IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visti il decreto ministeriale 11 maggio 1995, 14 febbraio 1996, 3 luglio 1996, 31 luglio 1996 concernenti modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche di questa Universita'; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 7 ottobre 1998; Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica protocollo n. 1651 del 15 ottobre 1998; Visto il parere favorevole del Comitato universitario regionale di coordinamento; Riconosciuta la particolare necessita' di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1993, n. 1592; Visto che lo statuto di autonomia dell'Universita' di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996 pubblicato nel n. 183 del supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 1996, non contiene ordinamenti didattici; Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. Nel titolo XX - Facolta' di medicina e chirurgia - Scuole di specializzazione, nell'art. 210, contenente l'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facolta' di medicina e chirurgia e' inserita la scuola di specializzazione in medicina dello sport.