Avvertenza: Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato della relativa nota, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Art. 1. 1. Il termine del 31 dicembre 1998, previsto dall'articolo 4, comma 26, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, per l'adesione al CONAI da parte dei produttori ed utilizzatori di imballaggi, e' prorogato al 28 febbraio 1999. Riferimenti normativi: - Il testo del comma 26 dell'art. 4 della legge n. 426/1998 (Nuovi interventi in campo ambientale) e' il seguente: "26. All'art. 54, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono premessi i seguenti periodi: ''I produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui all'art. 38, comma 2, entro il 31 dicembre 1998, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per l'adesione al CONAI, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione e' ridotta della meta' nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata''".