L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 12 febbraio 1999;
  Vista la deliberazione dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il
gas (di  seguito: l'Autorita') 26  giugno 1997, n.  70/97, pubblicata
nella Gazzetta  Ufficiale -  serie generale  - n.  150 del  30 giugno
1997, e sue successive modificazioni;
  Visto  l'art. 2,  comma  2, della  deliberazione dell'Autorita'  22
dicembre 1998, n. 161/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 304 del 31 dicembre 1998;
  Visto l'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
  Visto  il decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei Ministri  15
gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale - serie generale -
n. 11  del 15 gennaio  1999, che introduce modificazioni,  per l'anno
1999, nelle aliquote delle accise sugli oli minerali e nelle aliquote
dell'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e orimulsion;
  Ritenuta l'opportunita' di adeguare  il costo unitario riconosciuto
dei  combustibili  (Vt),   di  cui  all'art.  6,   comma  6.8,  della
deliberazione dell'Autorita'  26 giugno  1997, n.  70/97, al  fine di
tenere conto delle variazioni delle aliquote delle accise applicabili
ai combustibili fossili;
                              Delibera:
                               Art. 1.
             Adeguamento del costo unitario riconosciuto
                          dei combustibili
  A decorrere dal 1 gennaio  1999, il costo unitario riconosciuto dei
combustibili (Vt), di cui all'art.  6, comma 6.8, della deliberazione
dell'Autorita' per  l'energia elettrica e  il gas 26 giugno  1997, n.
70/97, gia'  determinato pari a  17,815 L/Mcal ai sensi  dell'art. 2,
comma 1, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas 22 dicembre 1998, n. 161/98 , e' fissato pari a 18,000 L/Mcal.