IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista la  legge 2 agosto  1982, n. 528, sull'ordinamento  del gioco
del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 7 agosto 1990, n.
303, con il quale e' stato  emanato il regolamento di applicazione ed
esecuzione, delle leggi sopra citate, come modificato con decreto del
Ministro delle finanze 23 marzo 1994, n. 239;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996,
n. 560, con  il quale e' stato emanato il  regolamento concernente la
disciplina del gioco del lotto affidato in concessione;
  Visto l'art.  24, comma 30, della  legge 27 dicembre 1997,  n. 449,
che conferisce  al Ministro delle  finanze la facolta'  di prevedere,
con proprio  decreto, modalita' di  raccolta delle giocate  del lotto
diverse da  quelle di cui all'art.  4, comma 2, della  legge 2 agosto
1982, n. 528, come sostituito dall'art. 2 della legge 19 aprile 1990,
n. 85;
  Ritenuto  che,   ai  fini  del  miglioramento   del  servizio  reso
all'utenza  e  dell'incremento  delle entrate  erariali,  ricorre  la
opportunita'  di  raccogliere le  giocate  del  lotto anche  mediante
l'utilizzo della rete telefonica;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E' autorizzata  la raccolta telefonica delle  giocate del lotto,
da effettuare mediante schede prepagate.