Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decretolegge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenzadel Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Nella Gazzetta Ufficiale dell'8 marzo 1999 si procedera' alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note. Art. 1. Allineamento aliquote contributive per le aziende di trasporto 1. Per l'anno 1998, in attesa della definizione del complessivo assetto dei contributi previdenziali a carico delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le aliquote contributive a carico delle predette aziende sono (( ridotte mediante allineamento )) a quelle medie del settore industriale, nei limiti dell'importo di lire 300 miliardi. 2. Alle minori entrate per l'INPS derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede: quanto a lire 73 miliardi, mediante utilizzo delle (( disponibilita' in conto residui dell'unita' previsionale di base 4.1.2.5 "Pensionamenti anticipati", capitolo 3662 , dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1998, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa per il prepensionamento di cui all'articolo 4, comma 7, del )) decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11, nonche' per il prepensionamento di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, (( con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica )) ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quanto a lire 88 miliardi, per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 9 miliardi, per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 130 miliardi, mediante utilizzo delle risorse (( rivenienti all'INPS, )) per l'anno 1998, dalle minori spese previste per la disoccupazione agricola. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.