IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, relativa ad interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa; Viste le direttive emanate, ai sensi della legge sopra citata, dal comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET) con delibera del 31 marzo 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 91 del 17 aprile 1992) e viste le ulteriori determinazioni assunte da quel Comitato con delibera 18 maggio 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 1992) e con delibera 7 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale n. 217 del 15 settembre 1993), concernente l'autorizzazione alla contrazione di mutui per la realizzazione di parcheggi e di sistemi di trasporto rapido di massa, disposta in relazione alle previsioni dell'art. 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498; Visti l'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che, in attuazione della delega contenuto al comma 24 della norma citata, ha disciplinato le funzioni dei comitati soppressi ai sensi del comma 21 dello stesso articolo e tra i quali figura incluso il CIPET; Visto il decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, che, all'art. 4, reca disposizioni in materia di sistemi di trasporto rapido di massa; Visto l'art. 1 del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 199, da ultimo reiterato con il decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, che, al comma 1, rifinanzia l'art. 9 della menzionata legge n. 211/1992; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, con il quale, in attuazione della delega contenuta all'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, sono state dettate le disposizioni per l'unificazione del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica ed e' stata, in tale contesto, prevista l'istituzione del nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici; Visto l'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, che, al fine di agevolare la prosecuzione degli interventi concernenti i trasporti rapidi di massa di cui all'art. 9 della citata legge n. 211/1992, consente, a favore di interventi gia' approvati, l'elevazione dell'apporto statale sino al limite massimo del 60% del costo degli interventi stessi ed a tal fine autorizza, a decorrere dal 1997, un contributo di 5,7 miliardi annui, demandando al Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Ministro per i problemi delle aree urbane, di formulare proposte a questo Comitato ai sensi della norma richiamata; Visto l'art. 3, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 194, che, per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge n. 211/1992, prevede, alla lettera a), l'utilizzo dei 75 miliardi di cui alla tabella D della legge 28 dicembre 1995, n. 550, quale importo attualizzato per la realizzazione di opere da approvare con delibera di questo Comitato, e che autorizza, alla lettera b), un ulteriore limite d'impegno trentennale di 20 miliardi da destinare, nel limite di 15 miliardi, ad integrazione del contributo statale per interventi gia' approvati, sino al massimo sopra indicato; Viste le proprie delibere in data 20 novembre 1995 (Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 1996), 8 maggio 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 160 del 10 luglio 1996), 27 novembre 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1997, errata corrige in Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 1997) e 30 gennaio 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 1997), con le quali questo Comitato ha proceduto al riparto delle risorse recate dall'art. 9 della legge n. 211/1992, come sopra rifinanziato, attenendosi alla graduatoria compilata dalla Commissione di alta vigilanza, di cui alla legge n. 204/1995, alla stregua dei criteri elaborati dal CIPET e ponendo un tetto del 50% al contributo statale; Viste in particolare, tra le delibere sopra richiamate, le delibere del 27 novembre 1996 e del 30 gennaio 1997 con le quali quote di contributo non ancora assegnate alle aree metropolitane sono state accantonate per il parziale finanziamento dell'intervento di Napoli - linea tranviaria rapida Piedigrotta-S. Giovanni a Teduccio, ed e' stato fissato il termine entro cui il comune di Napoli doveva ottemperare alle prescrizioni di ordine progettuale formulate dalla menzionata Commissione di alta vigilanza; Vista la propria delibera in data 26 giugno 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 1997) con la quale e' stata concessa al comune di Napoli una proroga in sanatoria del termine di cui sopra; Vista la propria delibera in data 25 settembre 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 275 del 25 novembre 1997), con la quale questo Comitato medesimo ha preso atto che il Ministero dei trasporti e della navigazione ha provveduto a quantificare il contributo definitivo per gli interventi pervenuti allo stadio di approvazione della progettazione esecutiva (tra i quali figura incluso l'intervento relativo alla metropolitana di Genova: tratte Brin-Canepari e Principe-Brignole) ed ha provveduto ad assegnare in via programmatica alla linea 1 della metropolitana di Napoli - 1 lotto funzionale della tratta Dante-Garibaldi, quote annue di contributo residue a carico dei limiti d'impegno indicati all'art. 9 della legge n. 211/1992 e quote resesi disponibili a seguito della suddetta determinazione del contributo definitivo, riservandosi di procedere alla definitiva assegnazione delle risorse di cui sopra non appena esaurita la procedura prevista dall'art. 5, comma 1, della stessa legge; Vista la propria delibera n. 63/98 del 9 luglio 1998, con la quale questo Comitato, in attuazione del disposto dell'art. 1 del menzionato decreto legislativo n. 430/1997, ha proceduto ad adeguare il proprio regolamento interno, demandando a successive delibere l'istituzione di apposite commissioni per l'esercizio delle attribuzioni riferite a questioni di particolare rilevanza generale ed intersettoriale ed annoverando tra le istituende commissioni la commissione infrastrutture; Vista la propria delibera in data 5 agosto 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1998) con la quale sono state istituite le suddette commissioni e ne sono stati definiti compiti, composizione e strutture di supporto; Vista la nota n. 11392 del 17 luglio 1997, con la quale il Ministro dei trasporti e della navigazione ed il Ministro dei lavori pubblici rappresentano l'opportunita' di adeguare le procedure per l'assegnazione di ulteriori disponibilita' per i sistemi di trasporto rapido di massa, anche in relazione a nuove esigenze che si sono nel frattempo verificate; Vista la nota n. 120(55)211/NA del 30 settembre 1998 con cui il Ministero dei trasporti e della navigazione ha chiesto, a favore della linea 1 della metropolitana di Napoli - 1 lotto funzionale della tratta Dante-Garibaldi, la definitiva assegnazione delle risorse programmaticamente destinate con la richiamata delibera 25 settembre 1997, comunicando che nella seduta del 3 dicembre 1997 la citata Commissione di alta vigilanza aveva espresso parere favorevole in ordine a detto finanziamento in considerazione della rilevante valenza trasportistica dell'intervento; Vista la nota n. 929(55)/211 del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 12 ottobre 1998, confermata con nota n. 13820 in data 16 stesso mese del medesimo Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici, con la quale viene proposto l'utilizzo di parte dei fondi stanziati dalle richiamate leggi n. 30/1998 e n. 194/1998 al fine di elevare il contributo statale per gli interventi di Genova (linea metropolitana: tratte Brin-Canepari e Principe-Brignole), Spoleto (percorsi meccanizzati) e Padova (tramvia Fornace Morandi-Prato della Valle) sino al nuovo limite massimo previsto; Vista la citata nota del 16 ottobre 1998, con la quale e' stato, tra l'altro, proposto di assegnare all'intervento relativo alla linea tranviaria rapida di Napoli le quote di contributo accantonate con la delibera 27 novembre 1997 ed e' stato al riguardo precisato che la suddetta Commissione di alta vigilanza si e' pronunciata positivamente sull'ulteriore documentazione progettuale trasmessa dal comune; Vista la nota n. 982(55)211/BO del 19 ottobre 1998 con la quale il Ministro dei trasporti e della navigazione chiede la rettifica in diminuzione del costo totale dell'intervento concernente la rete tranviaria di Bologna, ammesso a finanziamento con la menzionata delibera dell'8 maggio 1996, specificando che la discordanza tra il costo indicato in delibera (461,78 miliardi di lire) ed il costo quantificato in sede di progettazione esecutiva, pari a 397,438 miliardi di lire, e' imputabile ad un'erronea sopravvalutazione, da parte del comune, del numero di unita' motrici necessarie per l'espletamento del servizio interessato e proponendo di riprodurre l'originale previsione di spesa formulata nel marzo 1994 dal comune stesso e sulla quale era stata parametrata la contribuzione statale; Vista la nota n. 1787 (SEGR) B.4.5. del 12 novembre 1998 con la quale il Ministero dei trasporti e della navigazione fornisce ulteriori elementi di valutazione e trasmette documentazione di supporto; Preso atto che nella seduta del 13 novembre 1998 la commissione infrastrutture ha effettuato una prima valutazione di tutte le proposte contenute nelle note citate, pronunziandosi positivamente in ordine a quelle sopra illustrate e rilevando l'opportunita' di rivisitare - preliminarmente all'esame delle altre proposte ed in linea con le indicazioni di principio espresse nella nota del 17 luglio 1997 - i criteri alla cui stregua procedere all'assegnazione delle risorse disponibili che non risultino gia' finalizzate per legge ed in modo da tener conto, tra l'altro, delle esigenze di carattere ambientale; Considerato che sono stati effettuati gli adempimenti previsti da questo comitato per la definitiva assegnazione delle risorse riservate alla linea tranviaria rapida di Napoli ed alla metropolitana linea 1: tratta Dante-Garibaldi della medesima citta'; Considerato che il Ministero dei trasporti e della navigazione, con apposita circolare in data 12 ottobre 1998, ha indicato a tutti i soggetti attuatori le condizioni per poter fruire dell'elevazione del contributo statale prevista dalle richiamate leggi n. 30/1998 e n. 194/1998 e che il medesimo Ministero ha specificato di aver verificato che per gli interventi proposti per l'integrazione del finanziamento sussistono i requisiti previsti; Considerato che, secondo la "lettera" dei richiamati provvedimenti normativi, l'elevazione del contributo statale sino al ricordato tetto del 60% e' da imputare alle risorse a cio' specificatamente destinate dai provvedimenti stessi, fermo restando che le disponibilita' conseguenti alla rideterminazione del contributo originariamente concesso agli interventi gia' approvati, che non sono state gia' allocate, verranno successivamente finalizzate da questo comitato al finanziamento di nuovi progetti; Ritenuto quindi di condividere le valutazioni formulate dalla commissione infrastrutture, assegnando comunque, come prospettato dal Ministero dei trasporti e della navigazione, all'intervento relativo alla linea tranviaria rapida di Napoli un contributo annuo che, al tasso ora vigente, attivi un volume d'investimenti pari a quello considerato in sede di accantonamento delle relative risorse; Ritenuto di formulare indicazioni per accelerare le procedure di assegnazione delle ulteriori disponibilita', attesa la rilevanza che lo sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa assume nel contesto delle linee di politica nazionale per la riduzione dell'emissione dei gas serra definite nell'odierna seduta; Delibera: 1. Assegnazioni definitive. 1.1 Linea tranviaria rapida di Napoli. E' approvato, ai sensi dell'art. 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, l'intervento di cui appresso: linea tranviaria rapida di Napoli - tratta Piedigrotta-S. Giovanni a Teduccio. Al suddetto intervento e' destinata annualmente - come indicato nella parte 1 del prospetto allegato alla presente delibera, della quale il prospetto stesso forma parte integrante - una quota delle disponibilita' di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, nella misura massima di lire 12.147 milioni di lire annue per la durata di trenta anni a decorrere dal 1998 ed utilizzando a tal fine quota del limite d'impegno accantonato nella delibera 27 novembre 1996. 1.2. Linea 1 della metropolitana di Napoli. E' approvato, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 211/1992, l'intervento di cui appresso: linea 1 della metropolitana di Napoli - 1 lotto funzionale della tratta Dante-Garibaldi. Al suddetto intervento sono definitivamente assegnate le risorse individuate nella delibera 25 settembre 1997 e piu' specificatamente, come indicato nell'allegato prospetto, una quota annua di contributo di 12.592,5 milioni di lire per ventotto anni, a valere sul limite d'impegno di 175 miliardi di lire previsto dall'art. 9 della legge n. 211/1992, ed una quota annua di contributo di 2.398,3 milioni di lire per trenta anni a valere sul limite d'impegno di 50 miliardi di lire di cui al medesimo art. 9 della legge n. 211/1992. 1.3. Disposizioni comuni. In relazione alle operazioni di finanziamento con la Cassa depositi e prestiti il relativo contributo sara' ceduto, direttamente e per l'intero periodo previsto, dal Ministero dei trasporti e della navigazione alla Cassa stessa, che provvedera' a concedere all'ente beneficiario il relativo mutuo d'importo corrispondente al valore attualizzato del contributo cosi' ceduto, calcolato applicando un tasso di sconto pari al tasso d'interesse vigente per i mutui di detta Cassa. Agli interventi di cui sopra si applicano le disposizioni di cui ai punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1 e 4.2. della richiamata delibera del 30 gennaio 1997. Resta quindi in particolare confermato che le quote di contributo indicate nell'allegato prospetto sono da intendere quali misure massime per assicurare il finanziamento del 50% del costo complessivo dell'intervento. Entro tale limite, l'importo definitivo del contributo da assegnare agli interventi stessi sara' quantificato dal Ministero dei trasporti e della navigazione a seguito dell'approvazione della progettazione esecutiva e tenuto conto delle informazioni relative ai parcheggi di cui al punto 3.1 della richiamata delibera del 30 gennaio 1997. Resta altresi' confermato che l'esito negativo della verifica sull'effettiva sussistenza dei cofinanziamenti dichiarati dall'ente concedente o comunque la mancata approvazione del progetto esecutivo comporteranno l'automatica caducazione del finanziamento statale. 2. Modifiche delibere precedenti. 2.1. Elevazione contributo statale al 60%. Il contributo a carico dell'art. 9 della legge n. 211/ 1992, come sopra rifinanziato, viene elevato al 60% del costo complessivo per gli interventi appresso indicati: a tal fine - a carico delle risorse stanziate all'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 - viene assegnata la quota di contributo nei limiti massimi accanto a ciascun intervento specificata per il periodo di trenta anni a decorrere dal 1997 in termini di autorizzazione di legge e tenendo conto che nell'apposito capitolo del bilancio del Ministero dei trasporti e della navigazione relativo al 1998 risultano stanziate le quote corrispondenti ai limiti d'impegno 1997 e 1998. (Importi in milioni) ===================================================================== Previsioni Intervento Contributo volume aggiuntivo investimenti _____________________________________________________________________ Genova: linea metropolitana: tratte Brin-Canepari/Principe-Brignole 3.727 56.000 Spoleto: sistema di mobilita' alternativa centro storico (percorsi meccanizzati) 135 2.022 Padova: tranvia Fornace Morandi-Prato della Valle 810 12.174 Poiche', giusta quanto precisato, le quote di cui sopra rappresentano limiti massimi, l'importo definitivo del contributo aggiuntivo di cui al presente punto resta determinato nella misura occorrente per sviluppare, al tasso corrente all'epoca di effettiva accensione di mutui, il volume d'investimenti accanto a ciascuna voce riportato. Il riepilogo dei finanziamenti sinora destinati agli interventi de quo, a carico della legge n. 211/1992 e successivi rifinanziamenti, risulta dalla parte II dell'allegato prospetto con la precisazione che per l'intervento relativo alla metropolitana di Genova viene indicato il contributo originario definitivo come quantificato nel prospetto allegato alla menzionata delibera, mentre per gli altri due interventi non e' stata ancora effettuata analoga quantificazione. 2.2. Rettifica costo complessivo dell'intervento. Il costo complessivo dell'intervento concernente la rete tranviaria di Bologna, ammesso a finanziamento con delibera 8 maggio 1996 a valere sulle risorse recate dall'art. 1 del decreto-legge n. 199/1996, convertito dalla legge n. 611/1996, viene rettificato in 395 miliardi di lire. Il valore della contribuzione statale, nella misura massima indicata nella citata delibera e riportata alla parte III dell'allegato prospetto, e' quindi da intendere riferito al 50% del costo complessivo di cui sopra. 3. Verifiche. Il nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica effettuera' le verifiche di competenza, in coordinamento con il Ministero dei trasporti e della navigazione, nella fase di concreta realizzazione degli interventi finanziati a carico delle risorse di cui alla legge n. 211/1992 e successivi rifinanziamenti, nonche' in tutto o in parte a carico delle risorse per le aree depresse di cui all'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341; al decreto-legge 1 luglio 1996, n. 344, da ultimo reiterato con il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, ed all'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. 4. Relazioni. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, anche sulla base dei lavori della Commissione di alta vigilanza, provvedera' a sottoporre, entro il 31 gennaio 1999, alla commissione infrastrutture, per il successivo inoltro a questo comitato, una relazione sullo stato di attuazione del complessivo programma d'interventi finanziato da questo comitato medesimo a carico degli stanziamenti previsti dagli articoli 9 e 10 della legge n. 211/1992 e successivi rifinanziamenti, nonche' a valere sulle risorse per le aree depresse di cui alle leggi richiamate al punto precedente. La suddetta relazione evidenziera' in particolare i risultati conseguiti in tema di soddisfacimento delle esigenze di mobilita', nonche' le ulteriori misure necessarie anche per assicurare maggiore fruibilita' delle opere programmate: a tali fini ricomprendera' anche elementi sullo stato di attuazione del programma di ammodernamento delle ferrovie concesse e delle ferrovie in gestione governativa previsto dalla legge 22 dicembre 1986, n. 910, e successive modifiche ed integrazioni, in modo da offrire un quadro organico delle iniziative avviate in materia a carico delle diverse fonti di finanziamento. Il citato Ministero provvedera' ad aggiornare la relazione di cui sopra entro il 31 gennaio di ciascun anno, sino alla completa realizzazione del programma di cui trattasi. 5. Allocazione ulteriori risorse. Il Ministero dei trasporti e della navigazione provvedera' a quantificare, in base al tasso vigente, la quota del contributo annuo definitivo base per gli interventi di Spoleto e Padova citati al precedente punto 2.1 e per gli altri interventi non inclusi nel prospetto allegato alla delibera 25 settembre 1997 e dei quali e' stata approvata la progettazione esecutiva. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Dipartimento per le aree urbane e tenendo conto delle indicazioni espresse dal Ministero dell'ambiente ai fini di garantire lo "sviluppo sostenibile", sottoporra' alla commissione infrastrutture la proposta di definizione dei criteri per l'allocazione delle disponibilita' conseguenti alla quantificazione di cui sopra e delle ulteriori risorse recate dalle norme di rifinanziamento della legge n. 211/1992. Questo Comitato conferma comunque l'invito, formulato nella parte finale della delibera del 25 settembre 1997, a ricercare soluzioni atte ad assicurare l'integrazione del finanziamento della tratta Dante-Garibaldi della linea 1 della metropolitana di Napoli sino all'importo massimo di ulteriori 350 miliardi, rispetto al finanziamento di cui alla presente delibera ed al cofinanziamento posto a disposizione del Ministero dei trasporti e della navigazione nell'ambito dei fondi ad esso assegnati in sede di riparto delle risorse recate dall'art. 1 della legge n. 135/1997. Roma, 19 novembre 1998 Il Presidente: D'Alema Registrata alla Corte dei conti il 2 febbraio 1999 Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 83