Avvertenza:
  Il testo coordinato  qui pubblicato e' stato  redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni  sulla promulgazione delle  leggi, sull'emanazione
dei  decreti del  Presidente della  Repubblica e  sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  al  solo   fine  di  facilitare  la  lettura  delle
disposizioni del  decretolegge, integrate con le  modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
  A norma dell'art.  15, comma 5, della legge 23  agosto 1988, n. 400
(Disciplina   dell'attivita'   di   Governo   e   ordinamento   della
Presidenzadel Consiglio  dei Ministri), le modifiche  apportate dalla
legge di conversione  hanno efficacia dal giorno  successivo a quello
della sua pubblicazione.
  Nella  Gazzetta  Ufficiale dell'8  marzo  1999  si procedera'  alla
ripubblicazione  del  presente   testo  coordinato,  corredato  delle
relative note.
                               Art. 1.
                 Allineamento aliquote contributive
                     per le aziende di trasporto
  1. Per  l'anno 1998,  in attesa  della definizione  del complessivo
assetto dei contributi previdenziali a carico delle aziende esercenti
pubblici servizi di trasporto di cui al decreto legislativo 29 giugno
1996, n. 414, con decreto del  Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica, le  aliquote contributive  a carico  delle
predette aziende  sono (( ridotte  mediante allineamento ))  a quelle
medie del  settore industriale, nei  limiti dell'importo di  lire 300
miliardi.
  2.  Alle minori  entrate per  l'INPS derivanti  dall'attuazione del
comma 1,  si provvede: quanto  a lire 73 miliardi,  mediante utilizzo
delle (( disponibilita' in  conto residui dell'unita' previsionale di
base 4.1.2.5 "Pensionamenti anticipati",  capitolo 3662 , dello stato
di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per
l'anno     1998,     intendendosi     corrispondentemente     ridotta
l'autorizzazione di spesa per il prepensionamento di cui all'articolo
4,  comma  7,  del  ))   decreto-legge  25  novembre  1995,  n.  501,
convertito, con  modificazioni, dalla  legge 5  gennaio 1996,  n. 11,
nonche' per il prepensionamento di cui all'articolo 2, comma 5, della
legge 23 dicembre  1996, n. 662, che saranno  versate all'entrata del
bilancio  dello Stato  per  essere riassegnate,  ((  con decreto  del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ))
ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero del  lavoro e  della previdenza sociale;  quanto a  lire 88
miliardi, per  l'anno 1998,  mediante corrispondente  riduzione dello
stanziamento  iscritto, ai  fini  del  bilancio triennale  1998-2000,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello  stato di  previsione del  Ministero del  tesoro, del
bilancio e della programmazione  economica, per l'anno 1998, all'uopo
parzialmente utilizzando  l'accantonamento relativo al  Ministero dei
trasporti e della  navigazione; quanto a lire 9  miliardi, per l'anno
1999, mediante corrispondente  riduzione dello stanziamento iscritto,
ai  fini del  bilancio triennale  1999-2001, nell'ambito  dell'unita'
previsionale di base  di parte corrente "Fondo  speciale" dello stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  per  l'anno 1999,  all'uopo  parzialmente
utilizzando l'accantonamento  relativo al  Ministero dei  trasporti e
della  navigazione; quanto  a  lire 130  miliardi, mediante  utilizzo
delle  risorse ((  rivenienti  all'INPS, ))  per  l'anno 1998,  dalle
minori spese previste per la disoccupazione agricola.
  3.  Il Ministro  del tesoro,  del bilancio  e della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.