Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto; Visto, in particolare, l'art. 3, comma 3, lettera e), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, in base al quale con decreto del Ministro delle finanze sono individuati gli altri incaricati a mezzo dei quali i soggetti indicati nel citato art. 3, comma 3, trasmettono le dichiarazioni stesse; Visto il decreto dirigenziale 31 luglio 1998 concernente le modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni; Visto il decreto dirigenziale 17 settembre 1998 con il quale sono stati individuati alcuni soggetti a mezzo dei quali le associazioni sindacali di categoria trasmettono le dichiarazioni; Ritenuto di dover provvedere all'individuazione di altri soggetti a mezzo dei quali trasmettono le dichiarazioni gli altri incaricati della trasmissione telematica di cui all'art 3, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998; Ritenuta la necessita' di sostituire il menzionato decreto 17 settembre 1998 al fine di uniformare le previsioni ivi contenute con quelle introdotte con il presente decreto e di individuare ulteriori soggetti a mezzo dei quali le associazioni operano; Decreta: Art. 1. 1. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni, si considerano altri incaricati della trasmissione delle dichiarazioni stesse, a condizione che l'abilitazione al servizio telematico sia richiesta a nome di uno dei soggetti indicati all'art. 3, comma 3, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322: a) le associazioni e le societa' semplici costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni in cui almeno la meta' degli associati o dei soci e' costituita da soggetti indicati all'art. 3 comma 3, lettere a) e b), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998; b) le societa' commerciali di servizi contabili le cui azioni o quote sono possedute per piu' della meta' del capitale sociale da soggetti indicati all'art. 3, comma 3, lettere a) e b), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.