IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Sentito il Ministro della difesa; Vista la legge 5 maggio 1989, n. 160; Vista la legge 21 dicembre 1996, n. 665, concernente la trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in ente di diritto pubblico economico e, in particolare, l'art. 7, punto 3),che dispone che la tassa istituita con decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, costituisce una tariffa; Considerato che ai sensi dell'art. 5, punto 4), del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge n. 160/1989, occorre determinare il coefficiente unitario di tassazione di terminale per l'anno 1998, dividendo il costo che l'A.A.A.V.T.A.G. (ora E.N.A.V.), prevede di sostenere per tale anno per fornire i servizi di assistenza di terminale nel complesso degli aeroporti nei quali si sviluppa singolarmente un traffico in unita' di servizio non inferiore all'1,5% del totale delle unita' di servizio fornite dall'ente sull'intera rete aeroportuale, per il numero totale delle unita' di servizio di terminale che si prevede saranno prodotte; Considerato che, in base ai dati forniti dall'ente e previsto in L. 144.479.591.025 il costo complessivo per il 1998, dei servizi di terminale negli aeroporti suddetti; Considerato che il numero complessivo delle unita' di servizio di terminale previste dall'E.N.A.V. per l'anno 1998, e' pari a L. 47.614.254; Vista la delibera n. 324, adottata dal Consiglio di amministrazione dell'ente in data 27 novembre 1997, con la quale viene proposta la misura del coefficiente unitario di tariffazione di terminale per l'anno 1998; Considerato che ai sensi dell'art. 5, punto 7), del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge n. 160/1989, deve essere assicurata la copertura dell'intero costo dei servizi di assistenza di terminale; Considerato che ai sensi dell'art. 5, punto 5), del decreto-legge n. 77/1989, convertito nella legge n. 160/1989, per i soli voli nazionali la tassa di terminale si applica nella misura ridotta del 50%; Decreta: E' approvato: a) il coefficiente unitario di tariffazione di terminale (CTT) per l'anno 1998 per i servizi di assistenza in terminale ai voli internazionali, nella misura di lire 3.034,38, commisurata al 100% del costo sostenuto dall'ente per tale tipo di traffico; b) il coefficiente unitario di tariffazione di terminale (CTT) per l'anno 1998 per i servizi di assistenza in terminale ai voli nazionali, nella misura di lire 1.517,19, commisurata al 50% del coefficiente di tariffazione di terminale per i servizi resi al traffico internazionale. Il presente decreto entra in vigore due mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 ottobre 1998 Il Ministro dei trasporti e della navigazione Burlando p. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Cavazzuti Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1999 Registro n. 1 Trasporti e navigazione, foglio n. 14