IL DIRIGENTE GENERALE DELL'UFFICIO VALUTAZIONE ED IMMISSIONE IN COMMERCIO DI SPECIALITA' MEDICINALI DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44; Visto l'art. 68, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo"; Vista la deliberazione della Commissione unica del farmaco nella seduta 9 e 10 febbraio 1999 relativa all'opportunita' di modificare il regime di fornitura dei medicinali antiblastici iniettabili, per le motivazioni esplicate nell'allegato 1), parte integrante del presente decreto; Viste le direttive stabilite dall'ISPELS, dall'Istituto superiore di sanita' e dalla Commissione oncologica nazionale in merito alla preparazione dei medicinali antiblastici; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539; Decreta: Art. 1. Alle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialita' medicinali di cui all'allegato 2) specificate nelle varie forme e confezioni: e' apportata la seguente modifica di regime di fornitura: "medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile (art. 9 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539)".