Ai prefetti della Repubblica
Al commissario del Governo per la
provincia di Trento
Al commissario del Governo per la
provincia di Bolzano
Al presidente della giunta
regionale della valle d'Aosta
Ai commissari del Governo
e, per conoscenza:
Al Gabinetto dell'on. sig. Ministro
Al Ministro degli affari esteri -
D.G.E.A.S. - Ufficio VIII
Al Ministero di grazia e
giustizia - Direzione generale
degli
affari civili e delle libere
professioni - Ufficio I
All'I.S.T.A.T.
All'A.N.U.S.C.A.
L'individuazione del comune competente alla trascrizione degli atti
di stato civile di cittadini italiani nati e residenti all'estero in
base alle disposizioni dettate in materia dall'art. 51 del vigente
ordinamento di stato civile e dall'art. 73 delle disposizioni sui
poteri consolari, i quali prevedono che, in mancanza di pregressa
residenza o di domicilio nello Stato, gli atti vengano trasmessi
all'ufficio di stato civile di Roma, ha creato inconvenienti nella
gestione dell'AIRE.
Infatti, il comune di Roma si e' trovato a gestire una
considerevole "anagrafe residuale" che ha determinato, nel tempo,
gravi rallentamenti nell'acquisizione e nell'aggiornamento delle
posizioni anagrafiche dei cittadini iscritti all'AIRE. Inoltre, si e'
spesso verificato il caso di persone nate all'estero e mai
domiciliate in Italia, il cui atto di nascita e' stato trascritto nel
comune di ultima residenza dei genitori, ma il cui atto di matrimonio
e' stato invece trasmesso, per la trascrizione, al comune di Roma,
creando conflitti di competenza ed incertezze sulle modalita' di
esecuzione della norma e sul suo raccordo con le disposizioni in
materia di iscrizione all'AIRE.
Al fine di evitare il protrarsi della descritta situazione di
incertezza, questa Amministrazione ha ritenuto che il domicilio
richiamato dall'art. 51 possa essere individuato anche in un centro
di interessi, non solo economici e patrimoniali della persona, ma
anche sociali e familiari per cui, il comune competente alla
trascrizione di atti di stato civile formati all'estero riguardanti
cittadini da iscrivere o iscritti all'AIRE, puo' essere
legittimamente individuato in quello nel quale e' stato trascritto
l'atto di un ascendente, ancorche' remoto, dell'interessato,
trattandosi del luogo a cui e' collegata l'ultima relazione familiare
instaurata e conosciuta in Italia del cittadino in questione.
Tale interpretazione che anticipa l'innovazione che verra' recata
nella materia dal nuovo ordinamento di stato civile e' stata di
recente condivisa dal Ministero di grazia e giustizia e, pertanto, si
ritiene necessario informare le amministrazioni comunali perche'
adeguino il loro operato e si evitino gli inconvenienti per il
passato.
Il Ministro degli affari esteri e' pregato di volere impartire le
necessarie disposizioni agli uffici consolari.
Si ringrazia e si resta in attesa di un cortese cenno di
assicurazione.
Il direttore generale
dell'Amministrazione civile
Gelati