L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 12 febbraio 1999; Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997, e sue successive modificazioni; Visto l'art. 2, comma 2, della deliberazione dell'Autorita' 22 dicembre 1998, n. 161/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 304 del 31 dicembre 1998; Visto l'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 11 del 15 gennaio 1999, che introduce modificazioni, per l'anno 1999, nelle aliquote delle accise sugli oli minerali e nelle aliquote dell'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e orimulsion; Ritenuta l'opportunita' di adeguare il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'art. 6, comma 6.8, della deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 1997, n. 70/97, al fine di tenere conto delle variazioni delle aliquote delle accise applicabili ai combustibili fossili; Delibera: Art. 1. Adeguamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili A decorrere dal 1 gennaio 1999, il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'art. 6, comma 6.8, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, gia' determinato pari a 17,815 L/Mcal ai sensi dell'art. 2, comma 1, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 22 dicembre 1998, n. 161/98 , e' fissato pari a 18,000 L/Mcal.