  altresi' delle  esigenze  di  estrema necessita'  ed
urgenza segnalate da talune amministrazioni successivamente al citato
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1998;
  Ritenuto  di  dover  assicurare  la continuita'  dei  flussi  delle
assunzioni programmate  e quindi di procedere  a nuove autorizzazioni
ad  assumere, sulla  base delle  richieste rimaste  insoddisfatte nel
corso del 1998;
  Considerato infine  che il raggiungimento degli  indici percentuali
di riduzione previsti esige il  controllo puntuale delle richieste di
avvio delle procedure di reclutamento e il loro contenimento;
  Vista in  deliberazione del  Consiglio dei Ministri  dell'8 gennaio
1999;
  Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  In  attesa dei  dati  definitivi  sul  numero di  personale  in
servizio al 31 dicembre 1998, alle amministrazioni dello Stato, anche
ad  ordinamento autonomo,  e  agli enti  pubblici  non economici  con
organico  superiore a  200  unita', e'  assegnato  un contingente  di
assunzioni  pari complessivamente  a  4.547  unita', attribuito  alle
singole  amministrazioni  come  da  tabella 1  allegata  al  presente
decreto.
  2.  Per   quanto  non  diversamente  disposto,   restano  ferme  le
disposizioni dei  decreti del  Presidente della Repubblica  18 giugno
1998 e 3 novembre 1998.