IL DIRETTORE REGIONALE
                   del Dipartimento delle entrate
                          per la Lombardia
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  602, e  le successive  modificazioni ed  integrazioni, contenente
disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1988,
n.  43, e  le successive  modificazioni, istitutivo  del servizio  di
riscossione dei tributi e di altre  entrate dello Stato ed altri enti
pubblici;
  Visto l'art. 5,  comma 4, della legge 28 febbraio  1997, n. 30, che
ha  introdotto  un  ulteriore  comma  all'art.  19  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  Vista la  circolare n. 260/E del  5 novembre 1998, con  la quale e'
stata conferita  ai direttori  regionali delega per  l'adozione degli
atti di applicazione e di  diniego delle speciali agevolazioni di cui
agli  articoli 19,  commi  terzo e  quarto, e  39,  sesto comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  Vista l'istanza prodotta in data 23  febbraio 1998, con la quale la
societa'  Grafiche Jodice  S.r.l., con  sede in  Rosate (Milano),  ha
chiesto  l'applicazione dei  benefici agevolativi  previsti dall'art.
19,  quarto comma,  del decreto  del Presidente  della Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di imposta dovuto
in base  a dichiarazione  afferente l'anno  1992, iscritto  nei ruoli
posti in riscossione alla scadenza  di febbraio 1998 per l'importo di
L.   94.978.231   adducendo   di  trovarsi,   allo   stato   attuale,
nell'impossibilita' di corrispondere il predetto importo, ma di poter
adempiere   l'obbligazione  tributaria   previo  accoglimento   delle
avanzate richieste;
  Considerato  che, dall'istruttoria  esperita secondo  le istruzioni
impartite con  la circolare n. 284/E  del 31 ottobre 1997,  e' emerso
che    il   pagamento    immediato    aggraverebbe   la    situazione
economicofinanziaria dell'istante, con  la conseguente impossibilita'
di salvaguardare i livelli occupazionali  e di assicurare e mantenere
il   proseguimento  delle   attivita'  produttive   della  menzionata
societa';
  Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma
dell'art. 19  del citato decreto  del Presidente della  Repubblica n.
602/1973;
                              Decreta:
  Il carico tributario di L. 94.978.231, dovuto dalla Grafiche Jodice
S.r.l., deve  essere rideterminato dalla sezione  staccata di Milano,
calcolando, in  luogo delle  irrogate sanzioni che  rimangono sospese
fino  all'esatto e  puntuale adempimento  di quanto  disposto con  il
presente  decreto, sul  debito d'imposta,  gli interessi  sostitutivi
nella  misura del  9% annuo,  a  decorrere dal  giorno successivo  al
termine fissato  per la  presentazione della dichiarazione  annuale e
fino  alla data  di  scadenza della  prima o  unica  rata del  ruolo;
all'esatto  adempimento  i  ruoli  gia' sospesi  saranno  oggetto  di
tempestivo provvedimento di sgravio.
  Il carico  cosi' determinato,  che tiene conto  dell'imposta, degli
interessi  per  ritardata  iscrizione   a  ruolo  e  degli  interessi
sostitutivi del 9% annuo e' ripartito in dieci rate a decorrere dalla
scadenza di aprile 1999.
  Nel  provvedimento di  esecuzione,  va  riportato l'intero  importo
dovuto  e  sullo  stesso  calcolato l'ammontare  degli  interessi  di
prolungata  rateazione   ai  sensi  dell'art.  21   del  decreto  del
Presidente  della Repubblica  29 settembre  1973, n.  602; la  citata
sezione staccata  provvedera', altresi',  a tutti gli  adempimenti di
propria competenza che si rendessero necessari.
  L'efficacia del  presente decreto resta comunque  condizionata alla
prestazione di idonea garanzia, anche fidejussoria, per la quotaparte
di credito eventualmente  non tutelato dagli atti  esecutivi posti in
essere dall'agente di riscossione sui beni strumentali ed immobiliari
dell'azienda.
  Il  mancato pagamento  di  due rate  consecutive  produrra' per  il
contribuente l'automatica decadenza del beneficio accordatogli.
  L'agevolazione sara' revocata, con  decreto del direttore regionale
delle entate ove vengano a cessare  i presupposti in base ai quali e'
stata  concessa  ovvero ove  sopravvengano  fondati  pericoli per  la
riscossione.
  Nel caso  di decadenza  o revoca  del beneficio,  il concessionario
riprendera' la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei
ruoli,  l'eventuale  quotaparte di  interesse  al  9%, nel  frattempo
versata  dalla societa',  con  il ricalcolo  degli  interessi di  cui
all'art.  21 rapportati  al  periodo di  effettivo godimento,  verra'
imputata quale acconto sulle  sanzioni nuovamente dovute, per effetto
della decadenza  ovvero della revoca, mentre  la quotaparte garantita
da polizza  fidejussoria verra' incamerata dall'erario  quale acconto
del complessivo debito.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Milano, 3 febbraio 1999
                                        Il direttore regionale: Conac