IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare l'art. 39, come modificato dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevede, al comma 2, l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1999, in misura non inferiore all'1,5 per cento del numero delle unita' in servizio al 31 dicembre 1997 e, al comma 3, la determinazione, con deliberazione trimestrale del Consiglio dei Ministri, del numero delle assunzioni delle singole amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 4 marzo 1998, con il quale sono stati individuati i criteri ed i parametri per la valutazione, su basi statistiche omogenee, del numero complessivo dei dipendenti in servizio nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo; Visto, inoltre, il comma 20 del citato art. 39 della legge n. 449 del 1997, che prevede l'applicazione del disposto dei commi 2 e 3 anche agli enti pubblici non economici con organico superiore alle 200 unita'; Visto l'art. 36, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, il quale subordina l'avvio delle procedure di reclutamento, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alla previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata ai sensi del citato art. 39; Visto l'art. 28 del decreto legislativo n. 29 del 1993,come modificato dal decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998 e 3 novembre 1998, relativi rispettivamente al primo e al secondo contingente di personale da assumere; Considerato che con tali decreti e' stato autorizzato un numero di assunzioni pari a 8.520 unita'; Considerato che altre 3.800 assunzioni sono state autorizzate espressamente dallo stesso art. 39 della citata legge n. 449 del 1997; Ritenuto che il numero di assunzioni autorizzate per il 1998, pari a 12.320 unita', rappresenti il contingente massimo autorizzabile nell'anno ai fini del conseguimento dell'obiettivo previsto di riduzione del personale in servizio; Considerato che il vincolo dato da tale obiettivo ha consentito di soddisfare solo parzialmente le richieste pervenute dalle amministrazioni, sulla base delle priorita' e di rigorosi criteri di ripartizione percentuale; Considerato che occorre tenere conto prioritariamente delle esigenze espressamente richiamate dall'articolo 39 della legge n. 449 del 1997 ed in particolare delle esigenze di sicurezza pubblica; Tenuto conto altresi' delle esigenze di estrema necessita' ed urgenza segnalate da talune amministrazioni successivamente al citato decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1998; Ritenuto di dover assicurare la continuita' dei flussi delle assunzioni programmate e quindi di procedere a nuove autorizzazioni ad assumere, sulla base delle richieste rimaste insoddisfatte nel corso del 1998; Considerato infine che il raggiungimento degli indici percentuali di riduzione previsti esige il controllo puntuale delle richieste di avvio delle procedure di reclutamento e il loro contenimento; Vista in deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 1999; Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Decreta: Art. 1. 1. In attesa dei dati definitivi sul numero di personale in servizio al 31 dicembre 1998, alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unita', e' assegnato un contingente di assunzioni pari complessivamente a 4.547 unita', attribuito alle singole amministrazioni come da tabella 1 allegata al presente decreto. 2. Per quanto non diversamente disposto, restano ferme le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998 e 3 novembre 1998.