LA COMMISSIONE DI VIGILANZA
                         SUI FONDI PENSIONE
  Visto il decreto  legislativo 21 aprile 1993, n.  124, e successive
modifiche ed integrazioni (di seguito  decreto legislativo n. 124 del
1993);
  Visto l'art. 16, comma 2, del  decreto legislativo n. 124 del 1993,
come sostituito dall'art.  13 della legge 8 agosto 1995,  n. 335, che
ha  istituito la  commissione  di vigilanza  sui  fondi pensione  (di
seguito commissione  di vigilanza), dotata di  personalita' giuridica
di  diritto  pubblico, con  lo  scopo  di  perseguire la  corretta  e
trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalita'
del sistema di previdenza complementare;
  Visto l'art. 16, comma 3, del  decreto legislativo n. 124 del 1993,
come modificato dall'art.  13 della legge 8 agosto 1995,  n. 335, che
dispone, tra l'altro,  in ordine al funzionamento ed  ai principi che
disciplinano  l'attivita'  e  l'organizzazione della  commissione  di
vigilanza;
  Vista la legge 7  agosto 1990, n. 241 (di seguito  legge n. 241 del
1990), recante nuove norme  in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n.
352 (di  seguito decreto del  Presidente della Repubblica n.  352 del
1992), concernente  il regolamento per la  disciplina delle modalita'
di  esercizio e  dei casi  di esclusione  del diritto  di accesso  ai
documenti amministrativi, in attuazione  dell'art. 24, comma 2, della
legge n. 241 del 1990;
  Visto in  particolare l'art. 22,  comma 3,  della legge n.  241 del
1990, che rimette alle singole  amministrazioni di adottare le misure
organizzative idonee  a garantire il  diritto di acceso  ai documenti
amministrativi;
  Ravvisata la necessita' di dare attuazione alle disposizioni di cui
all'art. 22,  comma 3, della  legge n. 241  del 1990, ed  all'art. 1,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992,
sopra richiamati;
                              Delibera:
  Sono approvate le misure  organizzative per l'esercizio del diritto
di accesso  ai documenti  amministrativi in attuazione  dell'art. 22,
comma 3, della legge n. 241 del 1990 di seguito riportate:
                               Art. 1.
                    Oggetto del diritto di accesso
  1. Il  diritto di  accesso puo' essere  esercitato in  relazione ai
documenti  inerenti  le materie  non  elencate  nel "Regolamento  per
l'individuazione delle categorie di documenti sottratti all'accesso",
emanato dalla  commissione di vigilanza  ai sensi dell'art.  24 della
legge n. 241 del 1990, cui si fa rinvio.
  2. Nell'ambito delle  categorie per le quali  e' ammesso, l'accesso
e' consentito sia ai documenti originali sia a copie di essi. Qualora
l'accesso  ai  documenti originali  non  sia  possibile senza  recare
pregiudizio al  diritto di  riservatezza di persone  fisiche, persone
giuridiche, gruppi,  imprese e associazioni, ovvero  senza violare il
segreto d'ufficio, l'accesso agli  stessi e' consentito limitatamente
alle parti la cui visione non comporti il pregiudizio o la violazione
predetti.
  3.  Il diritto  di  accesso si  intende,  comunque, realizzato  con
l'integrale   pubblicazione  dei   documenti  nel   Bollettino  della
commissione  di  vigilanza o  altra  adeguata  forma di  pubblicita',
comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici
o telematici.