IL DIRETTORE GENERALE del commercio, delle assicurazioni e dei servizi di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49, recante il tariffario dei diritti di segreteria delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e successive modificazioni e integrazioni; Visto 1'art. 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, secondo cui le voci e gli importi dei diritti di segreteria sull'attivita' certificativa per le iscrizioni in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti dalle camere di commercio sono modificati ed aggiornati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto col Ministro del tesoro, tenendo conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi e tenuto altresi' conto dell'art. 13, commi 13 e 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che prevede l'istituzione presso le camere di commercio dell'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile; Visto il regolamento d'attuazione di detto art. 8, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, ed in particolare l'art. 2; Visto il decreto 7 febbraio 1996 con il quale sono state approvate le tariffe dei diritti di segreteria per il registro delle imprese; Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1997 concernente l'approvazione delle tariffe dei diritti di segreteria per atti o servizi connessi alla gestione del registro delle imprese e degli altri ruoli, registri e albi e per gli altri atti e servizi adottati o resi dalle camere di commercio e dagli UU.PP.I.C.A.; Visto l'art. 38, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che dispone per il mantenimento allo Stato del compito di determinare gli importi dei diritti di segreteria camerali; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare l'art. 11, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali; Considerato il recente avvio, in via sperimentale, del sistema informatico "Telemaco" per la trasmissione per via telematica delle domande all'ufficio del registro delle imprese nonche' l'avvenuta realizzazione delle nuove procedure per l'attribuzione da parte dell'ufficio stesso del numero di codice fiscale e della partita IVA, giusta convenzione tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero delle finanze e l'Unioncamere siglata in data 6 ottobre 1998; Ritenuto nelle more di un generale approfondimento e di una complessiva revisione dei diritti di segreteria che tenga conto dell'esperienza maturata in merito all'applicazione delle tariffe di cui al citato decreto ministeriale 22 dicembre 1997, di dover provvedere con urgenza a modifica ed integrazione di alcune voci delle tariffe dei diritti di segreteria, relativamente agli atti e ai servizi connessi alla gestione informatica del registro delle imprese; Decreta: Art. 1. 1. Alla tabella degli importi dei diritti di segreteria per il registro delle imprese di cui all'allegato A annesso al decreto ministeriale 22 dicembre 1997 sono apportate le seguenti modifiche: le voci 1.2 e 1.3 sono soppresse e sostituite dalla seguente voce: "1.2 su supporto informatico o con modalita' telematica", L. 180.000; le voci 2.2 e 2.3 sono soppresse e sostituite dalla seguente voce: "2.2 su supporto informatico o con modalita' telematica", L. 120.000; le voci 5.2 e 5.3 sono soppresse e sostituite dalla seguente voce: "5.2 su supporto informatico o con modalita' telematica", L. 35.000; le voci 6.2 e 6.3 sono soppresse e sostituite dalla seguente voce: "6.2 su supporto informatico o con modalita' telematica", L. 20.000; le voci 9.2 e 9.3 sono soppresse e sostituite dalla seguente voce: "9.2 su supporto informatico o con modalita' telematica", L. 15.000. E' aggiunta la seguente voce: "17. Attribuzione di partita IVA o codice fiscale", L. 5.000. 2. Ciascuna delle note sui diritti di segreteria del registro delle imprese corrispondenti alle voci di cui ai numeri 1, 2, 5 e 6 della tabella di cui all'allegato A e' integrata con la seguente frase: "Il diritto di prima iscrizione e d'iscrizione successiva e' comprensivo del costo della visura spedita". Le note sui diritti di segreteria del registro delle imprese corrispondenti alle voci di cui ai numeri 5 e 6 della tabella di cui all'allegato A sono integrate inoltre con la seguente frase: "Il diritto si applica anche alle societa' semplici costituite ai sensi degli articoli 2251 e seguenti del codice civile". E' soppresso il riferimento alle societa' semplici contenuto nelle note sui diritti di segreteria del registro delle imprese corrispondenti alle voci di cui ai numeri 1, 2 e 9 della tabella di cui all'allegato A. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 18 febbraio 1999 Il direttore generale del commercio, assicurazioni e servizi Cinti L'ispettore generale capo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica De Leo