LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
  Visto il decreto  legislativo 30 giugno 1993,  n. 266, concernente:
"Riordinamento  del Ministero  della  sanita', a  norma dell'art.  1,
comma  1, lettera  h),  della legge  23 ottobre  1992,  n. 421",  con
particolare  riferimento all'art.  7, che  istituisce la  Commissione
unica del farmaco;
  Visto  il proprio  provvedimento 30  dicembre 1993,  pubblicato nel
supplemento ordinario  n. 127 alla  Gazzetta Ufficiale n. 306  del 31
dicembre 1993,  con cui  si e'  proceduto alla  riclassificazione dei
medicinali, ai sensi  dell'art. 8, comma 10, della  legge 24 dicembre
1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  il decreto  del  Ministro della  sanita'  10 dicembre  1996,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla Gazzetta Ufficiale n.
26  del  1  febbraio  1997,   nel  quale  la  specialita'  medicinale
denominata  "SKF AWI  300",  a base  di  famciclovir, della  societa'
Iodosan  S.p.a.,  con sede  in  Baranzate  di Bollate  (Milano),  con
particolare riferimento  alla confezione 21 compresse  250 mg, A.I.C.
n. 029173010, risulta classificata in classe c);
  Vista la  domanda del 1 aprile  1996, reiterata in data  6 dicembre
1996, con cui la societa'  Iodosan S.p.a. chiede la riclassificazione
in classe a)  della specialita' medicinale denominata  "SKF AWI 300",
nella confezione 21 compresse 250 mg, al prezzo di L. 230.000;
  Vista  l'ulteriore nota  del 9  gennaio  1997 con  cui la  societa'
Iodosan S.p.a.  chiede l'aggiornamento  del prezzo  della specialita'
medicinale "SKF AWI 300", nella  suddetta confezione, da L. 230.000 a
L. 243.300,  per effetto  dell'art. 2  del decreto-legge  31 dicembre
1996,  n.  669,  che  modifica l'aliquota  I.V.A.  delle  specialita'
medicinali dal 4% al 10%;
  Vista  la  propria  deliberazione,  assunta  nella  seduta  del  12
novembre 1997, con  la quale e' stato espresso  parere non favorevole
alla classificazione  in classe a) della  specialita' medicinale "SKF
AWI  300", nella  confezione 21  compresse 250  mg, al  prezzo di  L.
243.300, I.V.A.  compresa, per ragioni di  costobeneficio, stabilendo
tuttavia che tale riclassificazione in classe a) e' accettabile se il
prezzo di tale  farmaco viene allineato a quello dei  prodotti a base
di aciclovir;
  Vista la nota  prot. n. F.800/Uff.XI/1914/Ag.2 del  19 gennaio 1998
del Ministero della sanita' con cui si comunica alla societa' Iodosan
S.p.a. la suddetta deliberazione, e, a riguardo, si chiede se intende
allineare  il  prezzo  del  farmaco  "SKF AWI  300"  a  quello  delle
specialita' medicinali a base di aciclovir;
  Vista la nota del 18 giugno 1998 con cui la societa' Iodosan S.p.a.
propone  la   riclassificazione  in   classe  a)   della  specialita'
medicinale "SKF  AWI 300", nella  confezione 21 compresse 250  mg, al
prezzo  al pubblico  di  L. 240.000,  obbligandosi  a non  richiedere
l'adeguamento al  prezzo medio europeo  di spettanza per  il corrente
anno;
  Vista la propria deliberazione, assunta  nella seduta del 29 luglio
1998,  con  la  quale  e'   stato  espresso  parere  favorevole  alla
classificazione in  classe a)  della specialita' medicinale  "SKF AWI
300",  nella confezione  21  compresse da  250 mg,  al  prezzo di  L.
240.000, I.V.A. compresa, a condizione  che detto prezzo rimanga tale
per dodici mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  La  specialita' medicinale  denominata  "SKF AWI  300",  a base  di
famciclovir, della societa' Iodosan S.p.a.,  con sede in Baranzate di
Bollate (Milano), e' classificata in  classe a) ai sensi dell'art. 8,
comma 10, della  legge 24 dicembre 1993, n. 537,  nella confezione 21
compresse  250 mg,  A.I.C. n.  029173010,  al prezzo  di L.  240.000,
I.V.A.  compresa, a  condizione  che detto  prezzo  rimanga tale  per
dodici mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.