Al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale delle politiche comunitarie - Ufficio cereali Agli assessorati regionali dell'agricoltura ed alle province autonome di Trento e Bolzano Alla Coldiretti Alla Confagricoltura Alla C.I.A. Alla Copagri All'A.I.S.O. All'Assitol Con riferimento al paragrafo 4 della circolare n. D/686 del 9 settembre 1997 emanata dal Ministero per le politiche agricole - Direzione generale delle politiche comunitarie, si rendono note le rese rappresentative applicabili nella campagna 1999/2000 per i contratti di semi di mais, soia, girasole nonche' piante di kenaf coltivati su terreni ritirati dalla produzione allo scopo di ottenere materiali per la fabbricazione, nelle Comunita', di prodotti non destinati al consumo umano od animale. Ai fini della loro determinazione e' stata calcolata, confermemente a quanto previsto nella circolare di cui sopra, la media ponderata, per superficie coltivata, delle rese non alimentari risultanti dalla dichiarazioni di raccolta relative alle campagne precedenti; tali rese sono state aggiornate rispetto alla campagna 1998/1999 solo in caso di variazioni significative (maggiori di +/-- 2%). Si precisa inoltre che, per i semi di mais le rese sono state estratte dal piano di regionalizzazione, mentre per le piante di kenaf, essendo la prima campagna, sono state fissate delle rese indicative, in steli, sulla base dei dati disponibili in letteratura. Per le zone provinciali dove non e' stata proposta una resa, non essendo disponibile il dato, i produttori potranno indicare, la resa della zona provinciale omogenea adiacente. Nel caso in cui, le superfici oggetto di contratto ricadono su due o piu' zone omogenee, dovra' essere indicata, per ciascuna superficie, l'unica e corrispondente resa rappresentativa fissata dall'A.I.M.A., per quella zona, evidando di riportare nella casella resa prevista dati altrimenti incongruenti. Si ricorda che i contratti, iniziali o di modifica e i modelli di variazione, devono essere compilati in ogni loro parte, riportare in originale e per esteso le firme del produttore e del primo trasformatore/acquirente collettore ed inoltre non devono presentare correzioni o abrasioni, pena la loro nullita'. E' necessario inoltre, che il produttore, alleghi una copia del contratto firmata dalle due parti (primo trasformatore/acquirente collettore + produttore) alla domanda P.A.C. ricordando che il termine ultimo per il deposito dei contratti presso l'A.I.M.A., e' il 29 aprile 1999. Il direttore generale reggente dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo Lazzareschi