L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 25 febbraio 1999; Premesso che nel semestre di riferimento si e' verificata una variazione dei prezzi del gasolio come definiti dall'art. 1 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita') 23 aprile 1998, n. 41/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 100 del 2 maggio 1998 (di seguito: deliberazione n. 41/98) inferiore a 11 L/kg; Visti il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1947, n. 283, e il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 626; Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14 novembre 1991, n. 25/1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 276 del 25 novembre 1991 (di seguito: provvedimento CIP n. 25/1991), come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 97 del 28 aprile 1997 (di seguito: D.M. 13 marzo 1997); Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993, n. 16/1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1993; Vista la delibera dell'Autorita' 23 aprile 1998, n. 40/98; Vista la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1998, n. 166/98 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 304 del 31 dicembre 1998; Considerato che la delibera dell'Autorita' 25 febbraio 1999, n. 25/99 ha prorogato sino al 15 marzo il termine entro cui potranno essere presentate dai soggetti interessati osservazioni e proposte in relazione al documento di consultazione recante: "Criteri per l'indicizzazione delle tariffe, per la parte relativa al costo della materia prima, nei servizi di fornitura dei gas attraverso reti urbane"; Ritenuto che occorra estendere il periodo di applicazione della disciplina di cui all'art. 1 della deliberazione n. 41/98; Delibera: 1. La disciplina di cui all'art. 1 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 23 aprile 1998, n. 41/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 100 del 2 maggio 1998 trova applicazione fino al 30 aprile 1999. 2. A decorrere dal 1 marzo 1999, l'adeguamento periodico delle tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo rete urbana di cui al provvedimento CIP n. 25/1991 come modificato dal D.M. 13 marzo 1997 e dalla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 41/98, viene effettuato utilizzando i seguenti indicatori: per il prezzo di riferimento del gasolio, risultante dalla quotazione CIF Med, base Genova-Lavera, il valore di 186,80 L/kg; per il prezzo di riferimento del gasolio per uso riscaldamento rilevato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il valore di 430,42 L/kg; per la media dei prezzi del gasolio vigenti in ciascun giorno del semestre precedente la revisione, risultanti dalla quotazione CIF Med, base Genova-Lavera, il valore di 179,78 L/kg; per la media dei prezzi del gasolio vigenti in ciascun giorno del semestre precedente la revisione, rilevati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il valore di 430,37 L/kg. 3. Di conseguenza, a decorrere dalla stessa data, le tariffe finali dei gas definiti come sopra per uso riscaldamento individuale con o senza uso promiscuo, e per tutti gli altri usi restano invariate. 4. La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Milano, 25 febbraio 1999 Il presidente: Ranci