IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO  VALUTAZIONE  ED  IMMISSIONE IN COMMERCIO DI SPECIALITA'
   MEDICINALI DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA
   FARMACOVIGILANZA
  Visto  il  decreto  legislativo  29   maggio  1991,  n.  178,  come
modificato ed integrato dal decreto  legislativo 18 febbraio 1997, n.
44;
  Visto l'art.  68, comma  6, della  legge 23  dicembre 1998,  n. 448
"Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";
  Vista la  deliberazione della  Commissione unica del  farmaco nella
seduta 9 e  10 febbraio 1999 relativa  all'opportunita' di modificare
il regime  di fornitura dei medicinali  antiblastici iniettabili, per
le  motivazioni  esplicate  nell'allegato 1),  parte  integrante  del
presente decreto;
  Viste le  direttive stabilite dall'ISPELS,  dall'Istituto superiore
di sanita'  e dalla Commissione  oncologica nazionale in  merito alla
preparazione dei medicinali antiblastici;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alle autorizzazioni  all'immissione in commercio  delle specialita'
medicinali di  cui all'allegato  2) specificate  nelle varie  forme e
confezioni:
  e' apportata la seguente modifica di regime di fornitura:
  "medicinale utilizzabile  esclusivamente in ambiente  ospedaliero o
in  ambiente ad  esso  assimilabile (art.  9  decreto legislativo  30
dicembre 1992, n. 539)".