L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 25 febbraio 1999;
  Premesso  che nel  semestre  di riferimento  si  e' verificata  una
variazione dei  prezzi del  gasolio come  definiti dall'art.  1 della
deliberazione  dell'Autorita' per  l'energia elettrica  e il  gas (di
seguito:  Autorita')  23  aprile  1998, n.  41/98,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale  - serie generale -  n. 100 del 2  maggio 1998 (di
seguito: deliberazione n. 41/98) inferiore a 11 L/kg;
  Visti il  decreto legislativo  luogotenenziale 19 ottobre  1944, n.
347,  il decreto  legislativo  del Capo  provvisorio  dello Stato  22
ottobre 1947, n. 283, e il decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1968, n. 626;
  Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14
novembre  1991, n.  25/1991,  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  -
serie  generale  -   n.  276  del  25  novembre   1991  (di  seguito:
provvedimento  CIP  n.  25/1991),  come modificato  dal  decreto  del
Ministro dell'industria,  del commercio  e dell'artigianato  13 marzo
1997, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale  - serie generale -  n. 97
del 28 aprile 1997 (di seguito: D.M. 13 marzo 1997);
  Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23
dicembre  1993, n.  16/1993,  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  -
serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1993;
  Vista la delibera dell'Autorita' 23 aprile 1998, n. 40/98;
  Vista la  deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre  1998, n. 166/98
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie  generale - n. 304 del 31
dicembre 1998;
  Considerato  che la  delibera dell'Autorita'  25 febbraio  1999, n.
25/99 ha  prorogato sino al  15 marzo  il termine entro  cui potranno
essere presentate dai soggetti interessati osservazioni e proposte in
relazione  al  documento  di   consultazione  recante:  "Criteri  per
l'indicizzazione delle tariffe, per la  parte relativa al costo della
materia  prima, nei  servizi  di fornitura  dei  gas attraverso  reti
urbane";
  Ritenuto  che occorra  estendere il  periodo di  applicazione della
disciplina di cui all'art. 1 della deliberazione n. 41/98;
                              Delibera:
  1.   La  disciplina   di   cui  all'art.   1  della   deliberazione
dell'Autorita' per  l'energia elettrica e  il gas 23 aprile  1998, n.
41/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  - serie generale - n. 100
del 2 maggio 1998 trova applicazione fino al 30 aprile 1999.
  2.  A decorrere  dal 1  marzo 1999,  l'adeguamento periodico  delle
tariffe  dei gas  provenienti da  metano e  distribuiti a  mezzo rete
urbana di  cui al  provvedimento CIP n.  25/1991 come  modificato dal
D.M. 13 marzo 1997 e dalla deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas n.  41/98, viene effettuato utilizzando i seguenti
indicatori:
  per  il  prezzo  di   riferimento  del  gasolio,  risultante  dalla
quotazione CIF Med, base Genova-Lavera, il valore di 186,80 L/kg;
  per  il prezzo  di riferimento  del gasolio  per uso  riscaldamento
rilevato    dal   Ministero    dell'industria,   del    commercio   e
dell'artigianato, il valore di 430,42 L/kg;
  per la media  dei prezzi del gasolio vigenti in  ciascun giorno del
semestre  precedente la  revisione, risultanti  dalla quotazione  CIF
Med, base Genova-Lavera, il valore di 179,78 L/kg;
  per la media  dei prezzi del gasolio vigenti in  ciascun giorno del
semestre   precedente   la    revisione,   rilevati   dal   Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il valore di 430,37
L/kg.
  3. Di conseguenza, a decorrere dalla stessa data, le tariffe finali
dei gas definiti  come sopra per uso riscaldamento  individuale con o
senza uso promiscuo, e per tutti gli altri usi restano invariate.
  4.  La  presente  deliberazione  viene  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Milano, 25 febbraio 1999
                                                 Il presidente: Ranci