LA COMMISSIONE Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni (di seguito decreto legislativo n. 124 del 1993); Visto l'art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 124 del 1993, come sostituito dall'art. 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha istituito la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito Commissione) con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalita' del sistema di previdenza complementare; Visto l'art. 17, comma 2, lettera h), del decreto legislativo n. 124 del 1993 che attribuisce alla Commissione il compito di valutare l'attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con i partecipanti mediante l'elaborazione di schemi, criteri e modalita' di verifica; Visto l'art. 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 124 del 1993 che attribuisce alla Commissione il compito di approvare gli statuti dei fondi pensione verificandone, tra l'altro, la compatibilita' rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati; Visto l'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 124 del 1993 che dispone che i fondi costituiti nell'ambito di categorie, comparti o raggruppamenti devono prevedere modalita' per la raccolta delle adesioni compatibili con la disciplina sulla sollecitazione del pubblico risparmio; Visto l'art. 3, commi 2 e 3, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, n. 211 (di seguito decreto ministeriale lavoro n. 211 del 1997) che stabilisce che lo statuto dei fondi pensione di cui all'art. 4, comma 4, sopra citato deve prevedere che l'adesione sia preceduta dalla consegna di una scheda informativa circa le caratteristiche del fondo ai potenziali aderenti e che la Commissione definisce lo schema generale della scheda informativa di cui sopra ed approva le schede redatte da ogni singolo fondo pensione; Vista la propria deliberazione in data 18 giugno 1997, con la quale e' stato approvato lo schema di scheda informativa per i potenziali aderenti a fondi pensione, redatto ai sensi del citato art. 3 del decreto ministeriale lavoro n. 211 del 1997; Visto il titolo I del regolamento della Commissione del 27 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1998, recante norme sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' dei fondi pensione, nel quale si disciplina, tra l'altro, la procedura per l'approvazione della scheda informativa; Ritenuta l'opportunita' di procedere ad una revisione dello schema di scheda informativa adottato con la sopra citata deliberazione del 18 giugno 1997; Ritenuto, peraltro, che sulla base dei principi generali della normativa di settore, che pongono in primo piano la corretta e trasparente amministrazione dei fondi pensione, si rende necessario che tutti i fondi diano una completa e corretta informativa ai potenziali aderenti; Ritenuto, in ossequio a tali principi, che sussista l'esigenza anche per i fondi negoziali diversi da quelli di cui all'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 124 del 1993 di fornire ai destinatari tutte le informazioni atte a consentire un'adesione consapevole, esigenza che si pone in termini sostanzialmente equivalenti a prescindere dalla dimensione dei fondi negoziali; Ritenuto, inoltre, opportuno, anche in considerazione delle attribuzioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 124 del 1993, che le informazioni di cui sopra siano sottoposte all'esame della Commissione prima dell'avvio della raccolta delle adesioni; Delibera: 1. Gli statuti di tutti i fondi pensione di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 124 del 1993 devono prevedere che l'adesione sia preceduta dalla consegna ai potenziali aderenti di una scheda informativa circa le caratteristiche del fondo, redatta avendo a riferimento lo schema generale predisposto dalla Commissione, da sottoporre preventivamente alla Commissione stessa affinche' ne verifichi la rispondenza alla normativa vigente e la coerenza rispetto alle fonti istitutive e allo statuto. 2. E' approvato lo schema di scheda informativa per la raccolta delle adesioni a fondi pensione di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 124 del 1993, nel testo allegato al presente provvedimento. 3. La procedura di approvazione da parte della Commissione delle schede informative redatte da ogni singolo fondo pensione costituito ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 124 del 1993 resta disciplinata dall'art. 1 del regolamento della Commissione del 27 gennaio 1998 citato in premessa. 4. I fondi pensione costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 1993, non rientranti tra quelli di cui al comma 4 del medesimo articolo, al fine di procedere all'acquisizione delle adesioni, sono tenuti a predisporre una scheda informativa, da sottoporre alla Commissione secondo le modalita' di seguito specificate, redatta in conformita' allo schema di cui al precedente punto 2. 5. La scheda informativa per i fondi pensione di cui al precedente punto 4, redatta dall'organo di amministrazione del fondo nominato in sede di atto costitutivo, deve essere trasmessa alla Commissione con una comunicazione in carta semplice a firma del legale rappresentante, inviata con raccomandata a.r. o consegnata a mano presso la sede della Commissione stessa. 6. La comunicazione di cui al precedente punto 5 deve riportare: a) denominazione, sede statutaria e codice fiscale del fondo pensione; b) generalita' complete e carica rivestita dal soggetto che sottoscrive la domanda; c) elenco dei componenti gli organi di amministrazione e controllo e dell'eventuale dirigente, comunque denominato, responsabile del fondo pensione, con l'indicazione delle generalita' complete; d) indicazione della fonte istitutiva del fondo pensione; e) elenco dei documenti allegati. 7. Alla comunicazione di cui al precedente punto 5 devono essere allegati i documenti indicati all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale lavoro n. 211 del 1997, copia del verbale della riunione, sottoscritta dal legale rappresentante del fondo pensione, nel quale l'organo di amministrazione ha verificato la sussistenza dei requisiti di onorabilita' e l'assenza di cause di ineleggibilita' e decadenza, sulla base dei documenti di cui all'art. 7, commi 2 e 3 del decreto ministeriale lavoro n. 211 del 1997, in capo ai componenti dell'organo di amministrazione, nonche' la certificazione prevista dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, al fine di verificare l'insussistenza di cause impeditive all'assunzione delle cariche. 8. La Commissione, entro novanta giorni dal ricevimento della scheda informativa e della prescritta documentazione, salvo eventuali rilievi, comunica se e' possibile procedere alla distribuzione del documento ai fini della raccolta delle adesioni, sulla base della verifica della rispondenza alla normativa vigente e allo schema generale di cui al precedente punto 2, nonche' della coerenza rispetto alle fonti istitutive e allo statuto. 9. L'organo di amministrazione nominato in sede di atto costitutivo cura lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'insediamento degli organi collegiali del fondo, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 124 del 1993 e delle norme del decreto ministeriale lavoro n. 211 del 1997, relative ai requisiti di onorabilita' e professionalita' e all'assenza di cause di ineleggibilita' e decadenza, nonche' dell'art. 8, comma 8, del decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1996, n. 703. 10. Le variazioni delle singole schede informative di cui la Commissione abbia gia' consentito la diffusione devono essere deliberate dall'organo di amministrazione del fondo e sono soggette alle stesse procedure di approvazione o verifica indicate nella presente delibera, salvo che per i casi di mero aggiornamento delle informazioni esplicitamente individuati nell'allegato schema di scheda ovvero in sede di verifica delle singole schede, per i quali e' sufficiente l'invio alla Commissione della scheda aggiornata. Le istanze di approvazione o verifica delle variazioni delle schede informative presentate alla Commissione devono riportare denominazione, sede statutaria e codice fiscale del fondo pensione, nonche' generalita' complete e carica rivestita dal soggetto che sottoscrive la domanda, e ad esse deve essere allegata la nuova scheda informativa, redatta dall'organo di amministrazione, e una sintetica relazione illustrativa delle variazioni. 11. Nella domanda di adesione al fondo deve essere contenuta specifica clausola attestante l'avvenuta consegna all'aderente della scheda informativa. 12. La raccolta delle adesioni a fondi pensione di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 124 del 1993 puo' avvenire esclusivamente presso il luogo di lavoro del potenziale aderente e presso le sedi legali del fondo pensione, del datore di lavoro e dei soggetti sottoscrittori o promotori delle fonti istitutive ovvero dei patronati dai soggetti stessi costituiti, nonche' presso i luoghi che ospitano momenti istituzionali di attivita' dei soggetti sottoscrittori o promotori delle fonti istitutive per la sola durata delle medesime attivita' istituzionali. 13. Nel caso in cui i fondi pensione ritengano di fornire ai potenziali aderenti stime circa il presumibile ammontare delle prestazioni pensionistiche, e' fatto obbligo ai fondi medesimi di formulare le stime utilizzando ipotesi particolarmente prudenti e di precisare che dette stime sono soggette a significativi margini di incertezza. 14. Le schede informative che risultano gia' approvate dalla Commissione alla data di emanazione del presente provvedimento dovranno essere modificate avendo a riferimento lo schema di cui alla presente delibera, alla prima occasione utile di aggiornamento. La presente delibera e' pubblicata nel bollettino della Commissione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 febbraio 1999 Il presidente: Bessone