IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto l'art. 2, comma 1, del  decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, che
stabilisce i  criteri di determinazione  dei redditi di  cui all'art.
81, comma  1, lettere c) e  cbis), del testo unico  delle imposte sui
redditi,  approvato con  decreto del  Presidente della  Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917;
  Visto l'art. 2, comma 5,  del citato decreto-legge 28 gennaio 1991,
n. 27,  nel testo sostituito  dall'art. 2,  comma 1, lettera  a), del
decreto-legge 23 maggio 1994,  n. 308, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 luglio 1994, n. 458, in forza del quale, ai fini della
determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze di cui all'art.
81, comma 1, lettere c) e  cbis) del citato testo unico delle imposte
sui redditi,  il costo fiscalmente riconosciuto  delle partecipazioni
sociali, delle azioni, delle quote rappresentative del capitale o del
patrimonio   e  di   altre  partecipazioni   analoghe,  nonche'   dei
certificati   rappresentativi   di    partecipazioni   in   societa',
associazioni,  enti  ed  altri  organismi  nazionali  ed  esteri,  di
obbligazioni convertibili,  diritti di opzione e  ogni altro diritto,
che non abbia natura di  interesse, connesso ai predetti rapporti, e'
adeguato sulla  base di un  coefficiente pari al tasso  di variazione
della media dei valori dell'indice  mensile dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e di  impiegati rilevati nell'anno in cui si e'
verificata la cessione rispetto a quella dei medesimi valori rilevati
nell'anno in cui e' avvenuto l'acquisto, sempreche' tra la cessione e
l'acquisto siano intercorsi non meno di dodici mesi;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  5,  del  citato
decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, il Ministro delle finanze rende
noti,  con   proprio  decreto,  i  coefficienti   di  adeguamento  da
utilizzare  ai   fini  della   determinazione  delle   plusvalenze  o
minusvalenze realizzate nel periodo di imposta precedente;
  Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, in base al quale
devono essere  adottati dal  Ministro delle finanze  esclusivamente i
provvedimenti   che  sono   espressione  del   potere  di   indirizzo
politicoamministrativo, di  cui agli  articoli 3, comma  1, e  14 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Vista la comunicazione con la quale l'ISTAT - Istituto nazionale di
statistica, ha reso noti i predetti coefficienti di adeguamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze di
cui all'art. 2 del decreto-legge  28 gennaio 1991, n. 27, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, come modificato
dall'art. 2, comma  1, lettera a), del decreto-legge  23 maggio 1994,
n. 458,  conseguite dal 1  gennaio 1998 al  30 giugno 1998,  il costo
fiscalmente  riconosciuto e'  adeguato  sulla  base dei  coefficienti
indicati nella tabella allegata al presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 10 febbraio 1999
                                        Il direttore generale: Romano